VIA Valutazione impatto ambientale
VIA Valutazione impatto ambientale
Ambiente
Tutte le informazioni e i servizi della Regione che riguardano l‘ambiente e, in particolare, acque, energia, sostenibilità, inquinamento, mare, parchi, rifiuti, suolo e biodiversità.Valutazione Impatto ambientale
AVVISO IMPORTANTE
Si invita a consultare la sezione "In evidenza", nella quale sono pubblicate le informazioni relative al nuovo Sistema GeA (Gestionale Ambientale) per la presentazione telematica delle istanze relative ai procedimenti di VIA di competenza regionale, la consultazione della documentazione dei procedimenti in corso da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.
Introduzione
La valutazione di impatto ambientale (Via) mira ad introdurre, nella prassi tecnica ed amministrativa e ad un livello precoce della progettazione, la valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull'ambiente, inteso come un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni. La Via è quindi finalizzata a prevenire il verificarsi del danno ambientale.
Cos'è la valutazione di impatto ambientale
La procedura di valutazione di impatto ambientale, comunemente detta Via ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici o privati. Essa non è quindi da intendersi come uno strumento finalizzato a verificare il rispetto di standard o ad imporre nuovi vincoli, oltre a quelli già operanti, ma bensì come un processo coordinato per garantire che la realizzazione di nuove opere o la modifica sostanziale di quelle esistenti sia compatibile con lo stato delle componenti ambientali.
A cosa si applica
La V.I.A. si applica alle categorie di progetti individuati dalla direttiva comunitaria di riferimento (Direttiva 2011/92/UE), dalle norme statali di recepimento (decreto legislativo 152/2006, parte seconda; D.M. Ministero Ambiente del 30.3.2015) e dalle norme regionali di attuazione (L.R. 10/2010). Le opere soggette a Via sono numerose e di vario genere: strade, ferrovie, porti, aeroporti, insediamenti industriali, centrali per la produzione di energia elettrica, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. Alcune tipologie di opere sono sottoposte a valutazione in ogni caso, mentre altre lo sono soltanto se superano determinate soglie dimensionali.
I progetti sono presentati da un soggetto pubblico o privato (proponente) ad un soggetto pubblico
denominato Autorità competente e che può essere, per quanto riguarda il territorio toscano: lo Stato, la Regione, il Comune o l'Ente Parco Regionale.
Quali sono le procedure disciplinate dalla Regione Toscana
La Regione Toscana ha inizialmente regolato le procedure di valutazione con la L.R. 18.4.1995, n.68 entrata in vigore il 13.5.1995 e divenuta operativa, limitatamente alle categorie di opere di cui all'allegato 3, l'11.8.1995. Tale norma è rimasta efficace fino al 28.5.1999, quando è divenuta operativa, per le procedure di competenza regionale, la L.R. 3.11.1998, n. 79, che ha regolato la materia fino al 12.2.2009. Dal 13.2.2009 al 17.2.2010 la materia è stata disciplinata dall'applicazione diretta del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 79/98 per le parti compatibili (si veda la DGR 87/2009).
Dal 18.2.2010 è in vigore la L.R. 10/2010 e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di competenza della Regione, dei Comuni e degli Enti Parco regionali.
All'interno delle procedure di valutazione così come definite dal complesso della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, oltre alla V.I.A. vera e propria, sono presenti anche:
- definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping): è una procedura facoltativa che ha lo scopo di definire la documentazione che il proponente dovrà presentare per la successiva procedura di V.I.A.;
- verifica di assoggettabilità (screening): è una procedura che serve ad accertare se un determinato progetto debba o meno essere sottoposto alla procedura di V.I.A.
Le procedure di verifica di assoggettabilità, definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale nel loro complesso sono denominate "procedure di VIA".
La procedura cosiddetta di "pre-verifica" (pre-screening): è una procedura che serve ad accertare se un determinato progetto debba essere o meno sottoposto a verifica.
Nell'ambito delle procedure di valutazione di competenza statale (il procedimento è condotto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali) la Regione partecipa con un proprio parere.
Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre Regioni si svolgono procedure di VIA interregionali. Inoltre la Regione Toscana può essere chiamata ad esprimere il proprio parere ad una Regione confinante se un progetto, ivi localizzato, può avere impatti sul territorio toscano.
Il ruolo degli altri Soggetti pubblici coinvolti
L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Arpat) fornisce il proprio contributo tecnico nelle istruttorie relative alle procedure di VIA e svolge compiti di monitoraggio e controllo.
Le Aziende Sanitarie hanno competenze per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute pubblica.
Irpet (Istituto regionale programmazione economica) è chiamato ad esprimersi in merito agli aspetti socio economici.
Le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica, l'Autorità Idrica Toscana, le Soprintendenze ed altri Soggetti pubblici forniscono il loro contributo istruttorio nelle procedure di valutazione, ove nello specifico procedimento siano coinvolte le materie di rispettiva competenza.