Autorizzazioni rinnovabili
Autorizzazioni rinnovabili
Ambiente
Tutte le informazioni e i servizi della Regione che riguardano l‘ambiente e, in particolare, acque, energia, sostenibilità, inquinamento, mare, parchi, rifiuti, suolo e biodiversità.Autorizzazioni rinnovabili
NOTA BENE: questa pagina ha solo finalità divulgative. Per le norme in vigore i testi ufficiali sono quelli su Burt e Gazzetta Ufficiale.
Le procedure autorizzative da seguire per arrivare all'installazione di un impianto, alimentato da fonti rinnovabili (eventualmente operante in assetto cogenerativo), sono semplificate al massimo e variano in base alla sua tipologia, grandezza e potenza. In questa sezione puoi consultare una guida.
Per gli impianti più impattanti è prevista una autorizzazione unica energetica, rilasciata dalla Regione, che tiene luogo o in cui confluiscono tutti gli atti necessari a costruire sia l'impianto che le opere connesse, compreso il titolo/permesso di costruzione.
Per le modalità di richiesta alla Regione di autorizzazione degli impianti da rinnovabili consulta la pagina Istanza autorizzazioni energetiche
Sotto determinate taglie di impianto l'autorizzazione energetica è sostituita da
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), o
- Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) ai sensi del decreto legislativo 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"), o
- Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), per alcune tipologie di fotovoltaico, ai sensi del decreto legislativo 28/2011, o
- semplice comunicazione preventiva (nel caso di intervento considerato "attività libera": "libera" non in quanto "senza regole" ma in quanto "senza necessità di autorizzazione specifica"), da presentarsi al Comune territorialmente competente ai sensi dell'art.17 della legge regionale 39/2005 "Dispisizioni in materia di energia".
La Pas (dichiarazione accompagnata da relazione progettuale) è quella procedura abilitativa che, ai sensi del DLgs 28/2011, nel caso di impianti da fonti rinnovabili ha sostituito la presentazione della vecchia DIA (e in realtà non è molto diversa da quest'ultima, vedi articoli 6 e 44 del DLgs 28/2011).
Alla pagina procedura abilitativa semplificata vengono dettagliate modalità di tale procedura.
La DILA è una dichiarazione asseverata ancora più semplice della PAS, possibile per alcuni tipi di fotovoltaico (vedi art. 6 bis DLgs 28/2011, inserito dal DL 76/2020).
Alla pagina dichiarazione articolo 6 bis del decreto legislativo 28 del 2011 vengono dettagliate modalità di tale dichiarazione.
La Comunicazione preventiva per "attività libera" ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 39/2005 solo in specifici casi, indicati nelle tabelle di seguito, richiede l'asseverazione del progettista, la cosiddetta "Comunicazione Inizio Lavori Asseverata" (CILA).
Alla pagina comunicazione interventi energetici in attività libera vengono dettagliate modalità di tale comunicazione.
Attenzione: la SCIA, la PAS e la Comunicazione preventiva (laddove permesse) tengono luogo delle autorizzazioni energetiche ed edilizie.
Però, a meno di espresse eccezioni normative (limitate solo ad alcune fattispecie) comunque si richiede il rispetto dei piani comunali o regionali e l’acquisizione dei nullaosta specifici. Ad es. se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) dovranno di norma essere acquisiti i nullaosta corrispondenti; in caso di impianto sottoposto a SCIA da realizzarsi in area con un vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 dovrà quindi essere acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica.
Di seguito quindi, divisi per fonti energetica, sono riportati i nuovi impianti a cui si applica la Autorizzazione unica energetica regionale o SCIA o PAS o DILA o Comunicazione preventiva al Comune.
