Xylella fastidiosa: pubblicato il DM 4999 del 13 febbraio 2018 con nuove misure di emergenza


Il Decreto 13 febbraio 2018 n° 4999
del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" recepisce e applica quanto previsto nella  "Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione del 14 dicembre 2017 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa" ed abroga il Decreto 7 dicembre 2016 del Mipaaf.

Con il Decreto 13 febbraio 2018 sopra richiamato è stato inoltre approvato in allegato I l"Elenco dei vegetali noti per essere sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specifico", in allegato II la lista delle zone infette ai sensi della Decisione UE 2015/789, in allegato III le varietà di piante specificate non sensibili al ceppo della sottospecie dell'organismo specificato, in allegato IV il "Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia" che approva fra l'altro le "Linee guida sul monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa in zone indenni".

Tale modifica alla Decisione unionale è stata definita dalla Commissione europea per garantire un approccio più efficace ed impedire l'ulteriore introduzione e diffusione del batterio nel territorio dell'Unione europea.

Si ricorda che la Toscana, come il resto del territorio italiano con l'eccezione di alcune zone delimitate della Puglia, è riconosciuta con DM 18/02/2016 area indenne da X. Fastidiosa.

Cosa cambia per i vivaisti toscani

Al fine di preservare le zone indenni dalla introduzione e diffusione del batterio il Decreto recepisce le prescrizioni introdotte dalla Decisione 2017/2352 sotto riportate:

  • le piante destinate all'impianto delle specie Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea, risultate periodicamente infette dall'organismo specificato, per poter essere spostate all'interno dell'UE devono essere state soggette ad almeno una ispezione annuale comprendente campionamento per analisi volte a confermare l'assenza dell'organismo specificato;

  • Gli operatori professionali che forniscono/ricevono piante di Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata, devono registrare le partite fornite/ricevute, conservando le registrazioni per tre anni. A tale proposito si conferma che il registro dei passaporti previsto dall'art 21.1.b del D.lgs 214/05, correttamente compilato ai sensi dell'allegato XI dell D.lgs, assolve anche la funzione relativa alla tracciabilità prevista dalla nuova decisione 2352/2017, a condizione che venga conservato per tre anni.

  • Al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adeguarsi alle nuove prescrizioni concernenti lo spostamento di piante destinate all'impianto appartenenti alle specie Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea le disposizioni di cui al primo punto si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

Per dare applicazione alla Decisione e consentire la movimentazione sul territorio dell'Unione delle piante delle specie sopra riportate i vivaisti toscani iscritti al RUP, al momento della presentazione sul sistema ARTEA della dichiarazione annuale della lista delle piante coltivate ai sensi dell'art. 21.1.n-bis del DM 214/2005 e ss.mm., devono dichiarare in una apposita scheda, presente nella modulistica, la eventuale coltivazione delle specie suddette e indicarne la consistenza prevista (numero di piante) per l'anno in corso.

Al fine di semplificare questa operazione è previsto che se il numero totale previsto delle piante appartenenti alle sei specie vegetali sopra riportate è uguale o superiore alle 6000 unità è sufficiente mettere un segno di spunta solo nella riga relativa al "Numero totale di piante stimate maggiore o uguale a 6000". Nei casi diversi da questo è necessario dichiarare la consistenza delle singole specie.

Attività svolta in Toscana ai sensi della Decisione UE 2017/2352.

Le ispezioni, i campionamenti e le analisi ufficiali sono iniziate nel mese di aprile e ne è prevista la conclusione entro il mese di giugno. I controlli sono stati realizzati in tutte le aziende che hanno comunicato nei tempi previsti la lista delle piante coltivate ai sensi del Dlgs. 214/2005 e ss.mm. e la consistenza delle 6 specie oggetto della Decisione.

Le modalità dell'ispezione sono state concordate con le aziende ed effettuate dal personale del Servizio fitosanitario della Regione Toscana o da soggetti appositamente incaricati dal SFR e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

A seguito dell'esito delle analisi, il SFR ha inviato agli operatori professionali una PEC con la quale è stata autorizzato lo spostamento sul territorio UE delle piante destinate all'impianto delle 6 specie suddette.

 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare il SFR alla mail xylellafastidiosa@regione.toscana.it

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Aggiornato al:
06.06.2018
Article ID:
15396613