FAQ per i proponenti
Valutazione di Impatto Ambientale
Ambiente
Tutte le informazioni e i servizi della Regione che riguardano l‘ambiente e, in particolare, acque, energia, sostenibilità, inquinamento, mare, parchi, rifiuti, suolo e biodiversità.FAQ per i proponenti
In questa sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) si vuol cercare di dare una risposta operativa alle questioni che vengono poste più frequentemente al Settore VIA da parte dei proponenti o dei loro consulenti/progettisti.
Come fare? La Guida al Proponente
La "summa" guida per la presentazione della documentazione è riportata al seguente link https://www.regione.toscana.it/-/documentazione-e-linee-guida
Si raccomanda di visionare la Guida al Proponente prima della presentazione di ogni istanza di avvio dei vari procedimenti e utilizzare sempre la versione più aggiornata della Guida pubblicata, in quanto oggetto di continue revisioni.
Dove inviare le comunicazioni?
Tutte le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo PEC della Regione Toscana riportato nella homepage del sito web regionale: regionetoscana@postacert.toscana.it
Invio alternativo della documentazione
Se il peso della documentazione è tale da non permettere l’invio mediante un numero limitato di PEC, una volta terminato lo stato di emergenza nazionale relativo alla emergenza Coronavirus, si può spedire per posta cartacea inserendo un DVD con tutti i files al seguente indirizzo:
Regione Toscana
Settore VIA
Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze
In vigenza dello stato di emergenza, la documentazione può essere inviata tramite sistemi di trasferimento file via web, oppure tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente pubblico proponente).
Trattamento dei dati personali e protezione Dati
Si invita a leggere la pagina dedicata relativa alla trasmissione della documentazione: https://www.regione.toscana.it/-/informativa-agli-interessati-regolamento
Ogni istanza di avvio del procedimento deve riportare la presa visione dell’informativa privacy ai sensi degli articoli 13/14 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
Dovendo l’Autorità Competente pubblicare tutta la documentazione progettuale e relativi allegati afferenti al procedimento, i dati personali (codici fiscali, indirizzi privati, numeri di telefono ecc.) devono essere inseriti in una cartella specifica e non all’interno dei documenti che saranno oggetto di pubblicazione.
Come organizzare la documentazione e i relativi files?
Ai fini di una facile visione della documentazione si raccomanda una organizzazione delle cartelle dei file come descritto nella linea guida al punto 1.5 Organizzazione delle cartelle dei file.
Per i PAUR in particolare è opportuno che la documentazione sia suddivisa in cartelle distinte per ciascuna delle autorizzazioni ricomprese nel provvedimento, oltre alla VIA, così da rendere più immediata la consultazione da parte di tutti i Soggetti competenti.
Obbligo assolvimento imposta di bollo
Il proponente deve attestare di aver assolto l’imposta di bollo sia per l’istanza che per il provvedimento finale mediante il fac-simile al punto 14 “Attestazione di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo (decreto presidente della repubblica 642/1972)” della Guida al Proponente.
Studio di incidenza e VIA
Lo studio di incidenza da allegare alle istanze in materia di VIA, ove necessario, deve essere redatto secondo l'allegato G del decreto del presidente della repubblica 357/1997, tenuto conto delle linee guida di cui alla Intesa Stato-Regioni 28.11.2019 (Gazzetta ufficiale 303 del 28.12.2019).
Dibattito pubblico e VIA
Alle istanze di avvio delle procedure in materia di VIA devono essere allegati gli esiti dell'eventuale dibattito pubblico, svoltosi ai sensi del decreto del presidente della repubblica 76/2018 oppure della legge regionale 46/2013.
