I soggetti gestori


Il Comune può gestire direttamente l'intero complesso di orti attraverso le proprie strutture/uffici o, preferibilmente, dando in concessione in uso gratuito la struttura ad un soggetto terzo che ne garantisca la piena funzionalità, la conservazione del bene e la gestione secondo le presenti linee guida.

Nel caso in cui il Comune intenda gestire il complesso di orti tramite un soggetto terzo approva e pubblica, anche sulla banca della terra, un avviso per la selezione del soggetto gestore del "complesso di orti urbani"; nella Delib. GR 42/2016 è riportato un FAC-SIMILE di bando per la selezione del soggetto per la gestione del "Complesso di orti". Il Comune proprietario del complesso può adattare il suddetto fac-simile in base alle proprie esigenze specifiche territoriali. L'avviso deve prevedere almeno trenta giorni di tempo, successivi alla approvazione e pubblicazione dell'avviso,  per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Il Comune che ha realizzato le strutture con un finanziamento specifico della Regione Toscana attraverso l'iniziativa "Centomila orti in Toscana" è tenuto a sottoporre a preliminare approvazione della proposta di bando e dei documenti allegati da parte di Ente Terre Regionali Toscane, che verifica la rispondenza dello stesso con il "Modello Toscano" definito nel presente atto. Successivamente alla approvazione definitiva il Comune trasmette ad Ente Terre il bando per la pubblicazione sulla Banca della Terra.

Possono essere ammessi alla selezione per la gestione delle strutture i seguenti soggetti:
 

  1. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
     
  2. organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"
     
  3. cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"
     
  4. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale"
     
  5. associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
     
  6. imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118".


In ogni caso i Comuni, in base alle proprie esigenze, possono limitare la partecipazione solo ad alcune di esse o possono ampliare l'elenco ad altre tipologie; i soggetti indicati possono concorrere nelle selezioni pubbliche effettuate dal Comune sia da sole che raggruppate in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Considerata l'importanza della realizzazione di sinergie fra le diverse componenti del soggetto gestore, il Comune è tenuto a considerare prioritariamente (o con un maggior punteggio) le domande presentate da ATS rispetto a domande presentate da soggetti singoli. E' però fatto divieto ai concorrenti di partecipare al Bando pubblico in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare al medesimo Bando in forma individuale, qualora abbia partecipato allo stesso Bando in ATS.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, in fase di redazione del bando e di selezione delle istanze, è chiamata a dare una priorità o una premialità ai soggetti che presentano una elevata componente giovanile (età inferiore a quaranta anni) fra i soci, oppure fra gli amministratori o fra i componenti del consiglio direttivo).

Nella Delib. GR 42/2016 è riportato un FAC-SIMILE di Istanza di ammissione (e relative dichiarazioni) per la partecipazione all'avviso pubblico per la concessione e la gestione di un complesso di orti; tale FAC-SIMILE, debitamente modificato e adattato dal Comune, deve essere allegato al bando.

La selezione delle istanze è effettuata da una Commissione nominata dal Comune; il Comune può chiedere il supporto di Ente Terre Regionali Toscane nell'ambito della selezione, attraverso la partecipazione di uno o più funzionari dell'Ente in seno alla Commissione.

Per la partecipazione alla selezione è considerata necessaria la presa visione del bene, attraverso sopralluoghi con il personale del Comune che rilascia specifico attestato. In mancanze dell'attestato l'istanza di partecipazione alla selezione non può essere accolta.

Alla istanza deve essere allegato, da parte del soggetto richiedente, un progetto di utilizzazione e valorizzazione in cui è descritta in modo dettagliato l'attività che si intende svolgere nell' arco della durata della concessione, anche mediante un cronoprogramma (tempistica per la realizzazione degli interventi in progetto) delle stesse attività, e comprendente una stima quanto mai veritiera e verosimile, degli eventuali costi da sostenere per gli interventi che si prevede di realizzare. Il progetto deve contenere anche indicazioni specifiche riguardanti le attività collaterali e di corredo a quelle direttamente connesse alla coltivazione degli orti, quali quelle di aggregazione, promozione, informazione, nonché quelle sociali, ludiche, didattiche, culturali e similari. Il progetto deve inoltre contenere le modalità, giorni ed orari (settimanali), che permettano alla cittadinanza di visitare il Complesso di orti, rendendolo così disponibile a tutta la cittadinanza.

Il progetto deve altresì contenere tutti gli elementi utili alla identificazione della presenza e del ruolo dei giovani (considerati come persone di ambo i sessi al di sotto dei quaranta anni di età) quali membri del soggetto richiedente (soci, consiglieri, amministratori, ecc…) o quali destinatari delle attività erogate.

In base al progetto presentato la Commissione assegna eventuali punteggi per la realizzazione della graduatoria; laddove il progetto non sia correttamente definito e non siano facilmente riscontrabili elementi di corretto giudizio e valutazione, la Commissione è tenuta ad assegnare un punteggio pari a zero ai parametri non definiti o non identificabili.

L'affidamento avverrà secondo il criterio di valutazione del progetto presentato e delle caratteristiche del soggetto proponente, attraverso l'attribuzione di un punteggio per singolo parametro, a discrezione del Comune e opportunamente indicato nel bando. Nella Delib GR 42/2016 (FAC- SIMILE del bando) è riportato un esempio di punteggio che può essere applicato dalla Amministrazione.

Oltre ai criteri di priorità già indicati (raggruppamento in ATS; presenza della componente giovanile)  il Comune può attribuire un punteggio in base alle attività proposte, alla tempistica ed agli interventi da realizzare, al cronoprogramma, o ad altri parametri eventualmente determinati dall' Ente e/o dalla Commissione, alla congruità complessiva del progetto, ai costi previsti, ed ai soggetti coinvolti alla realizzazione e successiva gestione del progetto.

Un punteggio specifico dovrà essere stabilito per modalità, giorni ed orari di apertura anche ai non ortisti, con conseguente apertura della struttura a tutta la cittadinanza.

A seguito della aggiudicazione del bene e della successiva verifica dei titoli presentati, il Comune ed il soggetto gestore individuato sottoscrivono un disciplinare d'uso del Complesso di orti,  che definisce gli obiettivi che devono essere perseguiti dalla gestione e comprende tutte le prescrizioni e le regole per l'uso degli orti e per la successiva selezione degli ortisti, nonché i divieti e le motivazioni per la revoca della concessione. Definisce inoltre la durata della concessione e la possibilità di eventuale rinnovo della stessa.

Nella Delib. GR 42/2016 è riportato un FAC-SIMILE di Disciplinare di concessione; tale FAC-SIMILE, debitamente modificato e adattato dal Comune, deve essere allegato al bando.

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Aggiornato al:
06.07.2016
Article ID:
13524887