Sviluppo rurale, progetti di rigenerazione delle comunità: le tipologie di interventi ammissibili

Come stabilito dal par. 3.2.1 del bando, gli interventi e le spese ammissibili nell’ambito dei Progetti di Comunità sono quelli relativi agli articoli del Reg. 1305/2013 previsti nell’Allegato A al bando.

Gli interventi ammissibili potranno essere ulteriormente dettagliati nelle “Disposizioni specifiche relative agli interventi e alle spese ammissibili nell’ambito dei Progetti di Comunità” dai GAL ai sensi del par. 3.2.2 del bando e afferiscono ai seguenti ambiti, sviluppati in coerenza con le linee-guida di misura (Fiche / scheda) prodotte dai servizi della Commissione europea, rese disponibili in lingua originale in corrispondenza di ciascun punto seguente:
 

Punto 1) Articolo 15 del Regolamento (UE) 1305/2013 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.
Par. 1 comma a)
“Il sostegno è concesso allo scopo di “aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento”

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

Fornitura di consulenza di gruppo e /o individuale:

Agricoltori, giovani agricoltori e altri gestori del territorio:

La consulenza deve essere collegata ad almeno una priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale e riguardare almeno uno dei seguenti elementi:

  • gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori (SMR) e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali

  • Dove applicabili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e la conservazione di aree agricole

  • Misure a livello di azienda agricola previste nei programmi di sviluppo rurale finalizzate all'ammodernamento delle aziende agricole, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione e all'orientamento al mercato, nonché alla promozione dell'imprenditorialità.

  • Requisiti definiti dallo Stato Membro per l’attuazione dell’art 11(3) della Direttiva Quadro sulle acque

  • Requisiti come definiti dalla SM per l'attuazione dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della “Gestione integrate delle infestazioni” come riferito all’art. Della direttiva 2009/128/CE

  • Standard di sicurezza sul lavoro o standard di sicurezza legati all'azienda agricola, se pertinenti.

  • Consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta

  • Altri ambiti, in particolare le attività di informazione relative alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità e alla protezione dell'acqua, o questioni legate alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti di competitività (ad es. sviluppo di un piano aziendale, redditività economica, rischio gestione, altre strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, tecniche di produzione, ecc.). Ciò può includere consulenza per lo sviluppo di filiere corte, agricoltura biologica e aspetti sanitari della zootecnia.

Silvicoltori:

  • La consulenza dovrebbe coprire come minimo gli obblighi pertinenti ai sensi della direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche), della direttiva 2099/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici) e della Direttiva Quadro sulle Acque.

  • La consulenza può riguardare anche questioni legate alle prestazioni economiche e ambientali dell’impresa forestale.

Piccole medie imprese operanti nelle aree rurali:

La consulenza può coprire questioni legate alla prestazione economica e ambientale dell’azienda

Ove debitamente giustificato e appropriato, la consulenza può essere fornita in parte in gruppo, tenendo conto della situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza. Per questa parte può essere utilizzato un approccio proporzionale per calcolare il costo della consulenza.
 

Punto 2) Articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”
Par. 2:
“Il sostegno nell’ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionati ai sensi del paragrafo 1”

Il sostegno può essere concesso per le attività di informazione e promozione relative a prodotti che rientrano in uno dei regimi di qualità ai sensi dei regolamenti dell'UE elencati all'articolo 16, regimi nazionali o regimi di certificazione volontaria conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche. Le attività di informazione e promozione sono ammissibili alle seguenti condizioni:

  • Le attività di informazione e promozione ammissibili al sostegno sono attività volte a indurre, tra l'altro, i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari contemplati dai regimi dell'Unione o di qualità, compresi i regimi di certificazione aziendale per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in base ai criteri di cui all'articolo 16, lettera b), punti i), ii), iii) e iv). È necessaria la nuova partecipazione di almeno un agricoltore ai regimi di qualità protetti.

