Il disciplinare per l'accreditamento degli organismi formativi è stato aggiornato con
delibera di Giunta regionale 1188/2025
Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica
Queste le principali modifiche introdotte al disciplinare di accreditamento con la delibera sopra richiamata.
Le modifiche al Disciplinare del sistema regionale dell’accreditamento degli organismi formativi si sono rese necessarie:
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per adeguare le disposizioni regionali a quanto approvato nel DPGR 47/R/2003 “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”, come modificato dal D.P.G.R 18 febbraio 2025, n. 13/R al Capo II “Accreditamento”;
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a seguito di elementi di valutazione emersi nel corso dell’applicazione del modello di accreditamento ed esigenze di chiarimenti ed adeguamenti pervenute dagli stakeholders;
Con riferimento all’adeguamento delle disposizioni a quanto approvato nel DPGR 47/R/2003, come modificato dal D.P.G.R 18 febbraio 2025, n. 13/R al Capo II “Accreditamento”, si riportano le principali modifiche:
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viene inserito, tra i soggetti non tenuti all’accreditamento, l’ARTI quando eroga percorsi formativi a supporto dell’inserimento e reinserimento lavorativo degli utenti presi in carico dai centri per l’impiego;
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viene inserita la specifica che i percorsi di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002, relativi all’istruzione tecnologica superiore sono erogati dagli ITS Academy, i quali devono essere accreditati secondo un sistema specifico definito dalla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istruzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore);
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viene rimosso dalle cause ostative all'accreditamento e dalle cause di revoca dell’accreditamento l'aver commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
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viene abrogata la causa ostativa relativa al Legale Rappresentante nei confronti del quale “è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”, in quanto questa condizione risulta già compresa in altra causa ostativa;
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si abroga la causa di revoca relativa alle violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
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si abroga la causa di revoca relativa al mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative riconosciute o finanziate ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, finanziate da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali;
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viene inserita la causa di sospensione relativa agli organismi in stato di difficoltà secondo la definizione comunitaria riportata negli orientamenti sugli aiuti di stato (Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).
Con riferimento alle proposte di adeguamento delle disposizioni a seguito di elementi di valutazione emersi nel corso dell’applicazione del modello di accreditamento ed esigenze di chiarimenti ed adeguamenti per venute dagli stakeholders, di seguito si elencano le principali modifiche:
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si rendono più flessibili i criteri per l’attestazione della soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria e della soglia minima derivante dalle attività di formazione (art. 4, requisiti I.2, Punto I.2.7 del disciplinare);
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si inseriscono, in un’ottica di chiarezza, delle specifiche con riferimento all’aggiornamento professionale richiesto alle funzioni di presidio incaricate dagli organismi accreditati (art. 4, requisito I.3, punti I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.3.4, I.3.5 del disciplinare);
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con riferimento alla struttura logistica degli organismi, si specificano meglio, sulla base di quanto emerso dalle verifiche on desk e in loco svolte, talune disposizioni inerenti il set minimo di locali, i locali aggiuntivi ed il sito internet dell’organismo (art. 4, requisito II.1, punti II.1.1, II.1.3, II.1.5.b), II.1.6.e) del disciplinare);
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sono riscritte, in un’ottica di chiarezza, le disposizioni relative alla pubblicizzazione dell’accreditamento da parte degli organismi formativi (art. 5 del disciplinare);
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viene rivisto e aggiornato il sistema di penalizzazioni a carico degli organismi formativi (art. 8.2 del disciplinare) a seguito dell’esperienza di gestione del sistema di accreditamento e del confronto con i settori regionali competenti in materia di controlli sui corsi di formazione finanziata e riconosciuta erogati dagli organismi accreditati e con l’obiettivo di adeguare il sistema di penalizzazione alle casistiche ricorrenti rilevate in sede di sopralluogo e a seguito dell’introduzione del Registro Elettronico (REC) quale strumento unico nella registrazione delle presenze degli allievi e nella pianificazione delle lezioni;
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viene specificata la modalità di presentazione della richiesta di re-immissione in accreditamento per gli organismi sospesi e si descrive l’iter amministrativo e la durata del relativo procedimento (art. 9 del disciplinare).
Con decreto 8092 del 2 maggio 2022 è stata data attuazione alla disposizione del disciplinare di accreditamento con la quale è richiesto il possesso del requisito relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata all’accessibilità ed alla visitabilità dei locali al momento della presentazione della domanda, eliminando quindi la deroga di 12 mesi a decorrere dalla data di trasmissione della domanda di accreditamento per il suo assolvimento.
