Allerta per alimenti e mangimi
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L'allerta per alimenti e mangimi è un sistema di comunicazione di cui fanno parte tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, che viene attivato ogniqualvolta si presenti una situazione di grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, e per i quali è richiesto un intervento immediato delle autorità.
Tale sistema di scambio rapido delle informazioni, creato nel 1979 all'interno della Comunità Europea, viene istituito ufficialmente con il Regolamento (CE) n. 178/2002, art. 50, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della sicurezza alimentare, fissando, in particolare, l'introduzione del Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) sotto forma di rete. Prevede l'obbligo dell'attivazione, da parte di uno Stato membro, qualora individui sul proprio territorio, la presenza di un prodotto pericoloso nell'ambito dell'autocontrollo adottato dalle imprese, o nell'ambito del controllo ufficiale sugli alimenti e mangimi in tutte le fasi della filiera (produzione, distribuzione, somministrazione) e all'atto dell'importazione, o a seguito di refertazione medica.
Le relative informazioni vengono diffuse rapidamente tra imprese alimentari ed organi di controllo ufficiale, nonché agli altri paesi, attraverso il RASFF.
Il sistema facilita la cooperazione tra le autorità nazionali e quelle europee, per individuare i prodotti pericolosi e ritirarli immediatamente dal mercato.
L'origine degli alimenti e dei mangimi è fondamentale per la tutela dei consumatori. Sicuramente la rintracciabilità facilita il ritiro dal commercio degli alimenti e dei mangimi considerati non conformi o a rischio per la salute pubblica o oggetto di allerta alimentare e consente, nei casi di alto livello di rischio, di fornire al cittadino specifiche informazioni su tali alimenti.
Compito successivo dell'organo di controllo ufficiale è quello di vigilare sull'applicazione dell'attività del sistema di allarme che prevede il ritiro di prodotti pericolosi per la salute umana o animale da parte del produttore e degli altri operatori economici della catena alimentare (grossisti, trasformatori, negozianti, ristoratori ecc...). Nel caso di rischio grave ed immediato, si applica il richiamo del prodotto dal consumatore che lo ha acquistato; in questo caso la procedura di allerta può essere integrata con comunicati stampa.
La commissione Europea ha istituito sul proprio sito uno spazio apposito per la consultazione on-line delle notifiche - overview of alert and information notification - trasmesse dai paesi della comunità.
In Toscana queste informazioni sono condivise tra il punto di contatto regionale del sistema di allerta e i 12 punti di contatto situati presso le ex Aziende Usl dove operano gli organi di controllo ufficiale in ambito igienico sanitario.
La Regione Toscana ha recepito il Regolamento (CE) 16/2011 e le ulteriori disposizioni sul sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi con la delibera di Giunta regionale n. 890 del 24/10/2011.
Nell'ambito del Sistema informativo della prevenzione collettiva SISPC è stato realizzato un sistema informativo delle allerte alimentari a supporto delle AUSL e della Regione in modo da fornire un efficace strumento al Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (SARAM). Il sistema proposto:
1. garantisce il coordinamento e la verifica delle attività previste sul territorio regionale dando immediato riscontro della presa in carico della notifica di Allarme al PdC dell'ente (Regione o AUSL) che attiva la notifica (o follow up);
2. assicura l'invio immediato per via telematica, da parte del personale addetto al controllo ufficiale, delle informazioni e dei documenti relativi l'emergenza al PdC dell'AUSL, e da questi al PdC Regionale e viceversa.
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