  • Le attività devono richiamare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell'Unione, in particolare in termini di autenticità, gli elevati standard di benessere degli animali o il rispetto dell'ambiente legati al regime di qualità in questione, e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche relative ai prodotti inclusi nel pertinente regime.

  • Le attività comprendono, in particolare, l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere ed esposizioni, analoghe attività di pubbliche relazioni e promozione di informazioni e attività attraverso i diversi canali di comunicazione o presso i punti vendita di rilevanza nazionale o comunitaria. Le attività di informazione e promozione possono essere finalizzate anche a incrementare le vendite dei prodotti rientranti nei regimi di qualità ammissibili.

  • Sono ammissibili al sostegno solo le attività di informazione e promozione nel mercato interno. Tuttavia, tali attività non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti coperti da indicazioni geografiche e denominazioni di origine unionali o nazionali e dei vini di qualità o delle bevande alcoliche protette prodotte in regioni determinate. L'origine di un prodotto può comunque essere indicata, purché la menzione dell'origine sia accessoria al messaggio principale.

  • Le attività legate alla promozione di marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno. Tuttavia, i marchi dei prodotti possono essere visibili durante le dimostrazioni o le degustazioni e sul materiale informativo e promozionale, a condizione che il riferimento ai marchi dei prodotti sia subordinato al messaggio principale.

  • Tutto il materiale informativo e promozionale redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata deve essere conforme alla legislazione comunitaria e nazionale applicabile nello Stato membro in cui vengono svolte le attività di informazione e promozione.

  • Per quanto riguarda le attività di informazione e promozione dei vini protetti, dei vini aromatizzati protetti e delle bevande alcoliche protette, è necessario fare sempre un chiaro riferimento ai requisiti legali e normativi applicabili per quanto riguarda il consumo responsabile di queste bevande alcoliche e il rischio di abuso di alcol.


Punto 3)
Articolo 17 del
Regolamento (UE) 1305/2013 "Investimenti in immobilizzazioni materiali
Par. 1 lettere a), b), c), d)

Gli interventi ammissibili riguardano investimenti materiali e/o immateriali che:

  • migliorano la performance complessiva dell’azienda agricola;

  • riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato (vale a dire i prodotti agricoli) o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il risultato del processo di produzione può essere un prodotto non contemplato da tale allegato;

  • riguardano le infrastrutture relative allo sviluppo e all'adattamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compreso l'accesso ai terreni agricoli e forestali, il consolidamento e il miglioramento dei terreni, l'approvvigionamento energetico e la gestione delle risorse idriche

oppure

  • sono investimenti non produttivi (connessi al conseguimento di obiettivi agro climatico ambientali perseguiti ai sensi del Regolamento UE n.2013/1305), compreso lo stato di conservazione della biodiversità di specie e habitat nonché il miglioramento del valore di pubblica utilità di un'area Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico definiti nel PSR Toscana 2014-2022.

    Gli investimenti non produttivi nella silvicoltura non rientrano nell’ambito di questi interventi ma sono sostenuti ai sensi dell'articolo 25 Regolamento (UE) 1305/2013 "Investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali".

In particolare gli interventi ammissibili sono i seguenti:

A) Investimenti nelle aziende agricole

  • Migliorare l’efficienza dell’uso dei fertilizzanti (ad es. uso ridotto, attrezzature, agricoltura di precisione)

  • Miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame

  • Ristrutturazione e costruzione di fabbricati per allevamento bestiame con nuove tecnologie efficaci per ridurre le emissioni di gas serra;

  • Acquisto di macchinari per, ad es., ridurre l’erosione del suolo;

  • Miglioramento dello stoccaggio delle colture al fine di migliorare la qualità del prodotto (ad es. edifici specializzati per lo stoccaggio e la movimentazione, fornitura di ventilazione, isolamento termico e refrigerazione);

  • Riduzione del consumo di energia attraverso la ristrutturazione delle installazioni elettriche o attraverso un miglior isolamento termico degli edifici)

  • Bosco ceduo a rotazione rapida

  • Produzione di bio energia per uso in azienda agricola;

  • Modernizzazione e meccanizzazione, vale a dire investimenti in capitale fisico al fine di ridurre i costi diretti di produzione e rendere più produttivo il lavoro nell'agricoltura di piccola scala.