Inchiesta pubblica
È un percorso partecipativo di confronto fra il proponente e gli osservanti, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA; è gestita da un Presidente, nominato dalla Regione ma esterno ad essa, e si svolge completamente in autonomia dal procedimento regionale, con spese a carico del Proponente. Il Presidente è assistito da commissari (2 o 4) nominati dalle parti. La commissione redige una relazione finale che viene trasmessa all'ufficio VIA affinché la CdS prenda atto degli esiti dell'inchiesta ai fini delle proprie valutazioni. Chiunque può chiedere di partecipare - nei termini stabiliti dal Presidente. Il riferimento normativo è l’articolo 53 della legge regionale 10/2010.
Contradditorio
Anche questo è un percorso partecipativo di confronto, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA; il contraddittorio viene gestito dall'Ufficio VIA che stabilisce le regole del confronto diretto fra Proponente e osservanti. Il confronto viene integralmente messo a verbale e quindi portato all'attenzione della CdS ai fini delle valutazioni. Al dibattito possono partecipare solo coloro che ne hanno già fatto richiesta in sede di osservazioni. Il riferimento normativo è l’articolo 54 della legge regionale 10/2010.
Georeferenzazione progetto e scheda metadati da allegare
Insieme alla documentazione dovranno essere allegati i dati territoriali georiferiti (in strati informativi) ed i metadati associati ai progetti al fine di agevolare l'Autorità competente ed i Soggetti competenti in materia ambientale nelle attività istruttorie di analisi, valutazione, comparazione e sovrapposizione delle soluzioni progettuali proposte con gli elementi territoriali ed ambientali interessati. Si chiede di seguire le specifiche tecniche riportate nell'Allegato 2 alla Guida al Proponente.
Oneri istruttori da versare
Gli oneri istruttori da versare devono essere determinati secondo l’Allegato A della delibera della giunta regionale 1196/2019
Il versamento deve essere fatto secondo quanto riportato nella Linea Guida al punto 8.2 Modalità di versamento degli oneri, a far data dal 1 luglio 2019.
Deve essere inoltre allegato quanto riportato nella Linea Guida al punto 8.1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Modifiche progettuali sostanziali o no?
Le modifiche progettuali che non ricadono direttamente negli allegati alla Parte Seconda potrebbero comunque aver effetti negativi sulle varie componenti. In questi casi il Proponente può presentare uno specifico quesito all’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 10/2010, allegando specifica documentazione dove illustra lo stato attuale, se già stato sottoposto a procedimenti di VIA, le autorizzazioni in essere, la modifica progettuale e le sue finalità, gli effetti sulle diverse componenti.
Per la valutazione della sostanzialità delle modifiche, i criteri seguiti dall’Autorità competente sono quelli riportati nello stesso articolo 58 al comma 3.
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) – accettazione prescrizioni
È facoltà del Proponente dichiarare nell’istanza che ai sensi dell'articolo 19 comma 7 del decreto legislativo 152/2006, si richiede che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
In caso di mancanza di tale comunicazione, se non è possibile escludere il progetto dalla VIA senza apporre condizioni, il procedimento terminerà con la sottoposizione del progetto a VIA.
Al provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via, come previsto dal Dl 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, non si applica la disciplina del preavviso di rigetto ex articolo 10-bis, legge 241/1990.
SUAP e VIA
Le istanze di avvio per i vari procedimenti di VIA devono essere presentate al Settore VIA regionale; nel caso in cui venissero presentate ai SUAP dei vari Comuni, saranno comunque questi ultimi a trasmetterle al Settore VIA regionale come descritto nella Linea Guida al punto 12. Ruolo del SUAP nelle procedure in materia di VIA.
Completezza formale della documentazione
Le istanze presentate sono sottoposte ad una prima verifica di carattere formale da parte dell’Autorità competente, circa la completezza della documentazione depositata ai sensi dell’articolo19 comma 2 e articolo 27-bis comma 3. Il Proponente è tenuto alla predisposizione di documentazione esauriente, chiara e rispondente a quanto richiesto come contenuti minimi negli allegati IV-bis e VII alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 (rispettivamente per lo Studio preliminare ambientale da predisporre per la verifica di assoggettabilità a VIA e per lo Studio di Impatto Ambientale da predisporre per i procedimenti di VIA).