Per gli altri titoli abilitativi energetici vedete le pagine relative alla PAS o alla Comunicazione. Per individuare la tipologia di titolo necessario vedete a Autorizzazioni Rinnovabili o Autorizzazioni Fonti Convenzionali
Si ricorda che l'autorizzazione unica energetica, laddove prevista, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, a valle di un procedimento unificato in cui sono, di norma, ricomprese tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi incluse quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Insieme all'impianto energetico sono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili allo stesso.
Pagamento preliminare oneri istruttori: con DGR 175 del 08-03-2016 sono stati determinati gli importi degli oneri istruttori a carico del richiedente da pagare:
- tramite il portale www.regione.toscana.it/-/gea-energia nel caso di impianti a fonti rinnovabili, accumuli energetici ed elettrolizzatori;
- oppure prima della presentazione della istanza. Vedi oneri istruttori
Si ricorda inoltre che, oltre agli oneri istruttori, per le autorizzazioni (comprese le autorizzazioni di varianti), occorre il pagamento della tariffa dovuta alla Az. USL territorialmente competente per il rilascio dei pareri per “Autorizzazioni energetiche” come previsto dall’Allegato A (codice Z25) alla DGRT 18/12/2023 n. 1543 inerente il Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Az. USL.
Si raccomanda ai proponenti di contattare gli uffici competenti per eventuali delucidazioni, anche sull'impiego della documentazione in oggetto.
Ufficio di riferimento (eccetto Geotermia):
Direzione Ambiente ed Energia - Settore "autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia"
a) Istanze alla Regione eccetto i progetti di parchi eolici> 1MW
Contatti:
autorizzazionienergia@regione.toscana.it - telefoni 0554386628 - 0554386648
b) Istanze alla Regione di progetti di parchi eolici> 1MW
Contatti:
eolicieasservimenti@regione.toscana.it – telefoni 0554386313 - 0554384365
- Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali
- Autorizzazione unica per stoccaggi e depositi oli minerali (compreso gpl)
- Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche
Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Si ricorda che alla pagina Autorizzazioni rinnovabili sono illustrati i titoli abilitativi necessari per realizzare impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (anche in assetto cogenerativo).
Modulistica per la presentazione dell'istanza:
Modulistica per la presentazione dell'istanza: dal 1° aprile 2026 è obbligatorio in Regione Toscana, per le istanze di autorizzazione unica concernenti tali impianti e gli impianti assimilati alle rinnovabili disciplinati dal D.Lgs. 190/2024, il modello di cui all’allegato B del decreto 11/12/2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, recepito in Regione con decreto dirigenziale 6621 del 30/03/2026. Al modello ministeriale vengano affiancate e rese disponibili, all’interno dell’applicativo GeA, le opportune specifiche in un’ottica di maggiore caratterizzazione anche in aderenza alla normativa regionale e nazionale di settore vigente in materia.
L’istanza deve essere compilata e trasmessa tramite l’applicativo GeA -Energia. Lo stesso applicativo deve essere usato per trasmettere tutta la documentazione da allegarsi all’istanza.
Alla pagina www.regione.toscana.it /-/gea-energia si trova l’accesso all’applicativo nonché le istruzioni per il suo utilizzo.
Si raccomanda ai proponenti di non allegare all'istanza documenti non necessari e che, laddove possibile, siano eccessivamente lunghi e ripetitivi evitando, altresì, le "clonazioni" dei contenuti degli stessi, sia al fine di ridurre la possibilità di errori ed incoerenze, sia nell'intento, sempre ad appannaggio dei proponenti medesimi, di velocizzare i tempi di analisi da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione che si troveranno a verificarli, privilegiando, quindi, esposizioni sintetiche e di "sostanza". Si raccomanda, inoltre, di caratterizzare i vari file con nomi "parlanti" e non indecifrabili in modo da consentire l'agevole individuazione dei contenuti sottostanti.
Descrizione del procedimento: alla DGR 1227 del 15-12-2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" era allegata anche una scheda informativa (allegato E) sul procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 387/2003. Va d'altronde segnalato che successivamente, con il Dlgs 127/2016 è stata profondamente modificata la "Conferenza di servizi". Infine il D.Lgs. 190/2024 art. 9 ha riscritto la procedura di autorizzazione degli impianti di produzione energetica da rinnovabili. Il D.Lgs. 190/2024 è stato recepito dalla LR 39/2005 tramite sue modifiche disposte con la LR 28/2025.