  • Investimenti per rispettare gli standard dell’Unione che diventeranno obbligatori per l’azienda nel prossimo futuro;

B) Investimenti nella trasformazione/commercializzazione/sviluppo

  • Introduzione di tecnologie e processi per sviluppare prodotti nuovi o di maggior qualità e aperti a nuovi mercati, soprattutto nel contesto della filiera corta;

  • Creazione e /o ammodernamento di reti locali di raccolta, capacità di ricezione, stoccaggio, condizionamento, cernita e imballaggio;

  • Impianti per il trattamento delle acque reflue nella produzione e commercializzazione

  • Organizzazione e implementazione dei sistemi di qualità e di gestione della sicurezza alimentare, se collegati a investimenti materiali del progetto

  • Lavorazione della biomassa agricola per renderla energia rinnovabile da parte di attori altri rispetto alle aziende agricole;

  • Investimenti per rispettare gli standard dell’Unione che diventeranno obbligatori nel prossimo futuro.

C) Investimenti in infrastrutture

  • Accesso a terreni agricoli e forestali, ad es. costruzione o miglioramento di strade di accesso, ponti e passerelle; infrastrutture forestali ferroviarie e infrastrutture teleferiche per la gestione forestale; opere di protezione e consolidamento, gallerie, sistemi di segnaletica e segnalazione;

  • Consolidamento e miglioramento fondiario;

  • Approvvigionamento energetico, ad es. impianti/infrastrutture per la distribuzione di energia rinnovabile (da e verso l'azienda) utilizzando biomassa e altre fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, geotermica);

  • Gestione dell'acqua, ad esempio riciclaggio dell'acqua, raccolta e trattamento dell'acqua.

D) Investimenti non produttivi

  • Opere permanenti / Investimenti di capitale nel quadro di un impegno agroclimatico-ambientale, ad esempio ripristino di habitat e paesaggi, compresa la creazione o il ripristino delle infrastrutture necessarie per consentire un'adeguata gestione degli habitat;

  • Recinzioni e altre opere necessarie per facilitare la gestione della conservazione, incluso la protezione delle acque e del suolo;

  • Ripristino di zone umide e brughiere;

  • Ripristino dei paesaggi e di elementi del paesaggio;

  • Muretti a secco.

I costi ammissibili per gli interventi previsti sono i seguenti:

  • La costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, di una proprietà immobiliare;
     
  • L’acquisto o il leasing di un nuovo macchinario e attrezzatura, incluso il software fino al valore di mercato del bene;

  • Spese generali connesse alle spese di cui ai due punti precedenti, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenze, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non viene effettuata alcuna spesa di cui alle lettere a) e b);

  • Investimenti immateriali come diritti d'autore, marchi o processi;

  • i costi per l'elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.
     

Punto 4  Articolo 19 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
Par. 1 lettera a) punto ii) e punto iii) e lettera b): Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali, sviluppo di piccole aziende agricole ed investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
Consulta Fiche / scheda articolo 19

Le tipologie di interventi ammissibili sono le seguenti:

A) Aiuti all'avviamento di imprese per attività non agricole nelle zone rurali

Viene fornito sostegno per l'avvio di un'attività non agricola in un'area rurale (nuova per l'impresa o la persona fisica che riceve il sostegno), tra cui:

  • Attività di turismo rurale o attività legate allo sviluppo economico territoriale, inclusi alloggi rurali, fornitura di servizi turistici, ristorazione, trasporti, negozi (prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE), ristoranti, bar, ecc.