Invece per le modifiche di impianti a fonti rinnovabili già esistenti si veda “autorizzazioni modifiche impianti a fonti rinnovabili"
Per alcune di queste fonti la Regione ha individuato criteri e limiti di installazione (legge regionale 11/2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia" e Piano ambientale energetico 2015). Vedi i riferimenti in fondo ad ogni paragrafo. D’altra parte lo Stato con l’articolo 20 del recente DLgs 199/2021 ha istituito le “aree e i siti idonei”alle FER, cioè aree e siti riconosciuti dalla norma come ad alto potenziale per i vari impianti FER (soprattutto per i fotovoltaici). Al momento le “aree e siti idonei” sono individuati dal comma 8 dello stesso art. 20, nonché dal DL 17/2022 art. 20 comma 3 (beni in uso al Ministero della Difesa) dal DL 144/22 art. 10 (beni in uso ai Ministeri dell'interno, della giustizia e agli uffici giudiziari) e dal DL 13/2023 art. 16 (beni immobili di proprietà statale). |
- Impianti eolici (produzione di energia elettrica)
- Impianti fotovoltaici (produzione di energia elettrica)
- Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)
- Impianti di cogenerazione a biomassa (produzione combinata di calore e di energia elettrica)
- Impianti idroelettrici (produzione di energia elettrica)
- Solare termico (solo produzione di calore)
- Biomassa termica (solo produzione di calore)
- Impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza
- Pompe di calore
- Impianti di produzione di biometano
Sugli impianti in questione si riportano le seguenti norme in ordine cronologico:
f) il decreto legislativo 199 del 8 novembre 2021" Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. |
Impianti eolici (produzione di energia elettrica)
Esistono vari tipi di impianti che cambiano in base alla potenza e all'altezza del mozzo (a cui vengono fissati i rotori, cioè le pale).
Per il cosiddetto microelico il legislatore ha cercato di snellire al massimo le procedure burocratiche. Infatti per impianti con altezza fino a 1,5 metri e diametro fino a 1 metro (praticamente impianti "domestici" da installare sui tetti delle case o nei giardini) si parla di "attività libera" e non c'è (fermo restando eventuali vincoli paesaggistici) una autorizzazione specifica alla costruzione: si presenta una comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 17 comma 10 della LR 39/2005, al Comune.Procedure simili valgono anche per impianti di potenza fino a 20 kW (vedi tabella).
Per quanto riguarda gli altri impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW è sufficiente presentare al Comune la PAS.
Per impianti industriali di potenza superiore è necessario fare istanza specifica alla Regione (al Settore competente per le autorizzazioni energetiche) per ottenere l'Autorizzazione Unica.
Attenzione: nelle aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "Linee Guida" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015) o in caso di cumulo con impianti vicini, o di impianti a "rischio rilevante", gli impianti eolici sono soggetti a preventiva Verifica di VIA (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza superiore a 500 kW. In tutti gli altri casi gli impianti eolici sono soggetti a preventiva Verifica di VIA se di potenza superiore a 1 MW.
Per i parchi eolici di potenza superiore a 30 MWe vi è una procedura di VIA statale.
Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R. 10/2010.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di VIA |
Procedura da seguire |
Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro |
Attività libera (art.17 comma 3 let. A della LR 39/2005 e DLgs 115/2008) |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti di potenza fino a 5 kW se realizzati secondo le condizioni fissate dal PAER (1) |
Attività libera (art.17 comma 2 della LR 39/2005) |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Installazione con qualunque modalità di impianti con potenza complessiva fino a 20 kW, laddove al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone A) e B) di cui al DM 1444/1968, solo a condizione che gli impianti abbiano altezza non superiore a 5 metri. | Attività libera (DLgs 28/2011 art. 7 bis come modificato dal DL 13/2023) senza necessità di acquisire alcun atto di assenso (a parte autorizzazione paesaggistica ex art. 136 lett. B e C: vedi articolo 7bis, anche per i meccanismi di silenzio-assenso) | Si ritiene, nel caso di utilizzo di tale semplificazione, si debba procedere comunque a semplice comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 60 kW |
Procedura Abilitativa Semplificata - PAS (art. 16 bis comma 4 let. A della LR 39/2005, DLgs 387/2003 e DLgs 28/2011) |
Presentazione della PAS al Comune |
Impianti di potenza da 60 kW o superiori |
Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione |
Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
(1) per questi casi il Paer richiede che non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti si procede con la presentazione di una PAS al Comune.
Aree non idonee all'eolico e criteri regionali di installazione:
- il Paer 2015 (Allegato 1 alla Scheda A.3) ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti eolici, ovvero le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti nonché criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.
- Visualizza le aree non idonee succitate su GEOscopio.