Pianificazione energetica: con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dell'11 febbraio 2015 è stato approvato il Piano Ambientale ed Energetico Regionale che contiene anche l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di determinati impianti fotovoltaici, eolici e a biomassa, nonché criteri per la installazione degli impianti eolici e a biomassa. Con specifica Deliberazione di Consiglio Regionale 15 del 11/02/2013 erano stati individuati anche criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole. Con il decreto legislativo 190/2024 art. 11bis è stata riscritta la disciplina sulle aree idonee alle rinnovabili. Con lo stesso art. 11bis comma 2 sono state precisate le limitazioni al fotovoltaico a terra in aree agricole mentre l’art. 11 quinquies ha precisato le limitazioni alle rinnovabili in zone Unesco.
Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali
Si ricorda che alla pagina pagina Autorizzazioni fonti convenzionali sono illustrati i titoli abilitativi necessari per realizzare impianti energetici alimentati da fonti convenzionali (anche operanti in assetto cogenerativo).
Modulistica per la presentazione dell'istanza: con DGR 1227 del 15-12-2015 è stata approvata anche una prima modulistica di istanza di autorizzazione unica: vedi allegato E della stessa delibera.
Descrizione del procedimento: alla DGR 1227 del 15-12-2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" era allegata anche una scheda informativa (allegato E) sul procedimento. Va d'altronde segnalato che alla "Conferenza di servizi" si applicano le modifiche stabilite dal Dlgs 127/2016.
Autorizzazione unica per stoccaggi e depositi oli minerali (compreso gpl)
Ai sensi dell'art. 1 comma 56, della Legge 239/2004 sono sottoposti ad autorizzazione regionale:
- l'installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di oli minerali;
- la variazione di oltre il 30 % della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio;
- la dismissione degli stessi stoccaggi.
Mentre in applicazione dell’art. 57 del Decreto Legge 5/2012, convertito dalla L. 35/2012, la competenza su alcuni impianti inerenti gli oli minerali è stata riportata al Ministero dello Sviluppo Economico:
- gli stabilimenti di lavorazione;
- i depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione);
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- i depositi di oli minerali di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 metri cubi o, se di GPL, di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.
Si ricorda anche che il D.Lgs. 128/2006 prevede disposizioni specifiche nel caso di depositi di GPL. In particolare i depositi di capacità complessiva non superiore a 13 mc non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando le disposizioni di sicurezza (1000 kg per GPL in bombole).
Modulistica per la presentazione dell'istanza: con DGR 1227 del 15-12-2015 è stata approvata anche una prima modulistica di istanza di autorizzazione unica: vedi allegato E della stessa delibera.
Descrizione del procedimento: alla DGR 1227 del 15-12-2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" era allegata anche una scheda informativa (allegato E) sul procedimento. Va d'altronde segnalato che alla "Conferenza di servizi" si applicano le modifiche stabilite dal Dlgs 127/2016.
Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche
Le infrastrutture lineari energetiche (gasdotti, elettrodotti, oleodotti e termodotti) sono autorizzate ai sensi del DPR 327/2001: il titolo in questione costituisce accertamento della conformità urbanistica delle opere e, laddove necessario, variazione degli strumenti urbanistici, nonché Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio.
Secondo il DPR 327/2001 inoltre:
- le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi nonché le varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo espropriativo;
- sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali non viene chiesta la dichiarazione di inamovibilità.
Per le linee elettriche è importante riferimento anche il DM 20 ottobre 2022 (Decreto del Ministero della Transizione Ecologica recante le “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”). In particolare per individuare gli interventi che vanno a procedure semplificate.
Modulistica per la presentazione dell'istanza: con DGR 1227 del 15-12-2015 è stata approvata anche una prima modulistica di istanza di autorizzazione unica: vedi allegato E della stessa delibera.
Descrizione del procedimento: alla DGR 1227 del 15-12-2015 "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" era allegata anche una scheda informativa (allegato E) sul procedimento. Va d'altronde segnalato che alla "Conferenza di servizi" si applicano le modifiche stabilite dal Dlgs 127/2016. Per le Linee Elettriche si applicano anche le sopradette Linee Guida di cui al DM 20 ottobre 2022.