- Diritti obbligatori per controlli all’esportazione-riesportazione-pre-esportazione
- Diritti obbligatori per il rilascio delle autorizzazioni, per i controlli alla produzione ed alla circolazione delle piante
- Diritti per il rilascio dei documenti sanitari comuni di entrata (DSCE-PP) comunemente detti nulla-osta fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti
- Diritti fitosanitari per il controllo e la certificazione di materiale di moltiplicazione viticolo
- Come effettuare i pagamenti
1. Diritti obbligatori per controlli all’esportazione-riesportazione-pre-esportazione
Ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021, per il rilascio dei certificati fitosanitari, di esportazione, riesportazione e pre-espotazione, è necessario effettuare il pagamento dei diritti obbligatori.
Di seguito uno schema di sintesi:
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Tipo di certificato |
Importo € |
Nota |
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Fitosanitario |
31,50 * |
L’importo è riferito ad una quantità di merce equivalente al massimo carico di un camion o container. |
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Fitosanitario per merci a basso rischio fitosanitario |
7 |
Richiedibile per prodotti a basso rischio fitosanitario* |
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Riesportazione – tipo 1 |
31,50 ** |
L’importo è riferito per una quantità di merce equivalente al massimo carico di un camion o container. Può essere rilasciato solo in seguito a controlli aggiuntivi rispetto alle dichiarazioni indicate nel certificato fitosanitario del paese di origine. |
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Riesportazione – tipo 2 |
14.00 |
Differisce dal certificato tipo 1 poiché necessita solo di un controllo documentale e fisico della partita/lotto. |
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Riesportazione – tipo 3 |
7.00 |
Differisce dal tipo 2 perché può essere emesso solo sulla base al certificato fitosanitario rilasciato dal paese di origine |
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Pre- esportazione |
7.00 |
Richiedibile dai Servizi fitosanitari di paesi europei, necessari per la predisposizione di certificati fitosanitari per l’esportazione verso paesi terzi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. |
* Vegetali o prodotti vegetali che hanno subito una trasformazione profonda e/o complessa quali ad esempio: olio di oliva o di semi, caffè e tè in tutte le loro forme commerciali, prodotti alimentari trasformati, spezie, etc. Per ogni dettaglio consulta la pagina dedicata.
** Per ogni ulteriore quantità pari ad un camion/container vanno aggiunti 10 € fino ad un massimo di 140 euro.
Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, (fino a 100 Kg di peso netto), l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di 10 euro.
La ricevuta in originale del pagamento deve essere consegnata all'ispettore al momento del rilascio del certificato. E' consentito il pagamento cumulativo di più certificati. Non c'è nessuna relazione fra data del pagamento e data di rilascio del certificato.
2. Diritti obbligatori per il rilascio delle autorizzazioni, per i controlli alla produzione ed alla circolazione delle piante
Ai sensi del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”, i diritti una tantum ed annuali dovuti dagli operatori professionali per la registrazione al RUOP e per l’autorizzazione all’emissione del passaporto ti delle piante sono quelli riportati nello schema seguente:
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Voce |
Periodicità |
Importo € |
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Rilascio dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante |
Una tantum |
100 |
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Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per aziende iscritte al R.U.O.P* |
Annua |
25 |
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Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per aziende iscritte al R.U.O.P. titolari di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante per zone non protette (PP) |
Annua |
50 |
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Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per aziende iscritte al R.U.O.P. titolari di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante per zone protette (ZP) |
Annua |
100 |
*Registro degli Operatori Professionali (R.U.O.P.)
Il diritto una tantum per il “Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante” viene versato solo al momento della prima richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto che l’operatore professionale inoltra al SFR competente per centro aziendale.
L’istanza deve essere corredata da idonea attestazione di pagamento.
Gli altri diritti indicati in tabella sono versati annualmente dagli operatori professionali registrati al RUOP. I diritti obbligatori annui devono essere pagati entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato dopo tale data, è possibile utilizzare le modalità previste dal ravvedimento operoso.
