I beneficiari dei contributi del Programma di sviluppo rurale Feasr 2014-2020 sono tenuti al rispetto dei criteri di amissibilità, stabiliti già nel bando, sia riferiti al beneficiario, sia riferiti all'investimento oggetto del contributo, nonché al rispetto di impegni e obblighi sia collegati alla realizzazione del progetto ammesso a contributo, sia collegati alla liquidazione del contributo stesso. Il mancato rispetto e le inadempienze danno luogo a riduzione parziale o riduzione totale (o revoca, quindi eslcusione) del contributo concesso ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e degli articoli 20 e 21 del decreto Mipaaf n. 2490/2017.
La Regione Toscana, con delibera di Giunta n. 1502 del 27 dicembre 2017, ha approvato, relativamente alle misure ad investimento del Psr Feasr 2014-2020:
- le Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari, sulla base delle quali Artea emanerà direttive attuative in base a gravità, entità, durata e ripetizione delle inadempienze (allegato A della delibera 1502/2017).
- la seconda modifica delle Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento approvate con delibera n.518/2016 già modificate con delibera n. 256/2017 (allegato B della delibera 1502/2017).
- Nel caso di beneficiari di diritto pubblico o gestori di pubblico servizio, le riduzioni ed esclusioni dal contributo per il mancato rispetto del Codice degli appalti, sono determinate in conformità alla decisione C(2013)9527 del 19.12.2013, come indicato nell'art.21 del decreto ministeriale n.2490 del 25/1/2017. "Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"
Le Direttive regionali in materia di riduzione ed esclusione dei beneficiari dai contributi si applicano alle misure a investimento:
Misura 1, : trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del Reg. UE 1305/2013);
Misura 2: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (articolo 15 del Reg. UE n. 1305/2013)
Misura 3: regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del Reg. UE
1305/2013);
Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni (articolo 17 del Reg. UE 1305/2013);
Misura 5: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del Reg. UE
1305/2013);
Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del Reg. UE
1305/2013);
Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del Reg.
UE 1305/2013);
Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste(articolo 21 paragrafo 1 del Reg. UE 1305/2013 con l'eccezione del
premio annuale di cui alle lettere a) e b));
Misura 10 Pagamento agro-climatico-ambientali (Articolo 28 paragrafo 9 del Reg. UE
1305/2013), limitatamente agli interventi di investimento;
Misura 16: Cooperazione [articolo 35 del Reg. UE 1305/2013]
Misura 19: Sostegno allo sviluppo locale Leader (articolo 36 del Reg. UE 1305/2013);
Misura 20: Assistenza tecnica (articolo 51, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1305/2013)