Impianti fotovoltaici (produzione di energia elettrica)
La realizzazione di impianti fotovoltaici è semplificata al massimo dalla legislazione vigente. Vi è poi una disciplina speciale per i progetti interessanti le cosiddette “aree idonee”, che riportiamo in fondo.
Generalmente è infatti sufficiente una comunicazione preventiva al Comune per installare impianti a terra di potenza nominale fino a 3 kW (cosiddetta "attività libera" ai sensi dell'art. 17 comma 2 LR 39/2005) o anche indipendentemente dalla potenza nel caso di impianti su edificio o struttura e manufatto fuori terra (vedi il DL 17/2022 art. 9).
Anche l’installazione di fotovoltaici su terra “nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento” è considerata attività di manutenzione ordinaria fatte salve “le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Si può invece procedere con PAS al Comune per installare alcune tipologie di agro-fotovoltaici; la PAS potrà essere usata anche fino a 10 MW per i “flottanti” o fino a 12 MW per gli impianti in area idonea; mentre per gli impianti a terra in altre localizzazioni si potrà procedere con PAS al Comune solo se aventi potenza nominale inferiore a 50 kW.
Nei casi non coperti dalle varie semplificazioni bisogna fare istanza alla Regione ed attendere la relativa autorizzazione unica energetica.
Attenzione: In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a "rischio rilevante", o aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "Linee Guida" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015), gli impianti fotovoltaici sono soggetti a preventiva Verifica di VIA (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza superiore a 500 kW. In tutti gli altri casi gli impianti fotovoltaici sono soggetti a preventiva Verifica di VIA se di potenza superiore a 1 MW, fatto salvo specifiche eccezioni stabilite dal DL 13/2023. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, il DL 13/2023 e la L.R. 10/2010.
Tipo di impianto per localizzazioni in “area idonea” vedi anche la successiva tabella |
Tipologia di autorizzazione (fermo restando controllo sugli adempimenti di VIA) |
Procedure da seguire |
Fotovoltaici in aree agricole, se al di fuori di aree protette o Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee ex art 20 comma 1 Dlgs 199/21, “e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili” se sono realizzati da soggetti comma 1bis art 11 DL 17/22 nelle modalità ivi indicate | TIPOLOGIA NON ATTIVA poiché inattuato il comma 1 art 20 Dlgs 199/21 (articolo 11 comma 1bis del DL 1/22, come modificato dal DL 19/2024) | TIPOLOGIA NON ATTIVA poiché inattuato il comma 1 art 20 Dlgs 199/21 |
Fotovoltaici al servizio degli edifici e degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (DLgs 259/2003), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, se al di fuori della zona A) di cui al DM lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444 |
Attività libera (articolo 6, comma 1, lettera E-quater del DPR 380/2001, come modificato dal DL 77/2021) | Si ritiene, nel caso di utilizzo di tale semplificazione, si debba procedere comunque a semplice comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti su edifici o su strutture e manufatti fuori terra, indipendentemente dalla potenza (e realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti) |
Attività libera (DLgs 28/2011 art. 7 bis come modificato dal DL 17/2022) senza necessità di acquisire assensi (a parte autorizzazione beni culturali o ex art. 136 lett. B e C vedi articolo 7bis, anche per i meccanismi di silenzio-assenso)
|
Si ritiene, nel caso di utilizzo di tale semplificazione, si debba procedere comunque a semplice comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, numero 1444 |
Attività libera (art. 17 comma 7 della LR 39/2005, paragrafo 12.1 let. B delle Linee guida nazionali). |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti fotovoltaici su terra installati con qualunque modalità, e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti |
Attività libera in quanto considerata attività di manutenzione ordinaria e non subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve (ove previste) le Valutazioni ambientali ex Dlgs 152/2006 Parte Seconda Titolo III (VIA o Verifica di assoggettabilità). Se vi è vincolo paesaggistico, obbligo preventiva comunicazione a soprintendenza (art. 22bis del DLgs 199/2021, inserito dall’art. 47 del DL 13/2023) |
