Relazione annuale utilizzo smaltimento bonifica amianto
Relazione annuale utilizzo smaltimento bonifica amianto
Le aziende che usano amianto direttamente e indirettamente nei processi produttivi, o che svolgono attività di bonifica o di smaltimento dell'amianto, devono inviare annualmente una relazione all' Azienda Usl competente per territorio, per la presenza dello stabilimento o svolgimento dell'attività dell'impresa e alla Regione Toscana - articolo 9 legge 27 marzo 1992, n. 257.
La relazione annuale è obbligatoria, deve essere fatta entro il 28 febbraio di ogni anno e deve contenere queste informazioni:
- i tipi ed i quantitativi di amianto utilizzati
- le attività svolte ed i procedimenti applicati, il numero ed i nominativi degli addetti, il carattere e la durata delle loro esposizioni all'amianto
- le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto
- le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
Con il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva anche questo adempimento è stato completamente automatizzato e reso disponibile al cittadino e alle imprese che effettuano attività di Bonifica o che utilizzano indirettamente amianto nei propri cicli produttivi.
Le imprese che fanno attività di bonifica e che avranno presentato on line i piani di rimozione o le notifiche, troveranno una ulteriore facilitazione nella presentazione della relazione annuale, grazie alla generazione automatica della relazione sulla base dei dati già presenti nel sistema. Basterà confermare o integrare le informazioni per quanto eventualmente sfuggito, per presentare la elazione.
Presentazione online della Relazione annuale
La presentazione dedella relazione annuale deve avvenire esclusivamente on line, attraverso il SISPC - Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione collettiva on-line.
- Inserisci la smat card nel lettore e accedi al Sistema ►►
- Scarica le istruzioni
Una corretta interpretazione dell'art.9 della L. 257/92, di altri articoli della medesima e del DPR 8 agosto 1994, come confermato da un recente parere Ministeriale, portano chiaramente a stabilire come il legislatore abbia anche inteso determinare il controllo e la gestione del materiale esistente.
La gestione dell'esistente passa anche attraverso una individuazione della presenza che non è solo quella legata agli edifici di cui ci si appresta ad effettuare una specifica indagine, ma anche nelle attività produttive e della presenza dell'amianto all'interno di esse.
Il DPR 8/8/94 precisa le modalità con le quali possono essere effettuati i censimenti:
1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art.9 della citata legge n. 257 del 1992.
E' quindi doveroso, al pari di quanto già avviene per le attività che riguardano lo smaltimento e la bonifica dell'amianto, che si punti ad utilizzare e rendere cogente l'applicazione della norma per tutte le imprese che abbiano ancora presente l'amianto all'interno dei loro cicli produttivi anche ai fini di una corretta valutazione dei rischi per il personale che opera a qualsiasi titolo all'interno di queste strutture.