Gli operatori professionali tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale, relativa all’aggiornamento della situazione amministrativa e produttiva, devono fornire in essa idonea attestazione di pagamento dei diritti obbligatori annui.
L’operatore professionale registrato al RUOP per la sola sede legale e non autorizzato all’uso del PP o del PZ dovrà versare unicamente il diritto obbligatorio pari a € 25,00 annui al SFR competente per sede legale anche se possiede più centri aziendali nella stessa regione o in regioni diverse.
L’operatore professionale che ha sede legale e centri aziendali autorizzati all’emissione del PP o del PZ nella medesima regione o in regioni differenti dovrà versare € 25,00 annui per sede legale e € 50,00 o € 100,00 al SFR competente per ogni centro aziendale autorizzato all’emissione del passaporto.
Qualora uno dei centri aziendali autorizzati coincida con la sede legale, il diritto obbligatorio pari a € 25,00 è già incluso nel diritto obbligatorio dovuto per l’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante. Pertanto, le tre tipologie di diritto obbligatorio annuale previste (€ 25,00, € 50,00 e € 100,00) si applicano alla singola struttura alternativamente, in quanto il diritto obbligatorio più elevato include già i controlli relativi al diritto obbligatorio inferiore.
Nota bene: I diritti per l’emissione dei passaporti devono essere versati per ogni centro aziendale posseduto sul territorio della Regione Toscana.
I diritti obbligatori concernenti i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati dagli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all’articolo 98, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi, sono versati al Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021.
Per dubbi e/o informazioni inviare una email al seguente indirizzo: fitosanitario-autorizzazioni@regione.toscana.it
3. Diritti per il rilascio dei documenti sanitari comuni di entrata (DSCE-PP) comunemente detti nulla-osta fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione europea di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti
Ai sensi dell’art. 56, del Dlgs 19/2021, le spese per le verifiche documentali, di identità e fitosanitarie effettuate ai posti di controllo frontalieri su piante, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti da paesi terzi[1], sono a carico degli importatori o dei loro agenti doganali. L’importo da corrispondere è definito dall'allegato IV Capo I punto VIII del Reg. UE 2017/625 ed è costituito dalla somma di tre voci distinte una per ogni tipologia di verifica effettuata.
Nella tabella di seguito si riportano gli importi relativi alle tipologie di merci di più frequente importazione al porto di Livorno o all’aeroporto di Pisa, unici punti di controllo frontalieri presenti in Toscana.
Qualora la spedizione sia costituita da merci che rientrano in punti diversi (ad esempio piante e sementi) ogni tipologia deve essere considerata come una spedizione separata
Si ricorda che la ricevuta del pagamento deve essere allegata alla richiesta di nulla osta nella procedura TRACES-NT.
Per determinare i diritti fitosanitari, il servizio fitosanitario rende disponibile su richiesta un applicativo.
Per eventuali informazioni contattare: fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it
4. Diritti fitosanitari per il controllo e la certificazione di materiale di moltiplicazione viticolo
Ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo n. 16/2021 e del DM 16 luglio 2025, n. 330204 (Nuove modalità operative per le denunce di produzione), ai fini del controllo e della certificazione degli impianti di viti madri e della autorizzazione alla commercializzazione delle barbatelle è previsto il pagamento da parte delle imprese vivaistiche di due distinte tariffe fitosanitarie:
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tariffa per il controllo e la certificazione degli impianti di piante madri (marze e portainnesto), da pagarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della tariffa dovuta inviata dal SFR, a seguito della presentazione tramite l’applicativo Vivai Vite della denuncia di produzione annuale entro il 30 giugno di ogni anno;
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tariffa per il controllo e la certificazione delle barbatelle (franche e innestate) piantate in campo, da pagarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della tariffa dovuta inviata dal SFR, a seguito della presentazione tramite l’applicativo Vivai Vite della denuncia di produzione annuale entro il 30 giugno di ogni anno.
