La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 3659 del 27 marzo 2017 ha postitcipato dal 31 marzo al 10 aprile 2017 il termine per presentare la domanda di aiuto per i 4 bandi della sottomisura 10.1 "Pagamenti agro-climatico ambientali" approvati con decreto dirigenziale n. 548 del 20 gennaio 2017:
- il bando 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica"
- il bando 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici",
- il bando 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" e
- il bando 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali"
Inoltre sono state apportate alcune modifiche ai requisiti di accesso e viene introdotta la sospensione dei pagamenti alla luce delle disposizioini regionali in merito alla regolarità del beneficiario in materia di lavoro:
Il paragrafo 2 dei bandi 10.1, 10,2. 10.3 e 10.5 è integrato con il testo seguente:
"Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del
bando, sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi,definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori,di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)
Il paragrafo 5 dei bandi 10.1, 10,2. 10.3 e 10.5 è integrato con il testo seguente:
"Ai sensi della Decisione della Giunta regionale n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 Condizioni di ammissibilità o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato."
Il paragrafo 5 dei bandi 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5, è integrato con il testo seguente: "Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale".