La normativa regionale in materia di sanzioni tributarie è dettata dalla legge regionale 18 febbraio 2005 n. 31 che per quanto non espressamente previsto rinvia ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.
Di seguito si elencano i principi dettati dalla sopracitata L.R. n. 31/2005 validi per tutti i tributi regionali.
- Modalità di irrogazione delle sanzioni
- Possibilità difensive esercitabili avverso gli atti di cui al punto 1
- Ritardati od omessi versamenti
- Ravvedimento operoso
- Rateizzazioni
- Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale: quando e come il contribuente può presentare richiesta di riesame e/o ricorso avverso la cartella esattoriale
- Decadenza e prescrizione
1 ) Modalità di irrogazione delle sanzioni
Per tutti i tributi regionali, ai sensi dell'art. 11 L.R. 31/2005, le sanzioni tributarie possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
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Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Se la violazione commessa comporta il recupero di somme dovute a titolo di tributo, l'atto di contestazione indica anche gli elementi necessari per tale recupero (quali ad esempio l'indicazione della base imponibile, la determinazione del tributo dovuto, la quantificazione degli eventuali interessi moratori e delle spese di notifica);
- Atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
2) Possibilità difensive esercitabili avverso atti di contestazione e avverso atti di accertamento ed irrogazione.
A) Possibilità difensive esercitabili avverso atti di contestazione.
B) Possibilità difensive esercitabili avverso atti di accertamento ed irrogazione.
A) I contribuenti che hanno ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 possono seguire una delle seguenti alternative, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
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definire la controversia pagando l'importo richiesto in tale atto;
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presentare deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. L'ufficio può accogliere le deduzioni dell'interessato, oppure respingere le richieste indicate nelle deduzioni ed emettere un atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (modalità di presentazione);
- presentare ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso l'atto. Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale.
Quest'ultimo è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione diviene automaticamente, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
Nell'ipotesi in cui il contribuente non presenti deduzioni difensive o ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto e sia riscontrato il mancato pagamento totale o parziale del provvedimento di irrogazione, si procederà alla riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali, con l'applicazione di ulteriori oneri ed interessi, che comporterà la notifica di una cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione territorialmente competente.
Vedi le possibilità difensive avverso cartella esattoriale alla voce: Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale.
B) I contribuenti che hanno ricevuto l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al punto 2) della sezione precedente "Modalità di irrogazione della sanzioini" possono decidere di seguire una delle seguenti strade:
Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto contestuale di accertamento e di irrogazione:
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pagare l'importo richiesto nell'atto;
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presentare, ai sensi dell'art. 13 L.R. 31/2005, delle memorie difensive nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto (per esempio per errore di persona, evidente errore logico, errore di calcolo o errore materiale facilmente riconoscibile dall'amministrazione) al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale (modalità di presentazione).
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presentare un vero e proprio ricorso, in sede giurisdizionale, dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado avverso l'atto secono le modalità riportate alla voce Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale.
La presentazione delle memorie difensive, in sede di autotutela, di cui al precedente punto 2) non interrompe il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
3) Ritardati od omessi versamenti
Il ritardato, l'omesso e l'insufficiente pagamento sono sanzionati in uguale misura. Chi non esegue in tutto o in parte un versamento dovuto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato così com'è previsto nell'art. 10 della L.R. 31/2005.
Tale articolo inoltre determina la sanzione nel 10 % del tributo non versato, solo ed esclusivamente nei casi in cui, a seguito di attività amministrativa di accertamento, risulti che i ritardati versamenti inerenti a tributi regionali siano stati comunque effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge.
4) Ravvedimento operoso
Istituto del ravvedimento operoso previsto negli artt. 13 del D. lgs. n. 472/1997 e 10 della L.R. 31/2005.