  • Costruzione, ricostruzione o costituzione di botteghe, stabilimenti, spazi e strutture per varie attività come la riparazione di macchinari; attività di produzione e/o trasformazione di beni e materiali non agricoli, attività di fornitura di elettricità, energia, gas, vapore e acqua calda, smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, servizi igienico-sanitari e attività simili; produzione di energia rinnovabile e attività interconnesse, ecc.;

  • Trasformazione e commercializzazione di prodotti non inclusi nell'Allegato I al TFUE (i prodotti in ingresso al processo di trasformazione possono o meno essere inclusi nell’Allegato I al TFUE);

  • Erogazione di servizi sociali comprendenti la costruzione, la ricostruzione e/o l'ammodernamento degli spazi e dell'area per lo svolgimento delle attività (assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria, assistenza ai disabili, fattorie didattiche, ecc.);

  • Fornitura di servizi a tutti i settori economici, comprese l'agricoltura e la silvicoltura, o alla popolazione rurale;

  • Sviluppo dell'artigianato e delle attività artigianali;

  • Attività informatiche, informatizzate ed elettroniche, e-commerce, ecc.;

  • Attività di architettura e ingegneria, servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili e revisione contabile, servizi tecnici, pulizie industriali, attività veterinarie, ecc.

B) Aiuti all'avviamento di imprese per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

Sostegno all'avviamento fornito alle piccole aziende agricole per garantirne lo sviluppo e la crescita sostenibili. Possono essere sostenute tutte le attività in grado di garantire questo sviluppo laddove previsto anche nel business plan. Ciò copre anche gli investimenti nella piccola azienda agricola relativi al suo sviluppo (in termini di dimensioni), compresi beni materiali, alberi, macchinari, attrezzature, ecc.

C) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole

Viene fornito sostegno agli investimenti in attività non agricole, tra cui:

  • Attività di turismo rurale o attività legate allo sviluppo economico territoriale, inclusi alloggi rurali, fornitura di servizi turistici, negozi, ristoranti, forniture locali e di prodotti alimentari, ecc.

  • Ristorazione, trasporti, servizi di sicurezza stradale, servizi per le aree protette, servizi di vigilanza, servizi di gestione giardini/parchi, ecc.

  • Costruzione, ricostruzione o costituzione di officine, stabilimenti, impianti, spazi e strutture per vari scopi come la riparazione di macchinari; attività di produzione e/o lavorazione di beni non agricoli, attività di fornitura di materiali, materie plastiche, elettricità, energia, gas, vapore e acqua calda, smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, servizi igienico-sanitari e attività simili; produzione di energia rinnovabile e attività interconnesse, ecc.;

  • trasformazione e commercializzazione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE (i prodotti in ingresso al processo di trasformazione possono o meno essere inclusi nell’Allegato I al TFUE);

  • Erogazione di servizi sociali comprendenti la costruzione, la ricostruzione e/o l'ammodernamento di spazi e dell'area per lo svolgimento delle attività (assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria, assistenza ai disabili, fattorie didattiche, ecc.);

  • Fornitura di servizi a tutti i settori economici, comprese l'agricoltura e la silvicoltura, o alla popolazione rurale;

  • Sviluppo dell'artigianato e delle attività artigianali;

  • Investimenti in attività del tempo libero, ricreative e sportive sviluppate da imprese private;

  • attività informatiche, informatizzate ed elettroniche, e-commerce, ecc.;

  • Attività di architettura e ingegneria, servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili e revisione contabile, servizi tecnici, pulizie industriali, attività veterinarie, ecc.
     

Punto 5 Articolo 20 del Regolamento (UE) 1305/2013 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali"
Par. 1 commi a), b), c), d), e), f) e g)

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

A) Elaborazione e aggiornamento di piani per lo sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle aree rurali e dei loro servizi di base ed elaborazione e aggiornamento dei piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e ad altre aree di alto valore naturalistico:

  • Elaborazione o aggiornamento dei documenti di pianificazione locale per i comuni

  • Elaborazione di piani di gestione per aree Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturalistico

  • Attività di consulenza finalizzate all'elaborazione dei piani previsti nell’ambito della misura

  • Attività di sensibilizzazione e consultazioni pubbliche in vista della definizione dei piani di protezione e gestione previsti nell’ambito della misura.

