Certificazione energetica in Toscana
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Regole per la certificazione energetica degli edifici: le regole vigenti in Toscana
In evidenza
- Dal 1° ottobre 2015 sono in vigore anche in Toscana le Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici di cui al DM 26 giugno2015.
- Dal 1° gennaio 2017, a seguito della l.r. 85/2016, cessa l'obbligo di invio al Comune di copia dell'ACE in caso di compravendita o locazione.
- Dal 18 febbraio 2019 gli attestati di prestazione energetica (APE) possono essere trasmessi solo tramite il portale SIERT: vedi le news sul sito del SIERT e le informazioni di accreditamento per il tecnico certificatore
- Dal 28 aprile 2023 vige il nuovo Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023."
- Dal 3 luglio 2023 entrano in vigore le "Linee Guida per i controlli degli attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici."
Si ricordano le tappe della Certificazione Energetica degli edifici:
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Dal 1° luglio 2009 in tutta Italia era previsto l'attestato di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione nonché nel caso di compravendita di immobili (articolo 6 del Dlgs 192/2005).
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Le modalità, a livello nazionale, per la certificazione energetica degli edifici furono definite con il decreto ministeriale 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
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Il 18 marzo 2010 era entrata in vigore in Toscana una specifica disciplina regionale sulla materia: gli articoli da 23 a 23 sexies della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) riguardante anche le locazioni (regolamento attualmente abrogato e sostituito dal 17R/2023)
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Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, aveva dal 29/03/2011 imposto in tutta Italia che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all'acquirente o locatario durante la trattativa le informazioni sulla certificazione energetica dell'immobile.
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Già con il decreto MISE 22/11/2012 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012) di modifica del decreto 26/06/2009 succitato, era stata abrogata la possibilità del proprietario di autodichiarare la pessima qualità energetica dell'edificio (possibilità inizialmente prevista dal paragrafo 9 dell'allegato A del DM 26/06/2009).
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I soggetti che possono rilasciare la certificazione energetica degli edifici sono stati individuati inizialmente dall'allegato III al decreto legislativo 115/2008. A partire dal 12/07/2013 sono individuati dal DPR 16/04/2013 n. 75 (vedi: chi è il certificatore energetico).
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La Legge 90/2013 ha:
- ampliato gli obblighi di certificazione energetica degli edifici;
- prescritto che gli annunci di vendita e locazione degli immobili devono riportare la prestazione energetica degli stessi. Vedi: prestazione energetica negli annunci immobiliari;
- imposto conseguenze pesanti per l'omissione degli obblighi e la mancanza dell'attestato;
- rinominato l'attestato di certificazione energetica in "Attestato di Prestazione energetica" disponendone la firma di tecnico come "dichiarazione sostitutiva di atto notorio";
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il DL 23 dicembre 2013 n. 145 ha corretto alcune imprecisioni della L 90/2013 e sostituito una sanzione di nullità degli atti con una sanzione pecuniaria;
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il DM 26 giugno 2015 ha varato le nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica in vigore dal 01/10/2015.
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La l.r. 85/2016 ha riportato dal 1° gennaio 2017 la vigilanza sugli APE alla Regione (fatto salve le verifiche comunali sull'APE come allegato ad una pratica edilizia), la quale dal 1 gennaio 2019 esecita tale funzione attraverso ARRR spa – Agenzia Regionale Recupero risorse – ai sensi della legge regionale n.87/2009 e s.m.i
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Il nuovo Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023." aggiorna la discilina sulla prestazione energetica degli edifici e APE e regola il procedimento sanzionatorio.
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Le Linee Guida per i controlli degli attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici approvate con Delibera del 3 luglio 2023 n. 754 regolano i procedimenti relativi ai controlli degli attestati di prestazione energetica.
Vi sono particolarità della disciplina regionale che permangono rispetto a quella nazionale?
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la disciplina regionale in materia non tocca né le metodologie di calcolo per la certificazione, né l'individuazione della figura del certificatore: su tali temi si seguono pienamente le norme statali (per le metodologie le Linee guida nazionali apposite, per la figura del certificatore il DPR 16/04/2013 n. 75);il tecnico certificatore per poter redigere un APE dovrà registrarsi al modulo APE del “Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana” (SIERT), acquisirne il numero identificativo, generare il pdf dell'APE, firmarlo digitalmente e trasmetterlo tramite lo stesso applicativo.
Vediamo quindi punto per punto quali sono le modalità vigenti in Toscana per la Certificazione Energetica degli immobili
1) I casi in cui è obbligatorio dotare l'immobile di un attestato di prestazione energetica – APE
Secondo il nuovo Dlgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013, dal DL 145/2013 e e dal Dlgs 48/2020 si devono dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari:
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costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per "costruiti" gli edifici/immobili di nuova costruzione);
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sottoposti a "ristrutturazioni importanti" (vedi la definizione di "ristrutturazione importante" all'art. 2 del Dlgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità;
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venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel "venduti" i trasferimenti a titolo oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull'A.P.E. pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato)
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locati ad un nuovo locatario.
Vi sono le seguenti esclusioni:
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gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
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gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
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edifici rurali non residenziali non solo se riscaldati dal processo produttivo ma anche se semplicemente sprovvisti di impianti di climatizzazione
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i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq
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gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
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gli edifici dichiarati inagibili o collabenti
Vedi: obblighi dell'attestato di prestazione energetica
2) L'attestato di qualificazione energetica – AQE
Il decreto legislativo 192/2005 (art. 8 comma 2) prevede anche un attestato di qualificazione energetica dell'edificio così come realizzato (detto AQE), da inviare al Comune con la dichiarazione di fine lavori. Quindi fino ad oggi in alcuni casi (per es. un nuovo edificio) è obbligatorio acquisire sia l'APE che questo AQE.