Nel caso in cui non sia iniziata alcuna attività di accertamento dell'amministrazione e sia decorso il termine previsto dalla norma per ottemperare all'obbligo di pagamento, il contribuente può di sua iniziativa, regolarizzare la sua posizione pagando contestualmente:
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il tributo dovuto
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la sanzione ridotta articolata nelle seguenti ipotesi
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gli interessi moratori calcolati al tasso legale in relazione ai giorni di ritardato pagamento:
il tasso legale degli interessi passa dall' 1,25% per Decreto del Ministero Economia e Finanza del 13 dicembre 2021 "Modifica del saggio di interesse legale" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021) al 5% per Decreto del Ministero Economia e Finanza del 13 dicembre 2022 "Modifica del saggio degli interessi legali" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.292 del 15-12-2022)
Le ipotesi previste sono:
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entro i primi 14 giorni, dal 1° al 14° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta allo 0,1% della tassa per ogni giorno di ritardo (esempio: con 8 giorni di ritardo rispetto alla scadenza, la percentuale della sanzione sarà del 0,8% della tassa)
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dal 15° al 30° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta al 1,5% della tassa
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dal 31° al 90° giorno compreso, la sanzione ridotta ammonta al 1,67% della tassa
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dal 91° giorno e fino all'anno, la sanzione ridotta ammonta al 3,75% della tassa
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dal 366° al 730° giorno, la sanzione ridotta ammonta al 4,29% della tassa
- dal 731° giorno e fino alla notifica formale del contenzioso, la sanzione ridotta ammonta al 5% della tassa
Nota bene: a chiarimento di quanto sopra specificato il ravvedimento operoso si perfeziona soltanto nel caso in cui sussistono tutte le condizioni qui richiamate:
- non sia iniziata alcuna attività di accertamento della pubblica amministrazione (P.A.);
- il contribuente di sua spontanea volontà provveda a pagare;
- al momento del pagamento versi contestualmente la tassa, la sanzione ridotta sopra indicata e gli interessi moratori al tasso legale per i giorni di ritardo dalla scadenza.
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Il tasso degli interessi legali è del 5% per Decreto del Ministero Economia e Finanza del 13 dicembre 2022 "Modifica del saggio degli interessi legali" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.292 del 15-12-2022)
Non sono invece sanzionabili gli errori formali non incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa che non pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività di controllo ovvero, se l'autore provveda alla loro regolarizzazione presso l'ufficio regionale competente ai fini del compimento dei controlli.
5) Rateizzazioni
Rateizzazione delle sanzioni tributarie prima dell'iscrizione a ruolo.
La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 15 L.R. 18/02/2005 n. 31, come modificato dall'art. 6 L.R. 21/12/2007 n. 67 su richiesta del contribuente, persona fisica od organizzazione, può concedere, nell'ipotesi di disagiate condizioni economiche e di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione tributaria fino ad un massimo di trenta rate mensili.
La situazione di disagiate condizioni economiche e di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è quella in cui si trova il contribuente che è nell'impossibilità di pagare il debito in una unica soluzione ma che tuttavia è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.
La sussistenza di tale situazione dovrà comunque essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare.
La Regione ha inoltre stabilito, con propria deliberazione n. 38 del 28/01/2008 le modalità di concessione della rateazione ed i criteri per la definizione del numero delle rate in riferimento all'entità del debito e del reddito complessivo annuo per le persone fisiche e dell'entità del debitoper le organizzazioni. La rateazione non viene concessa qualora il debito totale sia pari o inferiore ad Euro 150,00 per le persone fisiche e ad Euro 3.000,00 per le organizzazioni, ai sensi dell'art. 15 L.R. 18/02/2005 n. 31. Se l'importo è superiore ad Euro 50.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione d'idonea garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
La richiesta di rateazione, da indirizzare alla Regione Toscana settore "Politiche fiscali e riscossione" Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze, deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo entro il termine, a pena di decadenza, di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo e/o sanzionatorio.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
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per le persone fisiche, copia dell'atto, copia di un documento di identità e copia della documentazione attestante il reddito annuo lordo complessivo, ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare del richiedente (scarica modello rateizzazione per le persone fisiche);
- per le organizzazioni, copia dell'atto, copia di un documento di identità del legale rappresentante (scarica modello rateizzazione per le organizzazioni).
In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscirtto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data di decadenza.
Le rate mensili in cui si dilazionerà il pagamento del debito scadono l'ultimo giorno di ogni mese. Sono fatte salve eventuali richieste di minor rateazione formulate dall'interessato.
Rateizzazione delle sanzioni tributarie iscritte a ruolo.
Si comunica che a decorrere dal 15/03/2008, ai sensi dell'art. 36 L. 28/02/2008 n. 31 di conversione del D.L. 31/12/2007 n. 248, l'ufficio competente per la concessione delle rateizzazioni delle cartelle di pagamento è l'Agente della riscossione che ha emesso la cartella. I contribuenti sono quindi invitati a rivolgersi all'Agente della riscossione competente per ogni chiarimento.
Riscossione coattiva.
