Aggiornamento in: Ambiente Energia

Obblighi dell'attestato di prestazione energetica

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Gli obblighi di certificazione energetica a livello nazionale sono contenuti nel decreto legislativo 19/08/2005, n. 192, articolo 6, come riscritto dalla L 90/2013 e dal DL 145/2003.

Va aggiunto che l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio in alcuni casi anche per accedere alle detrazioni fiscali previste dallo Stato (si veda http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/).

Secondo il nuovo dlgs 192/2005, si devono dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari:

  • costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per "costruiti" gli edifici/immobili di nuova costruzione)
  • sottoposti a "ristrutturazioni importanti" (vedi la definizione di "ristrutturazione importante" all'art. 2 del DLgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità
  • venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel "venduti" i trasferimenti a titolo oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull'A.P.E. pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato)
  • locati ad un nuovo locatario


Si ricorda che la stessa norma nazionale prevede edifici ed immobili esclusi dagli obblighi di certificazione:

  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • edifici rurali non residenziali se sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • gli edifici dichiarati inagibili o collabenti


Gli obblighi però non riguardano solo il dotarsi di APE. Al riguardo si invita a consultare i commi da 1 a 10 dell'art. 6 del dlgs 192/2005.
 

A livello Regionale la certificazione energetica è normata dalla Legge Regionale 39/2005 e dal Regolamento 17/R del 2023.

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Aggiornato al:
11.07.2023
Article ID:
277205