Si ritiene, nel caso di utilizzo di tale semplificazione, si debba procedere comunque a semplice comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti di potenza nominale fino a 5 kW (ma vedi nota 3) se realizzati secondo le condizioni fissate dal Paer (3) | Attività libera (art. 17 comma 2 della LR 39/2005) | Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti (fermo restando quelli realizzabili come attività libera) aventi entrambe le caratteristiche: i. con moduli collocati su coperture di fabbricati rurali -edifici a uso produttivo - ed. residenziali o in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto ii. al di fuori delle zone A di cui al DM n. 1444/68 e esclusi gli immobili tutelati ai sensi del DLgs 42/2004 (Codice Beni culturali e Paesaggio) |
Dichiarazione art. 6 bis del DLgs 28/2011 | Presentazione della "D.I.L.A.” al Comune (senza valutazioni ambientali e paesaggistiche discrezionali, né acquisizione di atti di assenso) |
Fino al 31 dicembre 2024 nuovi impianti a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela dal Dlgs 42/2004, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del Dlgs 28/2011 (DILA). Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ex art. 136 del Dlgs 42/2004, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del Dlgs 28/2011 (le fattispecie riconosciute come attività libere), si applica la DILA a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale. |
Dichiarazione art. 6 bis del DLgs 28/2011(come previsto dal DL 50/2022 art. 6 comma 2 septies,da ultimo modificato dal DL 215/2023) |
Presentazione della "D.I.L.A.” al Comune |
Impianti (fermo restando quelli realizzabili come attività libera o con D.I.L.A.) aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati |
Pas (art. 16bis comma 4 let. E della LR 39/2005, paragrafo 12.2 let. A delle Linee guida nazionali |
Presentazione della Pas al Comune |
Impianti (fermo restando quelli realizzabili in applicazioni delle precedenti casistiche) di potenza nominale inferiore a 50 kW |
Pas (art. 16 bis comma 4 let. A della LR 39/2005, DLgs. 387/2003 e DLgs 28/2011) |
Presentazione della Pas al Comune |
Impianti solari fotovoltaici (comprese le opere funzionali alla connessione alla rete) fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, a eccezione degli impianti ubicati all'interno delle aree ex art. 136 del decreto legislativo 42/2004, delle aree naturali protette ex L. 394/1991 o di siti della rete Natura 2000. |
Pas (art. 9 ter DL 17/2022 come sostituito dal DL 39/2023) |
Presentazione della Pas al Comune |
Impianti (fermo restando quelli realizzabili come attività libera o con D.I.L.A.) se agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del DL 1/2012, che distino non più di 3 Km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale |
Pas (art. 31 del DL 77/2021 e art. 9 del DL 17/2022, a integrazione art. 6 del DLgs 28/2011, come modificato dal DL 13/2023) | Presentazione della Pas al Comune |
Impianti (e opere connesse) non realizzabili come attività libera o con la “dichiarazione art. 6bis” o con PAS |
Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione |
Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
(3) Per questi casi il Paer richiede tre condizioni, tutte necessarie:
- limita la semplificazione agli impianti di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt
- i moduli siano anche ubicati al suolo ma non su tetto senza alcuna integrazione;
- non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. In assenza di tali condizioni si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.
Aree non idonee al fotovoltaico e criteri regionali di installazione:
- con la legge regionale 11/2011 sono state individuate limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra, in particolare nelle aree agricole o di valore storico-paesaggistico, ovvero le "aree non idonee" all'installazione e le distanze minime dagli altri impianti fotovoltaici. Il Paer - (Allegato 3 alla Scheda A.3) ha confermato tale quadro. Va aggiunto che la delibera Consiglio regionale 15/2013 individua criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.
- Visualizza le aree non idonee succitate su geoscopio/fotovoltaico
Aree idonee al fotovoltaico e procedure abilitative:
- con il Dlgs 199/2021 sono state create le “aree e i siti idonei”. Sono aree e siti ad alto potenziale per i vari impianti FER e in particolare per i fotovoltaici. I progetti di impianti fotovoltaici localizzati in “aree e i siti idonei” godono, oltre che delle semplificazioni già viste sopra, anche di specifiche disposizioni.
