Aggiornamento calendario di eliminazione strumenti di crisi

La Commissione europea ha adottato una modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione in materia di aiuti di Stato al fine di prorogare di sei mesi un numero limitato di sezioni del quadro volte a fornire una risposta alla crisi a seguito della guerra in Ucraina e dell'aumento senza precedenti dei prezzi dell'energia.

In particolare, tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri, la modifica rinvia l'eliminazione graduale delle disposizioni che consentono agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro) e aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (sezione 2.4 del quadro).

Con questa parziale modifica del calendario di graduale eliminazione del quadro temporaneo di crisi e transizione, gli Stati membri possono mantenere in vigore i loro regimi di sostegno durante il prossimo periodo di riscaldamento invernale come rete di sicurezza nel caso in cui alcune imprese continuino a risentire delle perturbazioni economiche causate dalla guerra in Ucraina.

Allo stesso tempo agli Stati membri sarà concesso più tempo oltre il periodo di riscaldamento invernale per attuare le misure che potrebbero risultare necessarie, il che dovrebbe aiutarli nell'attuazione pratica delle misure di sostegno.

Calendario di graduale eliminazione del quadro temporaneo di crisi e transizione modificato

Dall'inizio della guerra in Ucraina e nel contesto dei suoi effetti diretti e indiretti sull'economia dell'UE, il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato per la prima volta il 23 marzo 2022 e successivamente modificato a luglio e ottobre 2022 e sostituito il 9 marzo 2023 dal quadro temporaneo di crisi e transizione, consente agli Stati membri di fornire un sostegno tempestivo, mirato e proporzionato alle imprese che ne hanno bisogno.

Il quadro ha permesso agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per aiutare le imprese colpite dalle notevoli incertezze economiche, dalle perturbazioni dei flussi commerciali e delle catene di approvvigionamento così come dagli aumenti eccezionalmente elevati e inattesi dei prezzi, in particolare del gas naturale, dell'energia elettrica, di numerosi altri fattori produttivi e materie prime e dei beni primari.

Tali ripercussioni, considerate nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell'economia in numerosi settori economici di tutti gli Stati membri.

Tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri nel contesto dell'indagine del 20 luglio 2023 e della consultazione del 6 novembre 2023, la Commissione ha adottato modifiche alle disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione che consentono agli Stati membri di concedere:

  • aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro): questa sezione sarà prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2024. Inoltre i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato sono aumentati per coprire il periodo del riscaldamento invernale: da 250 000 euro a 280 000 euro per il settore dell'agricoltura; da 300 000 euro a 335 000 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura e da 2 milioni di euro a 2,25 milioni di euro per tutti gli altri settori;
     
  • aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (sezione 2.4 del quadro): questa sezione sarà prorogata di sei mesi e continuerà ad applicarsi fino al 30 giugno 2024. Ai sensi di questa sezione, gli Stati membri possono continuare a erogare sostegno coprendo parte dei costi energetici supplementari solo nella misura in cui i prezzi dell'energia superano significativamente i livelli pre-crisi.

Queste due modifiche consentiranno agli Stati membri, ove necessario, di prorogare i loro regimi di sostegno e di garantire che le imprese ancora colpite dalla crisi non siano escluse dal sostegno necessario nel prossimo periodo invernale di riscaldamento. Al tempo stesso la proroga agevolerà l'attuazione pratica dei regimi di sostegno da parte degli Stati membri, concedendo loro tempo sufficiente fino alla fine di giugno 2024.

Le modifiche adottate non incidono sulle restanti disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione:

  • le altre sezioni del quadro relative alla crisi (ossia le sezioni 2.2 e 2.3 sul sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e di prestiti agevolati e la sezione 2.7 sulle misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica) non saranno prorogate oltre l'attuale data di scadenza, ossia il 31 dicembre 2023.
     
  • Le sezioni del quadro relative alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette, necessarie per decarbonizzare ulteriormente l'economia europea e accelerare l'indipendenza dai combustibili fossili (sezioni 2.5, 2.6 e 2.8), non sono interessate dalla modifica e rimarranno disponibili fino al 31 dicembre 2025.

La Commissione continuerà a seguire da vicino gli sviluppi economici ed è pronta a reagire rapidamente in caso di nuove situazioni di crisi. Tuttavia, la Commissione non prevede attualmente di consultare nuovamente gli Stati membri in merito agli strumenti specificamente connessi alla crisi presenti nel quadro temporaneo di crisi e transizione, che sarà gradualmente eliminato il 30 giugno 2024.

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e transizione e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per parare le ripercussioni economiche della guerra in Ucraina e per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette sono disponibili sul seguente sito.
 

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Aggiornato al:
23.01.2024
Article ID:
186519232