Il mancato pagamento della sanzione prevista nell'avviso di accertamento ed irrogazione comporta l'iscrizione a ruolo del relativo debito. Il ruolo è consegnato al concessionario della riscossione, che provvede all'invio della cartella esattoriale e, in caso di ulteriore mancato pagamento, all'esecuzione forzata sui beni del debitore.
6) Ricorsi avverso atto di contestazione, avviso di accertamento e cartella esattoriale
A) una richiesta di revisione informale dell’atto o della cartella, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 19/12/2001 n. 61/R;
B) un ricorso/reclamo ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs 546/1992.
A) richiesta di revisione informale.
In caso di avvenuto pagamento del tributo e/o della sanzione, oppure di irregolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento del tributo e irrogazione delle sanzioni emessi a carico del debitore, il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto contestato, può inviare alla Regione Toscana - Direzione Programmazione e Bilancio - Settore Politiche Fiscali e Riscossione, via di Novoli n. 26 50127 Firenze a mezzo fax al numero 055 4383118, oppure a mezzo servizio postale, o tramite PEC regionetoscana@postacert.toscana.it, una richiesta di revisione informale, con l'eventuale documentazione allegata.
Qualora le eccezioni sollevate risultino fondate, l’ente provvederà in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 13 L.R. 18/02/2005 n. 31, al discarico della somma iscritta a ruolo dandone comunicazione all’interessato.
La presentazione della richiesta di revisione informale del ruolo non interrompe né sospende il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
B) Ricorso – Reclamo.
Il contribuente che ritenga di contestare l’atto in sede giurisdizionale, nelle controversie:
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di valore non superiore a € 50.000,00, deve proporre preventivamente nei confronti dell’ente una istanza reclamo/mediazione;
- di valore superiore a € 50.000,00 o per quelle il cui valore non è determinabile deve proporre direttamente ricorso giurisdizionale.
Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza della Regione Toscana. Infatti, nei casi previsti dall'art 17 bis del D.Lgs 546/92 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 - con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dalla Regione Toscana - Settore Politiche Fiscali e Riscossione (procedimento di mediazione tributaria) che si può concludere con l'accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e la Regione o, infine, con un diniego.
Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Atti che possono essere oggetto di Ricorso-Reclamo:
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avviso di accertamento/liquidazione;
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provvedimento che irroga le sanzioni;
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rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
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diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
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ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di Giustizia ;
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atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione e in tal caso la mediazione è di competenza dell'agente di riscossione a cui va notificato il ricorso-reclamo.
Il contribuente, una volta accertatosi che l'atto può essere oggetto di impugnazione, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto impugnato, tenendo conto della sospensione nel periodo feriale 1° agosto – 31 agosto, a pena di inammissibilità, deve proporre ricorso-reclamo .
A chi presentare il Ricorso-Reclamo:
Il contribuente che vuole contestare uno degli atti di cui al punto precedente emesso dalla Regione Toscana, ai sensi del D.Lgs. del 31/12/1992 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413" e successive modifiche ed integrazioni, deve proporre ricorso-reclamo nei confronti dell’ufficio regionale Settore Politiche Fiscali e Riscossione.
Qualora, invece, il contribuente voglia contestare un atto emesso dall’Agenzia Entrate Riscossione:
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se il ricorso è relativo ai vizi della cartella di pagamento, il ricorso deve essere proposto solo nei confronti dell'Agente della Riscossione;
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se il ricorso è relativo alla sola pretesa tributaria, il ricorso deve essere proposto nei confronti della Regione Toscana, Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
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se il ricorso è relativo sia ai vizi della cartella di pagamento che alla pretesa tributaria, il ricorso deve essere proposto sia nei confronti dell'Agente della Riscossione che ha emesso la cartella che nei confronti della Regione Toscana, Settore Politiche Fiscali e Riscossione.
Come presentare Ricorso-Reclamo nei confronti della Regione Toscana:
Per le controversie di valore fino a 3.000,00 Euro il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente. Nel caso in cui il valore della controversia sia superiore a 3.000,00 Euro il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (art. 12 e 18 del D.Lgs. n. 546/1992). E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 546/1992.