- All’articolo 20 del Dlgs 199/2021 (vedi anche il suo comma 8) sono descritte le “aree e i siti idonei” Il DL 17/2022 art. 20 comma 3 ha stabilito poi che anche i beni in uso al Ministero della Difesa sono superfici e aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 e per gli stessi si esprime la Soprintendenza speciale PNRR. Il DL 144/22 art. 10 ha allargato l’idoneità ai beni in uso ai Ministeri Interno, Giustizia e agli uffici giudiziari. Il DL 13/2023 art. 16 ha incluso nelle aree idonee ex art. 20 Dlgs 199/2021 pure i beni immobili di proprietà statale.
- Nella tabella qui sotto vi sono le semplificazioni specifiche per i progetti allocati nei siti idonei (semplificazioni che si aggiungono a quelle della tabella sopra).
Tipo di progetto localizzato in area idonea |
Tipologia di autorizzazione, (fermo restando controllo su adempimenti di VIA) |
Procedure da seguire |
Fotovoltaici e opere connesse (fermo restando quelli realizzabili come attività libera) di potenza fino a 1 MW, per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente |
Dichiarazione art. 6 bis del DLgs 28/2011 (art. 4 Dlgs 28/2011 come integrato dal DL 17/2022) o PAS (ai sensi dell’art. 6 comma 9 bis del Dlgs 28/2011) |
Presentazione della “D.I.L.A.” o della P.A.S al Comune |
Fotovoltaici (fermo restando quelli realizzabili come attività libera o con “D.I.L.A.”) di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW |
P.A.S. (art. 4 Dlgs 28/2011 come integrato dal DL 17/2022) |
Presentazione della P.A.S. al Comune |
Impianti (e opere connesse) non realizzabili come attività libera o con “D.I.L.A.” o con PAS |
Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005) della Regione |
Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)
Le biomasse sono una fonte rinnovabile che si può presentare sotto forma solida, liquida o gassosa. Anche in questo caso in base alla potenza, alle caratteristiche del combustibile e dell'impianto, variano le procedure amministrative che sono riassunte nello schema qui sotto.
Attenzione: In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a "rischio rilevante", o aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "Linee Guida" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015), gli impianti di produzione elettrica da biomassa sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette) se di potenza termica superiore a 25 MW. In tutti gli altri casi gli impianti di produzione elettrica da biomassa sono soggetti a preventiva Verifica di VIA statale se di potenza termica superiore a 50 MW. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R. 10/2010.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di VIA |
Procedura da seguire |
Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ii. aventi una capacità di generazione fino a 500 kWe |
Attività libera (art. 17 comma 5 della LR 39/2005 e paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis e 123 del DPR 380/2001 e art. 25bis del DL 91/2014) fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >1 MWt |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori (si tratta di una CILA in quanto manutenzione straordinaria edilizia: vedi link) |
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza nominale inferiore a 200 kW elettrici (se si tratta di biomassa gassosa (4), inferiore a 300 kW elettrici) |
PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs. 387/2003 e DLgs 28/2011) |
Presentazione della PAS al Comune |
Realizzazione ed esercizio degli impianti (e relative opere connesse) non soggetti alle procedure semplificate (5) |
Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005, Dlgs 387/2003) |
- Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
(4) Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
(5) Per gli impianti a biomasse che producono sia elettricità che calore sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo seguente "impianti di cogenerazione da biomassa".
Aree non idonee agli impianti di produzione elettrica da biomassa e criteri regionali di installazione:
- il Paer 2015 (Allegato 2 alla Scheda A.3) ha stabilito particolari prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa, ovvero le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti nonché prescrizioni per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti.
- Visualizza le aree non idonee succitate su GEOscopio
Impianti di cogenerazione da biomassa (produzione combinata di calore e di energia elettrica)
Per cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e calore.
La cogenerazione offre la possibilità di produrre energia ad alta efficienza (oltre 80%) riducendo in modo sensibile le emissioni di CO2. Permette la produzione di calore ed elettricità a livello di condominio o di appartamento.
Anche in questo caso in base alla potenza e alle caratteristiche dell'impianto variano le procedure amministrative, che sono riassunte nello schema qui sotto.
