Banche, cartolarizzazione sintetica a sostegno delle Pmi

La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'introduzione di un nuovo prodotto nell'ambito del Fondo europeo di garanzia gestito dal gruppo BEI (composto dalla Banca europea per gli investimenti "BEI" e dal Fondo europeo per gli investimenti "FEI"). Con una dotazione di bilancio specifica prevista di 1,4 miliardi di euro, il nuovo prodotto dovrebbe mobilitare almeno 13 miliardi di euro di nuovi prestiti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) colpite, concorrendo così in misura significativa all'obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi nei 22 Stati membri partecipanti.
Nell'aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia (il "Fondo"), gestito dal gruppo BEI, quale elemento della risposta globale dell'UE alla pandemia da COVID-19. È una delle tre reti di sicurezza approvate dal Consiglio europeo per attenuare l'impatto economico su lavoratori, imprese e paesi. BEI e FEI hanno finora approvato progetti nell'ambito del Fondo per un valore totale di 17,8 miliardi di euro, che dovrebbero portare gli investimenti mobilitati a circa 143,2 miliardi di euro.
Il Fondo mira a far fronte in modo coordinato alle esigenze di finanziamento delle imprese europee (soprattutto PMI) che si prevede saranno redditizie a lungo termine, ma che, nella crisi che attualmente colpisce tutta l'Europa, si scontrano con difficoltà. Mediante la condivisione del rischio di credito tra tutti gli Stati membri partecipanti, l'impatto globale del Fondo può essere ottimizzato, a fronte di un costo medio del Fondo considerevolmente ridotto rispetto ai regimi nazionali.
Tutti gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare al Fondo. Finora sono 22 gli Stati membri che hanno deciso di farne parte e garantire congiuntamente le operazioni del Fondo, concorrendo alla sua governance attraverso il cosiddetto comitato dei contributori che decide in merito all'uso della garanzia. Gli Stati membri partecipanti sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.
I 22 Stati membri partecipanti hanno notificato alla Commissione europea, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'introduzione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica che sarà attuato dal Fondo. 
La cartolarizzazione sintetica è una tecnica finanziaria in base alla quale un ente cedente (p. es. una banca) individua un pool di attività esistenti (p. es. un portafoglio di prestiti) che detiene nel proprio bilancio, lo suddivide in segmenti con profili di rischio/rendimento diversi rispetto all'intero pool e successivamente trasferisce una parte del rischio derivante dal pool acquistando la protezione di un segmento specifico (p. es. tramite una garanzia su tale segmento di rischio) da un venditore di protezione, al quale l'ente cedente corrisponde in cambio un premio.
Nell'ambito del nuovo strumento il gruppo BEI funge da venditore della protezione, ovvero offre protezione agli intermediari finanziari sotto forma di garanzia su un segmento di rischio specifico di un portafoglio di attività esistente, a condizione che questo portafoglio di prestiti non superi determinate dimensioni massime e contenga solo esposizioni non deteriorate. In cambio della garanzia, il gruppo BEI addebiterà all'intermediario finanziario una commissione di garanzia sovvenzionata.
L'intermediario finanziario dovrà quindi trasferire, nella misura più ampia possibile, il vantaggio finanziario derivante dalla questa operazione ai beneficiari finali del nuovo strumento, ovvero alle PMI che riceveranno nuovi prestiti. L'intermediario finanziario sarà tenuto a utilizzare il capitale regolamentare liberato grazie alla garanzia del Fondo per costituire un nuovo pool di attività (p. es. un portafoglio di prestiti) e quindi soddisfare il fabbisogno di liquidità delle PMI, nel rispetto di determinate condizioni in termini di rischio, volume e scadenza dei nuovi prestiti. I termini di ciascuna operazione forniranno inoltre all'intermediario finanziario incentivi a generare nuovi prestiti.
Obiettivo di questo nuovo prodotto è contribuire a generare nuovi prestiti più rischiosi alle PMI, liberando la capacità di prestito degli intermediari finanziari e impedendo che le loro risorse siano trasferite verso attività a basso rischio anziché essere utilizzate per prestiti alle PMI. Tale intervento comporta effettivamente un rischio, data la crisi economica causata dalla pandemia che si prevede porterà a declassamenti dei portafogli di prestiti esistenti degli intermediari finanziari e quindi a un aumento della domanda di capitale regolamentare di questi intermediari.
La Commissione europea ha effettuato una valutazione del nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che autorizza la Commissione UE ad approvare aiuti concessi dagli Stati membri destinati a porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie.
La Commissione UE ha concluso che il prodotto di cartolarizzazione sintetica contribuirà a gestire l'impatto economico della COVID-19 nei 22 Stati membri partecipanti e che è necessario, opportuno e proporzionato allo scopo di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Su queste basi la Commissione ha approvato le garanzie del Fondo sui segmenti di cartolarizzazione sintetica in quanto conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato. La versione non riservata della decisione sarà consultabile ai numeri SA.63422-SA.63443 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione UE una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
 

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Aggiornato al:
28.09.2021
Article ID:
77271650