La legge regionale stabilisce che l'attestato di certificazione energetica (ora APE) tiene luogo dell'attestato di qualificazione, e che comunque nel certificato di abitabilità presentato al Comune (certificazione prevista dall'art. 149 della LR 65/2014) si deve dare menzione dell'APE. Quindi basterà presentare al Comune, allegato alla certificazione di fine lavori, l'attestato di prestazione energetica.
3) Come si fa a certificare un immobile
Secondo il DM 26/06/2015 il certificatore deve presentare subito al richiedente una apposita informativa in cui sono specificati i suoi requisiti di abilitazione, l'obbligo del sopralluogo, le diverse modalità di certificazione attivabili e i diversi, connessi, adempimenti a carico del richiedente. Il richiedente sottoscrive scegliendo la metodologia di certificazione che preferisce.
Va poi distinto il caso in cui si deve certificare un immobile perché viene costruito o ristrutturato, dal caso in cui lo si deve certificare per una vendita o una locazione.
a) Per attestare la prestazione energetica in occasione di lavori edilizi, il certificatore energetico va scelto prima dell'inizio lavori. Il suo nominativo è riportato nella relazione ex art. 8 dlgs 192/2005. Per il regolamento regionale lo stesso nominativo è indicato nella comunicazione di inizio lavori. Il progettista gira una copia del progetto al certificatore. In corso d'opera il direttore lavori informa il certificatore sulle principali fasi di costruzione e lo stesso certificatore può fare ispezioni in cantiere. Al momento in cui il professionista provvede alla certificazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità), di cui all'articolo 149 della l.r.65/2014, sarà trasmesso al Comune anche l'APE e nella attestazione di agibilità di cui al citato articolo sarà fatta esplicita menzione dell'attestato.
L'Attestato sarà comunque innanzitutto, prima di essere consegnato al richiedente, trasmesso alla Regione per le sue funzioni di controllo degli APE (vedi: trasmissione alla Regione di copia dell' attestato di prestazione energetica): per le linee guida nazionali 2015 l'APE è consegnato al richiedente entro 15 gg dalla sua trasmissione alla Regione.
b) Per attestare la prestazione energetica in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica da subito un tecnico certificatore.
Prima di consegnarlo al committente il certificatore dovrà adempiere agli obblighi di trasmissione alla Regione (vedi trasmissione alla Regione di copia dell' attestato di prestazione energetica): per le linee guida nazionali 2015 l'APE è consegnato al richiedente entro 15 gg dalla sua trasmissione alla Regione.
Si segnala che l'APE va predisposto prima di pubblicizzare un immobile: già gli annunci commerciali per vendere o locare un immobile, ai sensi dell'art. 6 del DL 63/2013, devono riportarne la prestazione energetica. E ai sensi dello stesso articolo fin dall'inizio delle trattative il proprietario deve rendere disponibile l'APE al compratore/nuovo locatario e consegnarlo alla fine delle medesime. Negli atti di vendita o trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione andrà poi inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici" e andrà allegata copia dell'APE (si può omettere l'allegazione nei casi di locazione di singole unità immobiliari).
L'art. 31 del Regolamento 17/R del 2023 specifica che, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell’unità immobiliare. Inoltre dispone che gli annunci relativi ad unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre alle precedenti informazioni, anche il numero identificativo progressivo dell’APE generato dal SIERT.
4) Cosa succede se, nei casi in cui è obbligatorio l'APE, questo non viene acquisito?
Bisogna distinguere fra gli obblighi di dotarsi dell'attestato di prestazione energetica a seguito di lavori edilizi e gli obblighi che invece derivano da un trasferimento di proprietà o locazione.
a) Se l'obbligo deriva da lavori edilizi attenzione che il certificato di cui all'articolo 149 della L.R. 65/2014, è viziato. Il D.lgs. 192/2005 aggiornato prevede anche pesanti sanzioni amministrative.
b) In caso di vendita (trasferimento a titolo oneroso) di immobile o di nuova locazione, il D.lgs. 192/2005 aggiornato prevede pesanti sanzioni amministrative.
5) Gli obblighi di trasmissione dell'APE alla Pubblica Amministrazione
Il DM 26 giugno 2015 prevede che il certificatore trasmetta alla Regione copia dell'attestato di prestazione energetica (APE). Entro i 15 giorni successivi il certificatore provvede alla consegna dell'APE al richiedente.Le modalità di trasmissione sono specificate qui: trasmissione alla Regione di copia dell' attestato di prestazione energetica.
6) La vigilanza dell'Amministrazione pubblica
La funzione di vigilanza sulla attività di certificazione energetica e sugli attestati di prestazione energetica ai sensi della lr 85/2016, è esercitata avvalendosi dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) s.p.a. ed è normata dal Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023." e dalle "Linee Guida per i controlli degli attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici.", approvate con Delibera del 3 luglio 2023 n. 754 che specificano le modalità di controllo.
Aggiornamenti
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In questa sezione trovate le informazioni utili alla presentazione delle istanze di autorizzazioni energetiche alla Regione.
Convocazioni conferenze dei servizi
La Regione Toscana con D.D. 2795 del 09 febbraio 2024 ha approvato il Bando "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici"