Richiedere l'iscrizione al Registro dei fornitori di piante da frutto e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto

In data 1 gennaio 2017 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2016, che recepisce tre Direttive UE:

- Direttiva 2014/96/UE della Commissione, relativa a etichettatura, chiusura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

- Direttiva 2014/97/UE della Commissione, relativa alla registrazione dei fornitori e delle varietà, nonché all'elenco comune delle varietà;

  • Direttiva 2014/98/UE della Commissione, relativa ai requisiti specifici per genere e specie delle piante da frutto, ai requisiti specifici per fornitori e alle norme sulle ispezioni ufficiali.
  • Il D.M. 6 dicembre 2016 ha abrogato il D.M. 14 aprile 1997, che riguarda le norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Il Decreto 6 dicembre 2016 si applica ai generi e alle specie elencati nell'Allegato al Decreto Legislativo 25 giugno 2010 n. 124, 'Attuazione della Direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della piante da frutto destinate alla produzione di frutti'.

Chi deve richiedere l'iscrizione al Registro dei fornitori di piante da frutto e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto

I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto destinate alla produzione di frutti, così come definiti all'articolo 2 del Decreto Legislativo 25 giugno 2010 n. 124, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attività dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214.

I fornitori già iscritti ai sensi del decreto legislativo n. 124/2010 sono inseriti d'ufficio, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del DM 6 dicembre 2016, nel registro dei fornitori.

Come fare la richiesta
L'iscrizione al Registro dei fornitori avviene attraverso l'invio di una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.M. 12 novembre 2009.

La richiesta, nonché le comunicazioni relative ad eventuali variazioni, devono essere presentate inoltrando una apposita DUA (Domanda Unica Aziendale) attraverso il sistema informatico di ARTEA (www.artea.toscana.it).

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I tempi e le formalità necessarie prima dell'iscrizione
Generalmente la richiesta di iscrizione viene fatta contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed importazione da paesi terzi e/o di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) e rientra nei tempi previsti per questa procedura amministrativa.


Quanto costa
Il costo è compreso nella richiesta di autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed importazione da paesi terzi.

Vedi la normativa
Decreto 6 dicembre 2016
D Lgs n.124 del 25/06/2010
D Lgs n. 214/2005

Per ulteriori informazioni invia una e-mail a: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

 

 

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Aggiornato al:
02.12.2021
Article ID:
14510993