Aggiornamento in: Ambiente Energia

Procedura abilitativa semplificata per interventi energetici (Pas)

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ATTENZIONE
La presente pagina informa sulle regole relative ai progetti con procedimenti iniziati prima del 30/12/2024. Per i progetti con procedimenti nuovi, successivi a tale data, stiamo predisponendo una nuova pagina che tenga conto dei mutamenti derivanti dal Dlgs 190/2024.

Nota bene: la presente pagina ha solo finalità divulgative. Per le norme in vigore i testi ufficiali sono quelli su Burt e Gazzetta Ufficiale.

Il D.lgs. 28/2011 prevede che varie taglie e tipologie di impianti energetici possano essere realizzati ed eserciti senza bisogno di autorizzazione unica regionale ma a valle di una “procedura abilitativa semplificata” descritta all’articolo 6 dello stesso decreto legislativo.
Anche alcune modifiche “non sostanziali” a impianti energetici, già dotati di autorizzazione regionale, possono essere realizzate tramite la cosiddetta PAS.

La “procedura abilitativa semplificata” prevede che “... chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore”.
La legge regionale 39/2005 prevede inoltre che la relazione tecnica del progettista assevera la conformità delle opere anche alla stessa legge, alle sue disposizioni attuative, al Piano energetico regionale nonché a quanto previsto all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 (le asseverazioni della SCIA edilizia).

Se alla PAS sono allegati tutti gli atti/nullaosta preventivi necessari dopo 30 giorni si può procedere con l’intervento. Se invece sono da acquisire atti di assenso di competenza comunale “il Comune provvede a renderli tempestivamente”. Se sono da acquisire atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, l'amministrazione comunale provvederà ad acquisirli d'ufficio anche tramite apposita conferenza di servizi.

Il DL 13 del 2023 richiede un nuovo adempimento: decorso il termine per la formazione del titolo (30 gg dalla data di ricezione della dichiarazione senza che la PAS sia “bloccata”) l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette copia della dichiarazione di cui al comma 7 (7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari) per la pubblicazione sul BURT che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

ATTENZIONE: Alcune installazioni di impianti energetici che posso essere realizzate con questa procedura sono elencate all'art. 16 bis della LR 39/2005. Ma recenti norme statali hanno ampliato notevolmente gli interventi che possono essere realizzati con PAS: vedi il quadro completo alla pagina autorizzazioni rinnovabili

La PAS per la realizzazione di nuovi impianti energetici è una procedura comunale e quindi la relativa modulistica è realizzata e/o approvata dai Comuni.
Si allega qui, a mero titolo esemplificativo, un modello di dichiarazione art. 6 del D.lgs. 28/2011 ad ausilio di Comuni interessati perché possano (se ritengono opportuno), in carenza di altri modelli già predisposti dal Comune stesso, utilizzarlo come un riferimento (per i cosiddetti “soggetti coinvolti” può essere utilizzato il modulo di derivazione edilizia).

Si ricorda che la relazione di asseverazione dovrà avere i contenuti richiesti dall’art. 6 del D.lgs. 28/2011 (vedi sopra) e quelli di cui all’art. 16 bis della l.r. 39/2005 (asseverazioni al Piano energetico regionale e le asseverazioni già obbligatorie per la SCIA edilizia). Mentre gli elaborati tecnici devono tenere conto anche del DM 10/09/2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili).
Al cittadino si segnala quindi di sentire sempre prima il Comune per individuare la modulistica utilizzabile.

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
20.01.2025
Article ID:
25249938