Chi deve richiedere l'autorizzazione all'attività sementiera:
Con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.214, l'autorizzazione per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri è rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali.
L'autorizzazione sementiera sostituisce (art.12 D.Lgs 150/2007) la licenza sementiera prevista dall'art. 2 della legge 1096/1971
L'autorizzazione è riferita a una o più tipologie di attività tra le seguenti (DM 12 novembre 2009):
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Produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri. Intendendo le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione che provengono direttamente dai campi da seme "selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità." (DPR 1065/73, art. 1)
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Confezionamento / riconfezionamento;
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Concia / confettatura o altri trattamenti del seme.
Nel caso in cui la ditta sia anche importatrice da Paesi terzi di:
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sementi di piante agrarie, orticole e forestali (art. 19, Dlgs 214/2005);
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prodotti sementieri: sementi, bulbi, tuberi, rizomi e simili presenti in allegato VB del DLgs 214/2005 (art. 20, Dlgs 214/2005);
deve chiedere l'autorizzazione anche in qualità di "importatore da paesi terzi"
Chi è esonerato dalla richiesta dell'autorizzazione
Sono esonerati:
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Agricoltori che moltiplicano sementi per conto di ditte sementiere
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Commercianti al dettaglio e commercianti all'ingrosso di prodotti sementieri già confezionati ed etichettati.
Fanno eccezione le patate da seme, poiché chi commercializza all'ingrosso patate da seme già confezionate ed etichettate da ditte sementiere, deve avere specifica autorizzazione in qualità di: "commerciante all'ingrosso di patate da seme". -
Istituti pubblici di ricerca e sperimentazione per la produzione di materiali iniziali di varietà di propria costituzione.
All'atto della richiesta di autorizzazione occorre dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di macchine e attrezzature minime per l'esercizio dell'attività sementiera, in base alle specie o ai gruppi di specie di semi trattati (DM 12 novembre 2009).
Chi deve richiedere l'autorizzazione all'uso del passaporto dei vegetali per le sementi ?
Alcune tipologie di prodotti sementieri devono circolare accompagnate dal passaporto dei vegetali. Le ditte sementiere che trattano tali tipologie devono richiedere l'autorizzazione all'emissione del passaporto dei vegetali per le sementi al Servizio Fitosanitario Regionale.
Sono esonerate dall'emissione del passaporto le ditte sementiere che vendono le sementi in piccole confezioni destinate al solo uso hobbistico e quelle che producono sementi non inserite nella tabella scaricabile qui sotto:
Elenco delle specie sementiere da passaporto dei vegetali (pdf)
Chi deve richiedere l'autorizzazione all'uso del passaporto dei vegetali ZP per le sementi ?
Alcune tipologie di prodotti sementieri devono essere accompagnati da questa tipologia di passaporto se destinati a specifiche zone protette dell'Unione Europea.Se tali sementi non sono destinate alle zone protette non hanno necessità di alcun tipo di passaporto, a meno che si trovino nell'elenco delle specie per le quali è necessario il passaporto dei vegetali (Phaseolus sp., Solanum tuberosum).
Elenco delle specie sementiere da passaporto dei vegetali ZP (pdf)
Come fare la richiesta:
La richiesta di autorizzazione all'attività sementiere, le comunicazioni relative alle variazioni all'autorizzazione devono essere presentate inoltrando una apposita DUA (Domanda Unica Aziendale) attraverso il sistema informatico di ARTEA (www.artea.toscana.it)
La richiesta può essere fatta contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed importazione dal paesi terzi.
A chi inviare le richiesta: www.artea.toscana.it
I tempi e le formalità necessarie prima dell'iscrizione:
La procedura autorizzativa ha la durata complessiva massima di 90 giorni salvo interruzione motivata dei termini.
Le variazioni e la cessazione devono essere comunicate attraverso il sistema informatico di ARTEA entro 60 giorni dal momento dell'avvenuta variazione/cessazione.
Quanto costa:
Il costo è compreso nella richiesta di autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed importazione dal paesi terzi.
Vedi la normativa:
D Lgs n.214/2005
D Lgs n.150/2007
Per ulteriori informazioni invia una e-mail a:
fitosanitario-autorizzazioni@regione.toscana.it