Attenzione: per gli impianti di cogenerazione a biomassa vigono i medesimi adempimenti di VIA richiesti per gli impianti di sola produzione elettrica da biomassa. Vedi l'apposito paragrafo.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di VIA |
Procedura da seguire |
Con capacità di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici |
Attività libera (art.17 comma 4 LR 39/2005, paragrafo 12.3 let. A delle Linee guida nazionali e art.27 L 99/2009) |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) con capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW termici |
PAS (art. 16 bis LR 39/2005, paragrafo 12.4 let. A delle Linee guida nazionali, art.27 L 99/2009 e Dlgs 387/2003 e DLgs 28/2011) fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >1 MWt |
Presentazione della PAS al Comune |
Realizzazione ed esercizio degli impianti (e relative opere connesse) non soggetti alle procedure semplificate (6) |
Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005 Dlgs 387/2003) |
- Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
(6) Per gli impianti di cogenerazione da biomasse sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo "Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)".
Aree non idonee agli impianti di produzione elettrica da biomassa e criteri regionali di installazione:
- le prescrizioni Paer 2015 (Allegato 2 alla Scheda A.3) già specificate al paragrafo "Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)" si declinano anche per gli impianti cogenerativi da biomassa.
- Visualizza le aree non idonee succitate su GEOscopio
Impianti idroelettrici (produzione di energia elettrica)
Per realizzare un impianto idroelettrico, oltre alla autorizzazione per l'impianto, è necessario avere o conseguire una "concessione di derivazione di acqua", che è appunto il permesso a utilizzare l'acqua come forza motrice.
Laddove si abbia già una "concessione di derivazione di acqua" gli impianti piccoli potranno essere realizzati anche con semplice PAS o, in alcuni casi, addirittura con Comunicazione.
Altrimenti dovrà essere presentata istanza per la "concessione di derivazione di acqua" al competente ufficio della Regione.
Nel procedimento per la concessione di derivazione d'acqua verrà anche acquisito il titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto.
Attenzione: In caso di cumulo con impianti vicini, o impianti a "rischio rilevante", o aree a particolare sensibilità ambientale (vedi "Linee Guida" di cui al D.M. Ambiente 30/3/2015) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione superiore a 50 kW sono soggetti a preventiva Verifica di VIA (o direttamente VIA quando in Aree Naturali Protette).
In tutti gli altri casi gli impianti sono soggetti a preventiva Verifica di VIA se di potenza nominale di concessione superiore a 100 kW.
Fanno eccezione gli impianti aventi entrambe le caratteristiche sotto, per cui tali soglie sono alzate rispettivamente a 125 kW e 250 kW (vedi parere del Consiglio di Stato n. 2225/2014):
- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, e
- rientranti nella casistica di cui all' art.166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del DLgs 152/2006.
Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e la L.R. 10/2010.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di VIA |
Procedura da seguire |
Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ii. aventi una capacità di generazione fino a 500 kWe |
Attività libera (articolo 17 comma 5 della LR 39/2005, paragrafo 12.7 Linee guida nazionali e artt. 6bis e 123 del DPR 380/2001), |
Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori (si tratta di una CILA per manutenzione straordinaria edilizia: vedi link) |
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 100 KW elettrici |
PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs. 387/2003 e DLgs 28/2011) |
Presentazione della Pas al Comune |
Altri impianti |
Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005 – art. 31 quater DL 77/2021) |
- Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
Altri impianti |
"Concessione di derivazione di Acqua" più "Autorizzazione unica" (art. 14 LR 39/2005– art. 31 quater DL 77/2021) |
- Istanza alla Regione – Genio Civile territorialmente competente – e al Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
Solare termico (solo produzione di calore)
I collettori solari termici su edifici o strutture esistenti non necessitano di titolo edilizio ai sensi del Dlgs 28/2011 art. 7 bis. Lo stesso articolo prevede semplificazioni per l’autorizzazione paesaggistica ove area vincolata che si aggiungono a quelle delle voci A6 o B8 di cui agli Allegati "A" e "B" del decreto del presidente della Repubblica 31 del 2017 (Regolamento su interventi esclusi dall'aut. paesaggistica o con aut. paesaggistica semplificata, richiamato anche dall’allegato 2 del Dlgs 199/2021) alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.
