FAQ per i cittadini
Valutazione di Impatto Ambientale
Ambiente
Tutte le informazioni e i servizi della Regione che riguardano l‘ambiente e, in particolare, acque, energia, sostenibilità, inquinamento, mare, parchi, rifiuti, suolo e biodiversità.FAQ per i cittadini
In questa sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) si vuol fornire un approccio in maniera semplice al tema della Valutazione di Impatto Ambientale e cercare di dare risposta alle domande più frequenti che vengono poste al Settore VIA da parte dei cittadini.
Che cosa si intende per Valutazione d'Impatto Ambientale?
La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, è una procedura tecnico amministrativa per valutare l’impatto dei progetti di costruzione o di altro tipo e per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. Ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto, così come disciplinato in primis dalla Direttiva Comunitaria e, a cascata, dal Codice dell’Ambiente (decreto legislativo 152/2006) e dalla legge regionale (L.R. 10/2010).
A cosa si applica?
Si applica ai singoli progetti, quali, ad esempio, strade, elettrodotti, aeroporti e impianti industriali. I progetti sono quelli riportati negli allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.
I progetti di competenza statale sono quelli appartenenti alle categorie elencate negli allegati II e II bis, mentre sono di competenza regionale quelli appartenenti alle categorie elencate negli allegati III e IV. Tra questi ultimi, i progetti dell’allegato III sono sottoposti a procedura di VIA, mentre i progetti dell’allegato IV sono sottoposti alla procedura di screening (verifica di assoggettabilità a VIA), che è una procedura finalizzata a verificare la necessità o meno di sottoporre i progetti alla procedura di VIA vera e propria.
A cosa serve?
La finalità della VIA è quella di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti/indiretti di un progetto su alcune componenti ambientali e, conseguentemente, sulla salute umana.
Per il perseguimento di tali finalità, l’articolo 4 alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 descrive e valuta, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto su fattori quali: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, il clima, il paesaggio, le ricadute socio-economiche e l'interazione tra i vari fattori.
Chi è coinvolto?
I soggetti coinvolti sono:
- autorità competente (Ac): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o l’adozione dei provvedimenti di VIA;
- proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto e lo sottopone alla valutazione dell’autorità competente per acquisire il relativo provvedimento conclusivo;
- soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei progetti;
- pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Dove posso consultare i procedimenti di VIA in corso?
Le VIA e le procedure di screening in corso si possono consultare al seguente link https://www.regione.toscana.it/via
Terminato il procedimento si può visionare l’atto conclusivo nella banca dati della Regione Toscana mediante il link: https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali
Nel caso di procedura di screening l’atto conclusivo è un Decreto del Dirigente, negli altri casi una Delibera della Giunta.
Come richiedere l’accesso agli atti?
Ai fini della richiesta di accesso agli atti si può fare riferimento a quanto riportato nella pagina specifica dell’URP della Regione: https://www.regione.toscana.it/urp
seguendo le indicazioni riportate nella pagina specifica “Accesso agli atti amministrativi”
Come presentare le osservazioni da parte del pubblico?
Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata alla Regione Toscana - Settore Valutazione di impatto ambientale, con le seguenti modalità:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (Fi);
- per fax al numero 055 4384390.
Per redigere l’osservazione, si suggerisce l’utilizzo del modello pubblicato nella sezione “informativa agli interessati” denominato: Modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia di VIA, di competenza regionale
Quali sono i termini per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico?
- Verifica di assoggettabilità a Via: le osservazioni devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione sul sito web dell’Autorità Competente, come previsto dall'articolo 19 commi 3 e 4 del decreto legislativo152/2006.
- Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR): le osservazioni devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web dell’Autorità Competente come previsto dall'articolo 24 commi 2 e 3 del decreto legislativo 152/2006, oppure entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell’Autorità Competente dal deposito delle integrazioni richieste al proponente secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis comma 5 del decreto legislativo 152/2006.
- Valutazione di impatto ambientale postuma: le osservazioni devono pervenire entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web dell’Autorità Competente oppure entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di ripubblicazione progettuale sul sito web dell’Autorità Competente nel caso in cui siano state presentate modifiche e integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico, in applicazione della delibera giunta regionale 931/2019.
