Regolamento (UE) 2016/2031 – La nuova normativa fitosanitaria europea

Il 23 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2016/2031 ‘Relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante’; questo regolamento, che come tale non richiede di essere recepito dalla normativa italiana, ha sostituito la normativa precedente in materia (Direttiva 2000/29/CE). Il regolamento è entrato in applicazione dal 14 dicembre 2019 come previsto dall'art. 113 dello stesso; uno spazio così ampio fra l’entrata in vigore (il 13 dicembre 2016) e quella di applicazione è motivato dalle molteplici novità che il regolamento contiene che necessitano di un congruo lasso di temmpo per essere recepite dagli operatori e dagli Stati membri dell'Unione (SM).

Il reg. UE 2016/2031 è stato preceduto dal Regolamento (UE) 2014/652, relativo alle spese per i controlli (anche) fitosanitari, ed è stato seguito dal Reg. (UE) 2017/625, relativo all'organizzazione e alle modalità di controllo (anche) fitosanitario.

Le principali novità del nuovo regime fitosanitario istituito dal Reg. (UE) 2016/2031 sono le seguenti:

  1. (art. 2) definizione, di "operatore professionale" (OP) di interesse fitosanitario. Questa figura acquista un ruolo di base in tutto il quadro normativo normativa fitosanitaria. Gli OP, a seconda delle attività che svolgono, sono distinti in OP non registrati, OP registrati in un registro ufficiale e OP autorizzati all’emissione del passaporto, ordinario o per zone protette, o all’apposizione di marchi sui materiali prodotti e\o commercializzati;
     
  2. (artt. 3-6) nuova definizione di Organismi nocivi da quarantena (ON), ON rilevanti per l’Unione (ONRU), ON rilevanti per le zone protette e ON prioritari (ONP);
     
  3. (artt. 10 e segg.) è previsto un corposo elenco di adempimenti per gli Stati membri (SM) e le loro autorità competenti in casi di ritrovamento sul loro territorio di focolai di organismi nocivi alle piante rilevanti per l'UE;
     
  4. (art. 22) è previsto l'obbligo per gli SM di effettuare indagini sul loro territorio per rilevare l'eventuale presenza di focolai di organismi nocivi rilevanti per l'UE; è possibile escludere alcuni ONRU difficilmente presenti sul territorio di uno SM;
     
  5. (art. 23) gli SM devono produrre programmi pluriennali di indagine per la ricerca di ONRU sul loro territorio, idem per gli ON prioritari;
     
  6. (art. 25) obbligo per gli stati membri di predisposizione di piani di emergenza per ciascun ON prioritario;
     
  7. (art. 27) obbligo per gli stati membri di predisposizione di piani di azione in caso di presenza confermata di un ON prioritario;
     
  8. (artt. 32 e segg) viene confermato il regime speciale per le zone protette;
     
  9. (art.36) nuova definizione di ‘organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione’ (RNQP);
     
  10. (artt. 65-66) deve essere istituito a livello nazionale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), cui devono essere iscritti tutti gli OP attualmente nel RUP tranne i produttori\commercianti di patate da consumo e i commercianti di frutti di agrumi; in più devono essere registrati al RUOP tutti i soggetti che richiedono certificati per l’export e tutti gli importatori di vegetali per i quali è richiesto un Certificato Fitosanitario;
     
  11. (art. 69) per gli OP è obbligatoria la tracciabilità in entrata ed in uscita dei movimenti di piante, prodotti vegetali od altri oggetti (regolamentati dalla norma fitosanitaria);
     
  12. (art. 70) la tracciabilità è estesa anche ai movimenti all’interno dei siti gestiti dall’OP;
     
  13. (artt. 71-77) l’attuale impostazione per i certificati export è confermata;
     
  14. (artt. 78\83) l’obbligo dell’emissione del passaporto delle piante è confermato ed è esteso a tutte le piante da impianto;
     
  15. (artt. 84\87) i passaporti delle piante sono rilasciati dagli operatori sotto la loro responsabilità, previ esami fitosanitari su piante, prodotti vegetali ed altri oggetti;
     
  16. (art. 87) gli OP hanno la responsabilità degli esami per l'emissione del passaporto delle piante, che saranno codificati e prevederanno anche l'ispezione fitosanitaria (dell’intero lotto o a campione) comprese le analisi di laboratorio, sulla base di procedure disposte con apposito atto dalla Commissione Europea; gli OP dovranno registrare le modalità di esecuzione e l'esito degli esami, in modo da consentire successive verifiche da parte del SF;
     
  17. (art. 88) il passaporto è apposto sull’unità di vendita o sul suo imballaggio, fascio o contenitore;
     
  18. (art. 89) l'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante è rilasciata dal SFR previa verifica della competenza dell'operatore professionale in materia di organismi nocivi e della verifica della disponibilità, da parte dello stesso, di sistemi di tracciabilità conformi agli standard definiti dall’UE;
     
  19. (art. 91) gli OP possono prevedere piani di gestione dei rischi fitosanitari in modo da organizzare i propri processi produttivi e finalizzarli alla riduzione del rischio fitosanitario; tali piani sono approvati dai SFR e consentono una riduzione dei controlli da parte di questi ultimi;
     
  20. (art. 92) i SFR effettuano la supervisione degli operatori autorizzati, con ispezioni svolte almeno una volta all'anno su tutti gli OP autorizzati all’emissione dei passaporti;

  21. (art. 100) i certificati per l’export sono rilasciati solo agli OP registrati nel RUOP.

 

Per dubbi e/o informazioni in merito al Reg. 2016/2031 inviare una email al seguente indirizzo: reg2031_RUOP@regione.toscana.it


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Aggiornato al:
16.05.2023
Article ID:
24564512