Nota bene: la presente pagina ha solo finalità divulgative. Per le norme in vigore i testi ufficiali sono quelli su Burt e Gazzetta Ufficiale.
Più tipologie di impianti energetici, sono considerate per quanto riguarda sia gli adempimenti derivanti dalla normativa "edilizia" sia gli adempimenti derivanti dalla normativa "energetica" attività libera.
Per un impianto energetico rientrare nella "attività libera" non significa poter esser realizzato dovunque e comunque, bensì poter esser realizzato, nel rispetto dei criteri e limiti dettati dalle norme, senza uno specifico titolo abilitativo edilizio (come il "permesso di costruzione") ed energetico (come la "autorizzazione unica” energetica).
ATTENZIONE: la Comunicazione preventiva di "attività libera" (laddove permessa) tiene luogo delle autorizzazioni energetiche ed edilizie. Però quando la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) se le norme non prevedono specifiche esenzioni dovranno comunque essere acquisiti i nullaosta specifici previsti da quelle vincolistiche.
Per gli impianti da fonti rinnovabili e assimilati il D.Lgs. 190/2024 (art. 7 e Allegato A) ha ri-iscritto le tipologie realizzabili come “attività libere”: vedi il quadro riassuntivo alla pagina autorizzazioni rinnovabili.
Invece altre installazioni di impianti energetici non connessi alle fonti rinnovabili, considerate comunque dal punto di vista edilizio ed energetico "attività libera” rimangono elencate nell'art. 17 della LR 39/2005, come richiama anche l'art. 136 comma 3 della LR 68/2014 "Norme per il governo del territorio".
In gran parte delle "attività libere" energetiche, è comunque richiesto al titolare dell'intervento di dare una comunicazione preventiva al Comune:
-
Comunicazione preventiva CIL al Comune di attività libera per fonti rinnovabili e assimilate
- Comunicazione preventiva asseverata CILA al Comune per l'installazione, in edifici esistenti, di impianti di produzione energetica a servizio degli stessi edifici
Comunicazione preventiva CIL per le attività libere connesse alle fonti rinnovabili
Riguarda le tipologie di opere indicate come “attività libere” dal D.Lgs 190/2024 (art. 7 e Allegato A): vedi un quadro riassuntivo alla pagina autorizzazioni rinnovabili. Fanno eccezione quei casi ivi precisati in cui è richiesta una CILA.
Se gli interventi ricadono nel campo dei due “moduli nazionali” già esistenti e sotto descritti si utilizzeranno gli stessi moduli nazionali.
Per le altre tipologie è previsto un nuovo modulo unico nazionale (D.Lgs. 190/2024 art. 7 comma 10) approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
In mancanza del modulo unico art. 10 del D.Lgs. 190/2024 si darà una comunicazione preventiva al Comune interessato, nelle modalità indicate dal Comune stesso e senza bisogno di allegare documentazione asseverata da tecnici: si segnala in tal caso di sentire prima il Comune.
CILA Comunicazione preventiva asseverata al Comune per l'installazione, in edifici esistenti, di impianti di produzione energetica
Riguarda l'installazione, come manutenzione straordinaria edilizia, di impianti di produzione energetica a servizio degli edifici. I casi sono specificati alla pagina autorizzazioni rinnovabili
Trattandosi di attività considerate come "manutenzione straordinaria" e quindi ricomprese nelle fattispecie di cui all'articolo 6 bis del DPR 380/2001, la comunicazione in questione deve contenere (per il comma 4 dello stesso articolo 6 bis) l'asseverazione di un tecnico abilitato di rispetto delle regole vigenti: è una "Comunicazione Inizio Lavori Asseverata" e si utilizza il modulo CILA, barrando la casella 1.1 alle "dichiarazioni del progettista" e descrivendo l'intervento.
Modello Unico Nazionale di comunicazione di installazione, come "attività libera", di piccoli impianti fotovoltaici
Dal 25 novembre 2015 è in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015, che approva il Modello Unico nazionale per la Comunicazione di installazione, come "attività libera", di piccoli impianti fotovoltaici. Il campo di applicazione del Modello è stato di recente, con il DM 02/08/2022 , esteso anche a potenze fino a 200 kW. Oggi è utilizzabile per gli impianti fotovoltaici con tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del D.lgs. 28/2011 e non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato
- per il quale sia richiesto contestualmente l'accesso al regime dello Scambio sul Posto o del Ritiro Dedicato;
- realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- avente potenza nominale non superiore a 200 kW;
- in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Il proponente/proprietario che intende installare un impianto fotovoltaico con tali caratteristiche, prima dell'inizio dei lavori, può inviare (con modalità informatiche) il Modello Unico - Parte I allegata al decreto - al gestore di rete.
Entro 20 giorni lavorativi, il gestore di rete verifica che siano sufficienti semplici lavori per realizzare la connessione elettrica dell'impianto. In caso affermativo il gestore di rete invia, tramite pec, copia del Modello Unico al Comune.
Completata l'installazione dell'impianto il proponente/proprietario trasmette al gestore di rete il Modello Unico - Parte II allegata al decreto - che il gestore girerà in copia al Comune.
Avvertenza: il Modello in questione è estremamente sintetico e quindi non ricorda alcuni adempimenti che rimangono comunque in carico al proponente. Si citano i più comuni:
|
Modelli Unici nazionali di Comunicazione di installazione, come "attività libera", di impianto di "microcogenerazione ad alto rendimento" o di "microcogenerazione da fonti rinnovabili" microcogenerazione
Dal 25 settembre 2017 è in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017, che approva modelli unici nazionali per la Comunicazione di installazione, come "attività libera", utilizzabili per un impianto di "microcogenerazione ad alto rendimento" o di "microcogenerazione da fonti rinnovabili" con tutte le ulteriori seguenti caratteristiche:
- realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
- abbia potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- sia alimentato a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o Gpl;
- sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- se ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali (Dlgs 42/2004), non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- abbia capacità di generazione inferiore a 50 kWe.
Il proponente/proprietario che intende installare un microcogeneratore con tali caratteristiche, prima dell'inizio dei lavori, può inviare al gestore di rete (con modalità informatiche) il Modello Unico -
Parte I dell'Allegato 1 nel caso di microcogenerazione ad alto rendimento o Modello Unico -
Parte I dell'Allegato 2 nel caso di microcogenerazione da fonti rinnovabili (non ad alto rendimento).
Entro 20 giorni lavorativi, il gestore di rete verifica che siano sufficienti semplici lavori per realizzare la connessione elettrica dell'impianto. In caso affermativo il gestore invia, tramite pec, copia del Modello Unico al Comune.
Per gli impianti di potenza complessiva superiore a 25 kWe, dovrà essere allegata la "SCIA antincendio" (segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 1° agosto 2011 n. 151): il Comune attiverà il procedimento automatizzato di cui al capo III del DPR 07/09/2010 n. 160.
Completata l'installazione dell'impianto il proponente/proprietario trasmette al gestore di rete il Modello Unico - Parte II – corrispondente alla tipologia di impianto, che il gestore girerà in copia al Comune.
Avvertenza: il Modello in questione è estremamente sintetico e quindi non ricorda alcuni adempimenti che rimangono comunque in carico al proponente. Si citano i più comuni:
|