Entro i 60 giorni successivi all’installazione va trasmesso al GSE il modulo ricognitivo previsto dall’allegato II al Dlgs. 199/2021.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione |
Procedura da seguire |
Impianti su edifici o su strutture e manufatti fuori terra, indipendentemente dalla potenza |
Attività libera (decreto legislativo 199/2021e art. 7bis Dlgs. 28/2011 come modificato dal DL 17/2022) senza necessità di acquisire alcun assenso (a parte autorizzazione beni culturali o ex art. 136 lett. B e C) |
Attività libera considerata “manutenzione ordinaria”, fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale 37/2008, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica e alla tutela dei beni paesaggistici/culturali |
Impianti al servizio degli edifici e degli impianti di cui all'articolo 87 del DLgs 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, ad eccezione della zona A) di cui al DM 1444/1968 |
Attività libera (DPR 380/2001 art 6 comma 1 let. Equater) |
Attività libera fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale 37/2008, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica e alla tutela dei beni paesaggistici/culturali |
Impianti (non rientranti nelle casistiche precedenti) aventi dimensione fino 100 mq nei casi specificati dal Paer (7) |
Scia (art. 16 LR 39/2005) |
Presentazione della Scia al Comune |
Altri |
Permesso di costruzione, salvo ulteriori semplificazioni decise dal Comune |
Richiesta del Permesso al Comune |
(7) Per questi casi il Paer richiede che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione.
In assenza di tale condizione si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.
Biomassa termica (solo produzione di calore)
Per impianti a partire dalla media taglia è necessario anche ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ora Autorizzazione Unica Ambientale), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006.
Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti laddove destinati alla climatizzazione e riguardanti edifici, potranno essere ricondotti alle voci A5 o B7 di cui agli Allegati "A" e "B" del decreto del presidente della Repubblica 31 del 2017 (Regolamento su interventi esclusi dall'aut. paesaggistica o con aut. paesaggistica semplificata, richiamato anche dall’allegato 2 del Dlgs 199/2021) , alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti. Entro i 60 gg successivi all’installazione va trasmesso al GSE il modulo ricognitivo previsto dall’allegato II al Dlgs. 199/2021.
Attenzione: per gli impianti di produzione di calore da biomassa vigono i medesimi adempimenti di VIA richiesti per gli impianti di produzione elettrica da biomassa. Vedi l'apposito paragrafo.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di VIA |
Procedura da seguire |
Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche: |
Attività libera (Dlgs 199/2021 Allegato 2 e articolo 6-bis del DPR 380/2001- assimilata a manutenzione ordinaria) per l'aspetto edilizio |
Attività libera, fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale 37/2008, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica e alla tutela dei beni paesaggistici/culturali |
Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
|
CILA (Dlgs 199/2021 Allegato 2 e articolo 6-bis del DPR 380/2001) per l'aspetto edilizio fermo restando Autorizzazione Emissioni (AUA) per biomasse solide >1 MWt o biogas >1 MWt | Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori (si tratta di una CILA: consulta Comunicazione interventi energetici in attività libera. L'eventuale AUA è di competenza della Regione |
Altri |
L'atto prescritto dalla normativa edilizia (LR 65/2014) per l'aspetto edilizio |
L'aspetto edilizio è di competenza del Comune. |
Impianto geotermico senza prelievo di fluido o di limitata potenza
L'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici è soggetta a Scia comunale ai sensi della LR 39/2005 ed in applicazione del DLgs 22/2010.
Inoltre in applicazione dell'art. 25 comma 6 bis del D.lgs. 199/2021 il Decreto MITE 30 settembre 2022 sulle sonde geotermiche, individua ulteriori casi di “attività libera” e di interventi assentiti tramite PAS al Comune, dettando le connesse prescrizioni.
Quando invece si tratta di un piccolo impianto di produzione di calore o anche energia elettrica tramite il prelievo di fluido geotermico è necessario presentare una istanza alla Regione di "concessione di derivazione di acqua".
