Verifiche opere ed edifici strategici e rilevanti

Verifiche opere ed edifici strategici e rilevanti

 

Deposito presso i Geni Civili delle Verifiche tecniche

Agosto 2012 - In attuazione della modifica della Legge Regionale 58/2009 (articolo 5 bis aggiunto con L.R. 4/2012), che ha istituito il deposito delle Verifiche tecniche previste dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, in data 26 luglio i Dirigenti degli Uffici Tecnici del Genio Civile hanno approvato la modulistica proposta dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica per il deposito presso i Geni Civili e le indicazioni procedurali per gli Uffici.

In particolare si evidenzia che:

  • gli elaborati delle Verifiche tecniche vengono trasmessi a cura dei proprietari al Genio Civile di competenza accompagnati dalla richiesta di deposito;
  • al deposito deve necessariamente essere allegata le Scheda di sintesi della Verifica sismica (una per ciascun edificio o ponte), timbrata e firmata dal professionista strutturale (cosiddette Schede di livello 1-2, predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile - vedi area download);
  • le sole Verifiche che usufruiscono di contributi pubblici sono sottoposte a controlli di tipo istruttorio (a tal fine, dopo il deposito, gli elaborati vengono inviati dal Genio Civile al Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica).

Si ricorda che:

  • l'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 obbliga i proprietari, pubblici e privati, a sottoporre a verifica le opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevanti, progettate secondo norme antecedenti al 1984 o situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione;
  • l'individuazione di tali tipologie di opere per quanto di competenza statale è avvenuta con il Decreto 21 ottobre 2003, mentre per quanto di competenza regionale gli elenchi sono quelli di cui stati aggiornati con il Regolamento 36/R del 9 luglio 2009 - Allegato A;
  • il termine per l'effettuazione delle Verifiche tecniche risulta ad oggi fissato al 31 dicembre 2012 (ai sensi della Legge del 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011).

Aprile 2012 – Approvati la graduatoria degli edifici pubblici strategici e rilevanti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei beneficiari dei contributi regionali, di cui alla Delibera G.R.T. n. 802/2011, ai fini dell'effettuazione delle Verifiche tecniche previste dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003. Tutte le informazioni alla pagina L.R. 58/2009 riduzione del rischio sismico.

Gennaio 2012 - Ai sensi dell'art.3 - "Proroghe in materia di verifiche sismiche" del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011 (il cosiddetto "milleproroghe"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011, risulta prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'art. 20 comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'art. 4 comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 79, convertito, con modificazioni, con Legge 28 maggio 2004 n. 139

Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche

Novembre 2010 –I Soggetti obbligati alle verifiche di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti sono invitati a prendere visione della Lettera di chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche - condotte in ottemperanza all'art.2, comma 3 dell'Ordinanza P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 - pervenuta in data 12/11/2010 dal Dipartimento della Protezione Civile. Ribadito ancora una volta, come già anche nella "Circolare sullo stato delle verifiche sismiche previste dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e programmi futuri" che la verifica è obbligatoria mentre non lo è l'intervento, la Lettera richiama quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 riguardo alla valutazione della sicurezza effettuata nei casi ivi prescritti e cita il punto C8.3 della Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009 riguardo alle decisioni in merito ai provvedimenti da assumere nei diversi casi di inadeguatezza di un'opera.

Per quanto riguarda l'inadeguatezza nei confronti delle azioni sismiche, nella Lettera si indica di agire sulla vita nominale restante - che si ipotizza di mettere in relazione con il tempo entro il quale attivare gli interventi di mitigazione del rischio - e si evidenzia che le verifiche devono fornire - oltre ai parametri che ne sintetizzano il risultato - elementi di valutazione utili alla definizione delle conseguenti decisioni.

Si ricorda che:
- l'obbligo di verifica di cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 riguarda tutte le opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti, progettate secondo normative sismiche antecedenti al 1984 e di quelle situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione.
- ferma restando la responsabilità riguardo all'eventuale mancata effettuazione delle verifiche sismiche entro il 31/12/2010, il Dipartimento della Protezione Civile ha richiesto il censimento di tutte le opere (edifici e ponti) di interesse strategico e rilevanti - attraverso la compilazione digitale di schede di livello 0 predisposte da parte dello stesso DPC (a tal fine sono disponibili due software di inserimento dati) - e la redazione di cronoprogrammi per il completamento delle attività di verifica qualora non già concluse.

