Aggiornamento professionale tecnici competenti in acustica
Inquinamento acustico
Ambiente
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A seguito della formalizzazione del riconoscimento della qualifica di TCA e della pubblicazione in elenco del nominativo del tecnico decorrono gli obblighi di aggiornamento continuo previsti per i tecnici iscritti.
Si ricorda che il D.Lgs n.42 del 17 febbraio 2017 richiede (allegato 1 punto 2) l'effettuazione in ogni quinquennio di almeno 30 ore di aggiornamento distribuite su almeno 3 anni.
Il D.L. n.215 del 30 dicembre 2023 convertito in legge con L. n.18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2024, stabilisce la seguente modifica:
“All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni” ”.
Quindi, per quanto sopra, la durata del primo arco di aggiornamento professionale è divenuto di otto anni anziché di cinque anni, per cui le trenta ore di formazione devono essere distribuite su almeno tre anni nell’ottennio di riferimento di ciascun TCA.
Ad esempio un TCA iscritto ad ENTECA il 10/12/2018 avrà a disposizione fino al 09/12/2026 per effettuare le 30 ore di formazione con tre corsi diversi su almeno tre anni distinti.
Coloro che, ad oggi, non hanno ancora completato regolarmente l’aggiornamento professionale possono “sanare” la loro situazione sia per le ore mancanti che per le minori annualità.
Il Ministero ha chiarito con nota del 02/11/2021 che il mancato assolvimento degli obblighi comporta la perdita della qualifica di tecnico competente in acustica.
Si fa presente che il D.Lgs 42/2017, stabilisce che l’inizio della decorrenza del quinquennio coincide con la data di pubblicazione del nominativo del tecnico in questione nell’elenco ENTECA; gli indirizzi del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art 23 del d. lgs prevedono che la comunicazione dell’avvenuto conseguimento delle ore di formazione (da parte dei Tecnici iscritti) deve essere inviata alla Regione secondo le modalità e i regolamenti previsti dagli Uffici competenti.
A partire dal 2020, le ore di aggiornamento continuo obbligatorie per i Tca, comunicate dagli stessi, possono essere trasmesse esclusivamente mediante trasmissione PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it della modulistica di autocertificazione appositamente predisposta, correttamente compilata e corredata di tutto quanto previsto all’interno della stessa.
Detta modulistica è di fatto un prospetto riepilogativo annuo delle ore di formazione continua riconoscibili, la quantificazione di dette ore è suddivisa per le diverse modalità formative ed è prevista la produzione, da parte del T.C.A, di allegati, che variano a seconda che si tratti di formazioni riconosciute dalla Regione Toscana o da altre Regioni.
L’obbligo di comunicazione a carico del soggetto formatore da noi autorizzato permane e serve per l'effettuazione di verifiche e controlli, ma non sostituisce quella a cui il T.C.A. è comunque tenuto, in quanto le comunicazione effettuate dai soggetti formatori autorizzati dalla Regione Toscana non possono ritenersi esaustive considerato che i discenti potrebbero aver effettuato anche corsi fuori regione.
Le ore ufficialmente riconosciute ed effettuate dai TCA residenti in Toscana ed iscritti ad ENTECA, sono riportate nell'allegato 1 del Decreto Dirigenziale 5140 del 6 marzo 2024. In detto elenco è riportata la computazione delle ore di formazione continua, specifica per ciascun TCA identificato con il proprio numero di iscrizione ad Enteca, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 risultante dalle comunicazioni effettuate dai singoli TCA e ricevute entro il 29 febbraio 2024. Il computo complessivo è stato effettuato tenendo conto solo dei corsi terminati entro l’ottennio di riferimento di ogni TCA, e considerando che le ore attribuibili a seguito di docenze o commissioni in corsi riconosciuti ENTECA possono essere al massimo pari a 15 all’interno di tutto l’ottennio.
I TCA devono verificare la correttezza di quanto riportato nel suddetto allegato 1, segnalando eventuali errori e omissioni riscontrati nei loro confronti, mediante invio di mail all’indirizzo benedetta.veneri@regione.toscana.it
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