Il decreto sopra richiamato prevede altresì che tale disposizione si applichi alle nuove domande di accreditamento presentate a partire dal 1 giugno 2022.
Sono elementi cardine del disciplinare
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La creazione di un ambito di accreditamento specifico rivolto alla formazione dei soggetti in obbligo di istruzione vale a dire dei giovani in uscita dalla scuola media
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Il rafforzamento dei requisiti di accesso e mantenimento dell'accreditamento inerenti la struttura organizzativa, amministrativa, economica e logistica degli organismi formativi
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La valutazione degli organismi formativi che si basa sulla soddisfazione espressa dagli utenti dei corsi e sugli esiti occupazionali in uscita dai percorsi, oltre all'efficienza progettuale, il livello di abbandono e il successo formativo.
Domanda di accreditamento
Sono tenuti a presentare domanda di accreditamento tutti gli organismi formativi, pubblici o privati, con sede in Toscana che intendano organizzare ed erogare attività di formazione:
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finanziata con risorse pubbliche e riconosciuta ai sensi della legge regionale 32/2002
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rivolta a utenti individuali che beneficiano di voucher, buoni e altri strumenti di finanziamento a domanda individuale
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nell'ambito dell'obbligo d'istruzione
Per organismo formativo deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie (o comunque sancita da altri atti di analoga valenza puntualmente richiamati nell'articolo 4 del presente avviso).
Gli organismi formativi che intendono erogare servizi formativi nell'ambito dell'"Obbligo d'istruzione" devono avere tra le proprie finalità statutarie:
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assenza di finalità di lucro
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svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino 18 anni
La domanda deve essere presentata dall'organismo formativo, completa di formulario ed allegati e con pagamento di bollo digitale da 16 euro. Può essere presentata in qualsiasi momento e soltanto per via telematica per mezzo del sistema informativo accreditamento
utilizzando la Carta sanitaria elettronica – Carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), previa identificazione.
Tutte le comunicazioni, le istanze e tutta la documentazione richiesta dal sistema di accreditamento dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo accreditamento.
Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda, consultare integralmente il testo dell'avviso approvato con decreto n. 18933 del 20 novembre 2019
Si anticipano a scopo di consultazione le dichiarazioni da allegare alla domanda di accreditamento
- Allegato 1 - Situazione economico-finanziaria dell’organismo
- Allegato 1.bis - Obbligo istruzione - Situazione economico-finanziaria dell’organismo
- Allegato 1.ter - Dichiarazione soggetto distaccante
- Allegato 2 - Autocertificazione Legale Rappresentante
- Allegato 3 - Autocertificazione Direttore
- Allegato 4 - Autocertificazione Responsabile gestione amministrativa e finanziaria
- Allegato 5 - Autocertificazione Responsabile funzione amministrativa
- Allegato 6 - Autocertificazione Responsabile coordinamento
- Allegato 7 - Autocertificazione Valutatore apprendimenti
- Allegato 8 - Autocertificazione Responsabile della funzione di Consulenza Orientativa
- Allegato 9 - Autocertificazione Responsabile della funzione di Inserimento Lavorativo
- Allegato 10 - Autocertificazione Responsabile della funzione di Progettazione Didattica
- Allegato 11 - Locali arredi e attrezzature
- Allegato 11 bis - Dichiarazione affollamento aule
- Allegato 12 - Requisiti destinazione d’uso dei locali, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- Allegato 13 - Carta qualità
- Allegato 14 - Dichiarazione Volume d'affari
- Allegato 14 bis - Volume d'affari Soggetti controllati Enti Pubblici
- Allegato 14 ter - Volume d'affari Soggetti partecipati Enti Locali-Regioni
- Allegato 15 - Requisiti igienico-sanitari
- Allegato 16.1 - ETS con ricavi superiori 220K
- Allegato 16.2 - ETS con ricavi inferiori 220K
- Allegato 16.3 - Società Capitali
- Allegato 16.4 - Società Persone
- Allegato 17 - Aggiornamento competenze Funzioni presidio OF
Per segnalare problemi tecnici nella compilazione della domanda di accreditamento scrivere a accreditamento_supporto@regione.toscana.it
Per ulteriori informazioni
accreditamento_formazione@regione.toscana.it
tel. 055 438 2580
nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì con orario dalle 10.00 alle 12.00