Ad oggi le suddette tariffe vengono calcolate in base alle superfici totali degli impianti di viti madri denunciati (espresse in ettari), applicando l’importo unitario pari a € 46,48/ha, fissato dal Ministero con DM 24 giugno 1999, mentre per le barbatelle effettivamente piantate in campo (indipendentemente dalla percentuale di resa convalidata) si è in attesa di ricevere dal Ministero indicazioni relative ai nuovi importi unitari per barbatella aggiornati da applicare e che potrebbero quindi variare rispetto a quelli finora in vigore fissati dal suddetto DM:
- Barbatelle franche: € 0,00129/barbatella
- Barbatelle innestate: € 0,00258/barbatella
5. Come effettuare il pagamento dei diritti fitosanitari
In Toscana i diritti obbligatori previsti dall’art. 56 del Decreto legislativo n. 19/2021 sono versati tramite IRIS, piattaforma telematica regionale integrata con il sistema PagoPA.
- a) I diritti obbligatori per i controlli all’esportazione, riesportazione e pre-esportazione devono essere versati tramite IRIS, selezionando “Fitosanitario - Diritti controlli esportazione” dalla lista dei tributi di Regione Toscana (percorso: Pagamenti Spontanei - Regione Toscana - Diritti Fitosanitari). È necessario specificare la causale per la quale si effettua il versamento.
- b) I diritti obbligatori per il rilascio dei documenti sanitari comuni di entrata (DSCE-PP), comunemente detti nulla-osta fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti, devono essere versati tramite IRIS, selezionando “Fitosanitario - Diritti controlli importazione” dalla lista dei tributi di Regione Toscana (percorso: Pagamenti Spontanei - Regione Toscana - Diritti Fitosanitari). Nella causale del versamento è necessario specificare il numero di DSCE-PP e/o la data della richiesta.
- c) I diritti obbligatori per la concessione dell’autorizzazione a rilasciare passaporti (quota una-tantum) devono essere versati tramite IRIS, selezionando “Fitosanitario - Quota una tantum autorizzazione senza avviso PagoPA” dalla lista dei tributi di Regione Toscana (percorso: Pagamenti Spontanei - Regione Toscana - Diritti Fitosanitari).
- d) I diritti obbligatori per i controlli alla produzione ed alla circolazione (quota annua) possono essere versati utilizzando l'apposito avviso di pagamento PagoPA emesso da Regione Toscana, disponibile su FitoRT, oppure con versamento spontaneo tramite IRIS, selezionando “Fitosanitario - Diritti annui RUOP senza avviso PagoPA” dalla lista dei tributi di Regione Toscana (percorso: Pagamenti Spontanei - Regione Toscana - Diritti Fitosanitari). Nella causale del versamento è necessario specificare il codice RUOP.
- e) I diritti fitosanitari per la certificazione del materiale di moltiplicazione viticolo devono essere versati tramite IRIS, selezionando “Fitosanitario - Tariffa certificazione vite - Piante Madri” oppure “Fitosanitario - Tariffa certificazione vite – Barbatelle”, a seconda che si stia versando l’una o l’altra tariffa, dalla lista dei tributi di Regione Toscana (percorso: Pagamenti Spontanei - Regione Toscana - Diritti Fitosanitari). Nella causale del versamento è necessario specificare la campagna di riferimento (es. anno 2026-2027).
Ai sensi del DPR del 26/10/1972, n. 633, l’imposta sul valore aggiunto non si applica sulle prestazioni effettuate nell'ambito di attività di pubblica autorità, pertanto non viene emessa fattura per il pagamento dei diritti obbligatori.
Nota bene
I diritti obbligatori sono tutti esenti dall'IVA, pertanto non viene emessa fattura.
[1] per paesi terzi si intendono i paesi che non fanno parte della UE più i territori di Ceuta e Melilla, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin e isole Canarie (vedi art. 1 par. 3 Reg. UE 2016/2031.