In ogni caso per ciascun procedimento viene pubblicata sul sito web regionale anche una scheda informativa da cui si possono trarre informazioni utili. Si può fare riferimento anche a quanto riportato nella sezione https://www.regione.toscana.it/-/informativa-agli-interessati-regolamento
Cos’è la Conferenza dei Servizi?
La Conferenza dei Servizi può essere definita come un incontro tra tutti i soggetti competenti ad esprimersi sul porgetto ad un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando i procedimenti che prevedono il rilascio dei cosiddetti “atti di assenso” (autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc.) necessari, ad esempio, per la realizzazione di nuovi interventi, sia pubblici che privati.
Disciplinata dalla Legge 241 del 7 agosto 1990, è uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante la partecipazione contemporanea dei singoli soggetti, ognuno per la propria competenza.
Può essere istruttoria (per esaminare gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento o trovare soluzioni condivise a problematiche comuni) o decisoria (per acquisire autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari alla conclusione positiva di un procedimento e quindi per “decidere” in modo collegiale relativamente ad un determinato progetto).
Gli avvisi delle Conferenze dei Servizi indette e convocate per i vari procedimenti di VIA sono riportati sul sito web regionale nella seguente sezione: https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-conferenze-servizi-via. Gli interessati possono presentare eventuali osservazioni o memorie scritte a ridosso delle sedute di Conferenza dei Servizi, secondo le modalità riportate negli avvisi.
Quali sono le fasi e tempi delle principali procedure in materia di VIA?
Di seguito si riportano le principali fasi, della procedura di PAUR e di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
Procedura finalizzata alla adozione del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
Fase | Soggetti coinvolti | Riferimento normativo | Tempi |
Verifica completezza formale della documentazione | Autorità competente e amministrazioni coinvolte | articolo 27bis comma 3 | 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito web dell'autorità competente |
Attesa documentazione integrativa per completezza formale | Proponente | articolo 27bis comma 3 | massimo 30 giorni |
Consultazioni pubbliche | Pubblico e amministrazioni coinvolte | articolo 27bis comma 4 | 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'autorità competente |
Istruttoria per richiesta integrazioni | Autorità competente | articolo 27bis comma 5 | 30 giorni dalla conclusione dei termini per le consultazioni |
Deposito integrazioni | Proponente | articolo 27bis comma 5 | 30 giorni dalla richiesta dell'autorità competente (più eventuale sospensione termini fino a un massimo di 180 giorni) |
Consultazioni pubbliche sulle integrazioni | Pubblico e amministrazioni coinvolte | articolo 27bis comma 5 | 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'autorità competente |
Convocazione Conferenza dei Servizi | Autorità competente | articolo 27bis comma 7 | 10 giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni richieste |
Conferenza dei servizi decisoria e provvedimento finale | Autorità competente e amministrazioni coinvolte | articolo 27bis comma 7 | 90 giorni dalla data della prima riunione |
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
Fase | Soggetti coinvolti | Riferimento normativo | Tempi |
Verifica adeguatezza e completezza formale della documentazione | Autorità competente e amministrazioni coinvolte | articolo 19 comma 2 | 5 giorni dalla ricezione della documentazione sul sito web dell'autorità competente |
Deposito documentazione integrativa per adeguatezza e completezza formale | Proponente | articolo 19 comma 2 | massimo 15 giorni |
Consultazioni pubbliche | Pubblico e amministrazioni coinvolte | articolo 19 comma 4 | 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione |
Eventuale richiesta di integrazioni | Autorità competente | articolo 19 comma 6 | 45 giorni dal termine delle consultazioni, prorogabile di 20 giorni da parte della Autorità competente |
Deposito integrazioni | Proponente | articolo 19 comma 6 | 30 giorni dalla richiesta dell'autorità competente (oltre eventuale sospensione termini fino a un massimo di 45 giorni, su richiesta del proponente) |
Istruttoria e decreto finale | Autorità competente | articolo 19 comma 6 | 45 giorni dal termine delle consultazioni (più eventuale proroga di 20 giorni, concessa dalla Autorità competente). In caso di richiesta di integrazioni: 30 giorni dal deposito delle integrazioni. |