Censimento edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti

Febbraio 2011 - In data 03/02/2011 è pervenuta una nota con la quale il termine finale per la trasmissione da parte delle Regioni al DPC dei file.mdb con le schede di livello zero è prorogato al 31 marzo 2011.Si comunica che le schede cartacee possono essere inviate al seguente indirizzo:
COORDINAMENTO REGIONALE PREVENZIONE SISMICA – VIA S. GALLO 34/a – 50129 FIRENZE


Dicembre 2010 - In data 14/12/2010 è stata pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile una Lettera di chiarimenti relativa alle Schede di sintesi di cui alla "Circolare sullo stato delle verifiche sismiche previste dall'Ordinanza PCM n. 3274/2003 e programmi futuri".Si sottolinea in particolare che è richiesto da parte degli Enti l'invio alle Regioni dei file.mdb entro il 31/12/2010.

Ottobre 2010 - In data 14/10/2010 è pervenuta dal Dipartimento della Protezione Civile una Lettera di chiarimenti alla "Circolare sullo stato delle verifiche sismiche previste dall'Ordinanza PCM n. 3274/2003 e programmi futuri".

Si evidenzia in particolare che:
- ai fini del censimento delle opere strategiche e rilevanti, gli Enti e i Soggetti obbligati alle verifiche devono compilare in formato digitale una scheda edifici - modificata rispetto a quella precedentemente trasmessa - e una scheda ponti: a tal fine da parte del DPC sono stati predisposti due software di inserimento dati (software LIV0 schede edifici e software LIV0 scheda ponti);
- l'eventuale proroga del termine per l'effettuazione delle verifiche sismiche delle opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti - il cui obbligo è stato istituito con OPCM 3274 e il cui termine è stato successivamente prorogato al 31/12/2010 - potrà essere definita in base alle informazioni raccolte.

INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEI SOFTWARE
Si rimanda alle istruzioni sull'utilizzo dei software fornite dal Dipartimento della Protezione Civile.La diffusione dei software agli Enti avviene tramite l'area download utilizzando la password per la decompressione dei file comunicata dalla Regione Toscana.

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE
Si rimanda alle istruzioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per la compilazione della scheda edifici e della scheda ponti, ricordando che i dati devono essere inseriti utilizzando i software.Si ritiene utile evidenziare quanto segue:
- Scheda Edifici - sezione 1: il codice identificativo da riportare è: C10 per edifici strategici e D10 per edifici rilevanti;
- Scheda Ponti - sezione 1: il codice identificativo da riportare è: A21 per ponti strategici e B21 per ponti rilevanti;
- Scheda Edifici - sezione 6: solo nel caso in cui non sia selezionabile un codice d'uso specifico utilizzare la codifica generica (es. S00 - Strutture per l'istruzione);
- nella sezione 11 di entrambe le Schede, alla voce "Amministrazione competente per la trasmissione della Scheda al DPC" gli Enti sono invitati a indicare "Regione Toscana".

TRASMISSIONE DELLE SCHEDE
La Regione Toscana provvederà a raccogliere le schede degli Enti e a trasmetterle al Dipartimento della Protezione Civile. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1. Completata la compilazione delle schede, i file (uno per gli edifici e uno per i ponti) devono essere esportati dal Menù Gestione file -> Esporta. Questa operazione consente di creare in automatico un file compresso in formato mdb. E' opportuno rinominare i file identificando l'Ente (es. "Edifici_Comune_Firenze" o "Ponti_Comune_Firenze").
2. I file mdb dovranno quindi essere inviati a sismica.monitoraggio@regione.toscana.it da un account di posta ufficiale dell'Ente.


Giugno 2010 - È stata recentemente diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile la "Circolare sullo stato delle verifiche sismiche previste dall'Ordinanza PCM n. 3274/2003 e programmi futuri".

L'obbligo di verifica riguarda tutte le opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti, sia pubbliche che private (quali ad es. cinema, sale da ballo, strutture sportive, ecc.), progettate secondo normative sismiche antecedenti al 1984 e di quelle situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica preveda livelli di azione superiori a quelli relativi all'epoca di costruzione.

Fermo restando la scadenza del 31/12/2010 e la responsabilità riguardo all'eventuale mancato adempimento, la Circolare fissa un obiettivo di minima riassumibile nella compilazione di schede sintetiche e nella predisposizione di cronoprogrammi per il completamento delle attività.

Per quanto riguarda invece le opere che sono state oggetto di finanziamenti statali per l'effettuazione delle verifiche (relativi all'OPCM 3362/2004 con scadenza maggio 2008 e all'OPCM 3505/2006 con scadenza gennaio 2010), la Circolare indica la necessità che sia dato il massimo impulso al completamento delle attività.

L'individuazione delle categorie di opere stategiche e rilevanti di competenza statale è stata effettuata con decreto 21 ottobre 2003 n. 3685 del capo Dipartimento della Protezione Civile, mentre gli elenchi aggiornati per quanto di competenza regionale sono allegati al Regolamento 9 luglio 2009, n. 36/R.

Aggiornato al: Article ID: 175519

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