Attenzione: La ricerca della risorsa geotermica è soggetta a preventiva Verifica di VIA mentre l'utilizzo industriale (coltivazione) di tale risorsa è soggetto a VIA. Fanno eccezione (art. 10 comma 7 del DLgs 22/2010) le sonde e gli impianti di potenza inferiore a 1 MW alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi. Vedi il D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di VIA |
Procedura da seguire |
Impianti a sonde geotermiche di cui al DM 30/9/2022 art. 3 comma 1 |
Attività libera (DM 30/9/2022, DLgs 22/2010, DPR 380/2001) | Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori |
Impianti a sonde geotermiche di cui al DM 30/9/2022 art. 3 comma 2 | PAS (DM 30/9/2022, DLgs 22/2010 e DLgs 28/2011) | Presentazione della PAS al Comune |
Impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido, per climatizzazione edifici |
Scia (art. 16 LR 39/2005, DLgs 22/2010 art. 10 commi 2 e 5) |
Presentazione della Scia al Comune |
Interventi impiantistici aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. limitati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ii. aventi una capacità di generazione fino a 500 kWe |
Attività libera (paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis e 123 del DPR 380/2001) fermo restando la Concessione | Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori (si tratta di una CILA in quanto manutenzione straordinaria edilizia: vedi link) fermo restando la Concessione |
Impianto geotermico con prelievo di fluido se la profondità è fino ai 400 m e la potenza termica è inferiore a 2 MW termici. |
"Concessione di derivazione acqua pubblica" (art. 15 LR 39/2005, DLgs. 22/2010 art. 10 comma 1 e 4 e RD 1775/33) |
Istanza alla Regione – Genio Civile territorialmente competente |
Pompe di calore (solo produzione di calore)
L’installazione e/o sostituzione di pompe di calore come impianti tecnologici per climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria negli edifici non necessita di norma di pratica edilizia, escluso specifiche situazioni per cui è prevista la CILA, a cui andranno allegati, nel caso di beni tutelati, gli eventuali nullaosta.
Infatti l'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera (art. 26 della L 10/91 e Allegato II del Dlgs 199/2021).
Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti riguardanti gli edifici potranno essere ricondotti alle voci A5 o B7 di cui agli Allegati "A" e "B" del decreto del presidente della Repubblica 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.
Entro i 60 gg successivi all’installazione va trasmesso al GSE il modulo ricognitivo previsto dall’allegato II al Dlgs. 199/2021.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione |
Procedura da seguire |
Installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW | Attività libera (DPR 380/2001 art 6 comma 1) | Attività libera, fatto salvo il rispetto del DM 37/2008 delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica e alla tutela dei beni paesaggistici/culturali |
Nuovi impianti o sostituzioni aventi tutte le seguenti caratteristiche:
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Attività libera, fatto salvo il rispetto del DM 37/2008 delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica e alla tutela dei beni paesaggistici/culturali |
Altri interventi non alla riga precedente |
Comunicazione asseverata (DLgs 199/2021 Allegato 2) | Presentazione della CILA al Comune |
Impianti di produzione di biometano
Il biometano è un “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”. E’ ottenuto di norma da una ulteriore ripulitura del biogas.
Ferme restando le accise sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applica la PAS (procedura abilitativa semplificata) nel caso di nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora.
Nel caso di opere di modifica e interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione considerate non sostanziali (vedi tabella sotto) si deve fare una specifica comunicazione
Negli altri casi si procede con l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del DLgs 387/2003.
Attenzione
Non vi sono obblighi specifici di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di biometano. Però un impianto siffatto può essere anche un impianto di produzione elettrica o di calore da biomassa (o anche un impianto di gestione rifiuti). In tal caso devono essere svolte le valutazioni necessarie per tali tipi di impianto.
Tipo di impianto |
Tipologia di autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti di VIA |
Procedura da seguire |
Impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora. |
PAS (art. 16 bis LR 39/2005, DLgs 387/2003 e DLgs 28/2011) |
Presentazione della PAS al Comune |
Interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione |
PAS (DLgs 28/2011 e L 95/2023 di conversione del DL 57/2023) |
Presentazione della PAS al Comune
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Altri impianti |
Autorizzazione unica (art. 13 LR 39/2005, DLgs 387/2003 e DLgs 28/2011) della Regione |
Istanza alla Regione - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia" |
Criteri regionali di installazione
Non vi sono per gli impianti di produzione di biometano specifiche “aree non idonee”. Però un impianto siffatto può essere anche un impianto di produzione elettrica da biomassa. In tali casi si ricorda che il Paer 2015 (Allegato 2 alla Scheda A.3) ha stabilito prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa (le "aree non idonee" all'installazione di determinate tipologie di impianti) nonché prescrizioni per l'inserimento nel contesto paesaggistico degli impianti.
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