B) Investimenti nella creazione, nel miglioramento o nell'espansione di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico:

  • Costruzione, ricostruzione e riqualificazione di strade e ponti comunali

  • Costruzione, ricostruzione e riqualificazione di sistemi di approvvigionamento idrico e di rete fognaria, infrastrutture di gestione idrica

  • Costruzione di strutture aggiuntive per la produzione e l'utilizzo di energia rigenerativa nei comuni rurali (ad esempio, creazione di reti di teleriscaldamento / riscaldamento centralizzato per utilizzare il calore di processo degli impianti di bioenergia)

  • Creazione di reti di distribuzione di calore/elettricità/gas da biomassa o altre fonti rinnovabili

  • Costruzione o ricostruzione di centri per servizi sociali

  • Costruzione o ricostruzione di strutture assistenziali ed educative.


C) Infrastruttura a banda larga, compresa la sua creazione, miglioramento ed espansione, infrastruttura passiva a banda larga, fornitura di accesso alla banda larga e soluzioni di e-government pubblico:

  • Creazione di nuove infrastrutture a banda larga e riqualificazione di quelle esistenti

  • Creazione di soluzioni di e-governance, applicazioni informatiche.

D) Investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione di servizi locali di base per la popolazione rurale, compresi quelli per il tempo libero e la cultura, e delle relative infrastrutture:

  • Investimenti in spazi per attività ricreative

  • Investimenti per la creazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per la fornitura di servizi di base (ad esempio, mercati locali, centri comunitari per attività sociali, ecc.)

  • Investimenti in progetti innovativi di fornitura di servizi, ad esempio collegati a sistemi alternativi di trasporto pubblico o all'invecchiamento attivo.

E) Investimenti di pubblica utilità in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala:

  • Segnaletica dei siti turistici

  • Costruzione e ammodernamento di centri di informazione turistica, informazione per i visitatori e assistenza

  • Costruzione di ripari e strutture di sicurezza

  • Creazione di sistemi di prenotazione online per i servizi turistici.


F) Studi e investimenti associati alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, dei paesaggi rurali e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio-economici correlati, nonché azioni di sensibilizzazione ambientale:

  • Ripristino degli ecosistemi naturali

  • Ripristino o creazione di aree naturali

  • Creazione delle reti regionali Natura 2000

  • Studi territoriali per la progettazione di misure agroambientali locali e azioni di informazione sulle misure agroambientali

  • Attività di informazione e sensibilizzazione, ad esempio centri visitatori nelle aree protette, azioni informative e divulgative, interpretazione e percorsi tematici

  • Conservazione del patrimonio edilizio su piccola scala (cappelle, ponti, servizi pubblici, ecc.)

  • Azioni di inventario per elencare i siti del patrimonio culturale/naturale

  • Conservazione del patrimonio immateriale come la musica, il folklore, l'etnologia.

G)  Investimenti finalizzati al trasferimento di attività e alla riqualificazione di edifici o altre strutture situate all'interno o in prossimità di insediamenti rurali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita o aumentare la sostenibilità ambientale dell'insediamento:

  • Spostamento di impianti di produzione (nell'ambito dei costi generali legati agli investimenti)

  • Costruzione di nuovi spazi di produzione o conversione di strutture esistenti ai fini del trasferimento delle attività

Punto 6 Articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"
Par. 1 comma d), come specificato dall'articolo 25 par. 1 e 2

Punto 7 articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"
Par. 1 comma e), come specificato dall'articolo 26 par. 1 e 2

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

A) Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali

  • acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l’esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

  • acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti secondari del bosco (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale e valorizzazione dei prodotti secondari del bosco

  • acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali e/o energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

  • acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

  • Realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

  • costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi (miglioramento del rendimento economico/ /miglioramento della qualità delle produzioni)

B) Investimenti per l’accrescimento del valore economico delle foreste

  • investimenti selvicolturali per una razionale gestione sostenibile delle foreste, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva e alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all’ottenimento di prodotti secondari del bosco

  • investimenti selvicolturali per una razionale gestione forestale sostenibile, finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all’ottenimento di prodotti secondari del bosco

  • investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico/produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti, tartufaie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea (compreso potature, capitozzature, diradamenti, innesti, rinfoltimenti), anche quando la finalità prevalente è la produzione di prodotti secondari del bosco

  • adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all’esecuzione degli interventi selvicolturali; realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento di piste forestali, (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale)

  • realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di vivai per la produzione di piantine forestali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

  • miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco e piattaforme per la mobilizzazione dei prodotti forestali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni).

C) Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti (miglioramento del rendimento economico)

Esclusivamente per i soggetti privati (esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della legge regionale 39/2000 e ss.mm.ii. che gestiscono i terreni dei soci) sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi e nel rispetto della legge regionale 39/00 e ss.mm.ii e dal vigente Regolamento forestale della Toscana (Regolamento regionale approvato con decreto del presidente della giunta 48/R del 8 agosto 2003 e ss.mm.ii.), ai quali si rimanda.

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l’approvazione del piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:

  • piani in scadenza nei 365 giorni successivi al termine di presentazione della domanda di aiuto previsti dal presente bando, al netto di eventuali proroghe;
     
  • ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all’acquisizione di nuove superfici.Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
     
  • modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all’esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell’impegno comunitario di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche.
    Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del Psr 2007-2013.

D) Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del Psr Feasr e al paragrafo “Spese generali“ delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull’importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) e B).

Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità; sono incluse anche i costi per le ricerche e analisi di mercato (solo se sono collegate all’investimento).

Sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa, solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

  • - valutazione costi/benefici degli interventi;
  • - studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
  • - ricerche e analisi di mercato.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto nella parte “Spese generali” delle Disposizioni comuni.


E) Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie se sono collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento di quanto previsto dai singoli interventi elencati alle precedenti lettere A) e B) e quando non sono già espressamente previsti come specifiche voci dell’intervento finanziato, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali.

A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

  • approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
     
  • interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
     
  • costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l’esecuzione dell’investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, qual ora non siano già stati eseguiti, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi, che in tal caso saranno da eseguirsi a carico del beneficiario.


Punto 7 Articolo 35 del Regolamento (UE) 1305/2013  Cooperazione

Le forme di cooperazione ammissibili devono prevedere almeno due soggetti tra le seguenti tipologie:

  • operatori del settore agricolo

  • operatori del settore forestale

  • operatori della filiera alimentare nell'Unione

  • altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali).

All’interno dell’Accordo di Comunità, che già costituisce una forma di cooperazione, occorre che almeno due soggetti tra quelli sopra specificati attuino interventi concernenti e riconducibili all’art. 35.

Gli interventi di cooperazione ammissibili in particolare i seguenti aspetti:

A)  Progetti pilota: tale termine è ampiamente inteso come riferito a un “progetto sperimentale”. Un progetto pilota può far parte di un più ampio processo di sviluppo. Il progetto pilota non è limitato a un settore particolare, pertanto possono essere presi in considerazione progetti “sperimentali” che operano al di fuori dei settori agroalimentare e forestale ma che corrispondono alle priorità della politica di sviluppo rurale;

B) Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;

C) Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

D) Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

E) Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

F) Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

G) Approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

H) Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;

I) Attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

L) Stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

M) Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

I costi ammissibili per le forme di cooperazione sopra indicate sono i seguenti:

  • il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

  • il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

  • i costi di esercizio della cooperazione;

  • i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, ivi compresi quelli per testarne gli effetti;

  • i costi delle attività promozionali.

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Aggiornato al:
06.07.2023
Article ID:
157819237