A partire dal 1° luglio 2019 è previsto l’obbligo di notificare il ricorso-reclamo tramite posta elettronica certificata e di costituirsi poi in giudizio in via telematica. Tale obbligo non sussiste, tuttavia, per il contribuente che decide di stare in giudizio senza l’assistenza tecnica nelle controversie di valore inferiore a € 3.000,00 il quale può procedere alla notifica dell’istanza reclamo/mediazione o del ricorso giurisdizionale, sia attraverso la posta elettronica certificata sia avvalendosi di una delle seguenti modalità:
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a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
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mediante consegna diretta al Protocollo generale della Regione Toscana - Giunta Regionale - Via di Novoli 26 – c.a.p. 50127 che ne rilascia ricevuta;
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direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo e sulla facciata esterna scrivere l'indirizzo della Regione Toscana Settore Politiche Fiscali e Riscossione, Via di Novoli 26 – 50127 Firenze).
Per le controversie di valore superiore a € 3.000,00 nelle quali vi è l’obbligo per il contribuente di farsi assistere da un professionista, il ricorso-reclamo deve essere notificato esclusivamente:
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mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it con le modalità di cui all'art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 - adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 - in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
- deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.
Il ricorso-reclamo dovrà contenere:
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Intestazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente ;
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i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
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residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
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il codice fiscale;
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indirizzo di posta elettronica certificata;
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l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;
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il valore della controversia (che non dovrà essere superiore ad € 50.000 affinché possa essere esperita la fase del reclamo-mediazione; nel valore non rilevano eventuali somme a titolo di sanzioni e interessi);
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i motivi;
Al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.
1. Istanza reclamo/mediazione
Il contribuente che intenda contestare l’atto con valore inferiore a € 50.000,00, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, a pena di inammissibilità, deve trasmettere un’istanza reclamo /mediazione con l'eventuale documentazione allegata (intestata alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente), alla Regione Toscana - Direzione Programmazione e Bilancio - Settore Politiche Fiscali e Riscossione, via di Novoli n. 26 50127 Firenze a mezzo fax al numero 055 4383118, oppure a mezzo servizio postale, o tramite PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Successivamente alla notifica dell’istanza mediazione/reclamo ai sensi dell’art. 17bis del D.Lgs. 546/1992, la Regione Toscana ha 90 giorni (da calcolarsi dal giorno in cui l’istanza viene notificata all'ufficio regionale) per esperire la fase istruttoria, durante la quale il contribuente può essere invitato al contraddittorio per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere a un accordo di mediazione.
Il procedimento reclamo-mediazione può concludersi con:
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l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
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l'accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la dilazione);
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il provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
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nessuna risposta da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.
Nel caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa, decorsi 90 gg senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata accolta la mediazione, il contribuente ha l'onere di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 546/1992.
Durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché quelli per la costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente.
Costi
In caso di costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente al ricorso-reclamo si applica il contributo unificato tributario (che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l’imposta di bollo).
L’importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite il quale deve essere obbligatoriamente dichiarato nelle conclusione del ricorso-reclamo. Se nel ricorso-reclamo manca la dichiarazione della lite, il contributo unificato tributario è pari all’importo maggiore (€ 1.500,00).
Per valore di lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Se la controversia riguarda solo l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato a € 120,00.
Costituzione in giudizio
Trascorsi i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza reclamo/mediazione all’ente, il contribuente, qualora decida di proseguire la causa, deve costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni.
La costituzione in giudizio si effettua depositando (solo per il contribuente che sta in giudizio senza l’assistenza tecnica nelle controversie di valore inferiore a € 3.000,00) o trasmettendo telematicamente tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all'ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.
All'atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia.
2. Ricorso giurisdizionale
Il contribuente che intenda contestare l’atto con valore superiore a € 50.000,00 o il cui valore non sia determinabile, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, a pena di inammissibilità, deve trasmettere un ricorso (intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente) alla Regione Toscana - Direzione Programmazione e Bilancio - Settore Politiche Fiscali e Riscossione, via di Novoli n. 26 50127 Firenze a mezzo fax al numero 055 4383118, oppure a mezzo servizio postale, o tramite PEC regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso alla Regione Toscana, dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, depositando in via telematica gli atti e documenti del processo utilizzando il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) al quale si può accedere dal Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria. gov.it).
All'atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia con il pagamento del contributo unificato tributario.
7) Decadenza e prescrizione
L'atto con cui la Regione accerta la violazione di norme tributarie ed irroga le relative sanzioni deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ad eccezione della tassa automobilistica regionale, per la quale l'accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il diritto alla riscossione della somme dovute e delle sanzioni irrogate si prescrive nel termine di 5 anni.