Università, Istituzioni scolastiche e CPIA
Accreditamento
Formazione
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Il disciplinare per l'accreditamento di Università, istituzioni scolastiche e CPIA è stato aggiornato con delibera di Giunta regionale 330/2023
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Queste le principali modifiche introdotte al disciplinare di accreditamento con la delibera sopra richiamata.
- Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento - articolo 4
- Requisito I.2 “Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate”
- In relazione alle Figure di Presidio di cui ai Requisiti I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4 e I.2.5 per l’aggiornamento delle competenze professionali, riportate nei “Requisiti per il mantenimento”, è stato indicato un computo minimo di 12 ore di formazione nel biennio per ciascuna figura di presidio. E’ introdotta la compilazione di una comunicazione su modello regionale attestante le caratteristiche della formazione svolta.
- In relazione al requisito II.1.1.c) “rispettare la normative per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L’accessibilità deve essere garantita dal piano stradale”, limitatamente agli Istituti Professionali di Stato accreditati per i soli percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, ai fini dell’assolvimento del requisito è ritenuta ammissibile la richiesta di adempimento all’ente che ha la titolarità dei locali.
La disposizione viene introdotta in considerazione del fatto che nei locali di tali istituti sono già ospitati i minori, nell’ambito dei percorsi di istruzione.
- Sistema dei controlli - articolo 7.2
- Si introduce anche per le scadenze relative al mantenimento e al rinnovo della certificazione della qualità il termine di 30 giorni successivi alla scadenza per l’invio della documentazione attestante il requisito, in analogia con quanto avviene per la scadenza delle dichiarazioni periodiche ai sensi del DPR 445/00;
- con riferimento ai controlli in loco periodici viene eliminato il campionamento quale modalità di individuazione delle istituzioni scolastiche da sottoporre a verifica, seguendo di norma il criterio dell’ordinamento temporale rispetto alla data dell’ultima verifica svolta in loco. Ciò è in coerenza con il termine di cinque anni dall’ultima visita entro il quale effettuare nuovo audit in loco.
- Si specifica altresì l’obbligo, per l’istituzione sottoposta a verifica di mantenimento, di compilare e trasmettere una check list dei requisiti redatta su modello regionale, preliminarmente all’audit in loco, al fine di semplificare lo svolgimento dell’audit stesso.
- Cause di sospensione e revoca dell’accreditamento – tabella D cause di revoca dell’accreditamento - articolo 9
- si abroga il punto D4 “L’Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”
- si abroga il punto D15 “L'Istituzione non rispetti gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)”.
Le modifiche sopra riportate sono dovute al fatto che la programmazione delle assunzioni viene fatta a livello ministeriale sulla base delle graduatorie gestite dall’Ufficio Scolastico territorialmente competente. L’istituzione scolastica pertanto non ha autonomia decisionale in merito agli adempimenti inerenti la gestione del personale.
Si allineano conseguentemente l’articoli 3 bis e l’articolo 4 punti I.1.2.a) e I.1.3.
- Norme di salvaguardia dell'utente in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento - Articolo 10
È stato riformulato il contenuto delle norme di salvaguardia dell’utenza chiarendo che in caso di revoca o sospensione dell’accreditamento l’istituzione
- Rinuncia all’accreditamento - Articolo 11
È stato riformulato il contenuto tenendo conto delle modifiche apportate agli articoli 9 e 10
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Con decreto 8092 del 2 maggio 2022 è stata data attuazione alla disposizione del disciplinare di accreditamento con la quale è richiesto il possesso del requisito relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata all’accessibilità ed alla visitabilità dei locali al momento della presentazione della domanda, eliminando quindi la deroga di 12 mesi a decorrere dalla data di trasmissione della domanda di accreditamento per il suo assolvimento.
Il decreto sopra richiamato prevede altresì che tale disposizione si applichi alle nuove domande di accreditamento presentate a partire dal 1 giugno 2022.
Dal 1 giugno 2022, pertanto, tutte le domande presenti sul sistema informativo di accreditamento non ancora inviate (che risultano quindi in uno dei seguenti stati: “bozza”, “chiusa”, “documentata”) non saranno più valide e gli organismi interessati dovranno procedere alla compilazione di una nuova richiesta di accreditamento.
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Sono elementi cardine del disciplinare
- Rafforzamento dei requisiti inerenti la struttura organizzativa, amministrativa, e logistica
Università, Istituzioni scolastiche e i C.P.I.A. dovranno svolgere l'attività formativa come mission fondamentale e sarà richiesta una maggiore strutturazione e stabilità delle risorse umane dedicate: si prevede infatti che una parte del personale debba essere assunto con contratto di lavoro subordinato e che sia sottoposto ad aggiornamenti periodici della propria professionalità
- Valutazione degli organismi formativi da parte degli utenti dei corsi avrà ad oggetto sia la soddisfazione espressa dagli utenti dei corsi sia gli esiti occupazionali realizzati dagli stessi, , oltre all’efficienza progettuale, il livello di abbandono ed il livello di successo formativo. Sono premiate Università, Istituzioni scolastiche e CPIA regionali i cui corsi presentano maggiori livelli di occupabilità. Inoltre, un sistema di "rating" consentirà di ordinare gli organismi in graduatorie sulla base delle performance realizzate, fornendo in tal modo all'utenza un ulteriore strumento di orientamento.
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Domanda di accreditamento
È possibile presentare domanda di accreditamento in qualsiasi momento a partire dal 1 dicembre 2017, così come previsto dall'articolo 14 dei "Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni scolastiche e dei CPIA regionali e modalità di verifica
La domanda deve essere presentata dall'organismo formativo, completa di formulario ed allegati e con pagamento di bollo digitale da 16 euro. Può essere presentata in qualsiasi momento e soltanto per via telematica per mezzo del
utilizzando la Carta sanitaria elettronica – CNS oppure SPID, Sistema pubblico di identità digitale, previa identificazione.
Tutte le comunicazioni, le istanze e tutta la documentazione richiesta dal sistema di accreditamento dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo accreditamento.
Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda, consultare integralmente il testo dell'avviso e la relativa modulistica approvati con decreto 2072 del 14 febbraio 2020
Si anticipano a scopo di consultazione le dichiarazioni da allegare alla domanda di accreditamento
- Allegato 1 - Situazione economico-finanziaria dell’Istituzione
- Allegato 2 - Autocertificazione Legale Rappresentante
- Allegato 3 - Autocertificazione Direttore
- Allegato 4 - Autocertificazione Responsabile gestione amministrativa e finanziaria
- Allegato 5 - Autocertificazione Responsabile funzione amministrativa
- Allegato 6 - Autocertificazione Responsabile coordinamento
- Allegato 7 - Autocertificazione Valutatore apprendimenti
- Allegato 11 - Locali arredi e attrezzature
- Allegato 12 - Requisiti destinazione d’uso dei locali, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- Allegato 13 - Carta qualità
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Per segnalare problemi tecnici nella compilazione della domanda
accreditamento_supporto@regione.toscana.it
Per ulteriori informazioni
accreditamento_formazione@regione.toscana.it
tel. 055 438 2580
nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì con orario dalle 10.00 alle 12.00