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Normativa di riferimento

I fondamenti normativi del federalismo fiscale e la loro evoluzione in Toscana attraverso la legge regionale 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali".

  Fondamenti normativi

I principali riferimenti normativi dei contenuti, modalità e tempi del processo che presiede alla realizzazione del federalismo fiscale nel nostro paese, sono due momenti legislativi fondamentali del nostro ordinamento:

- la riforma del Titolo V della Costituzione attraverso la legge costituzionale n. 3/2001 che modifica in modo significativo l'art. 119 (detta riforma federalista del titolo V);

- la legge n. 42 del 5 maggio 2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" (detta legge delega n. 42/2009), che ha delegato il Governo ad attuare il federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, attraverso l'emanazione di una serie di decreti legislativi il primo dei quali è stato il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010 in materia di federalismo demaniale.
La realizzaziome del federalismo passa dunque dal processo di attuazione della legge delega n. 42/2009: l'adozione di decreti legislativi riferiti ciascuno a specifiche disposizioni della legge delega.

- successivamente la legge di stabilità 2011 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge n. 220 del 13 dicembre 2010) ha stabilito alcune importanti norme che regolano la gestione della finanza pubblica nei rapporti tra la Regione e gli enti locali. In particolare si tratta dei commi 138, 138 bis, 140 e 142 della legge:

a) la Regione può autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo contestualmente, e per lo stesso importo, a rideterminare il proprio obiettivo programmatico (commma 138)
b) la Regione può definire criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto con le autonomie locali (comma 138 bis)
c)  gli enti locali devono dichiarare alla propria Regione, ad ANCI e ad UPI, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, e successivamente, entro il termine del 31 ottobre, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (comma 140)
d) la Regione può, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 141)
e) la Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno e successivamente comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine del 31 ottobre 2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (comma 142);
 

La legge regionale "Norme sul sistema delle autonomie locali"

A fine 2011 la Regione Toscana con la legge regionale n. 68 del 27 dicembre "Norme sul sistema delle autonomie locali", ha riformato, in applicazione delle norme nazionali, il proprio sistema di autonomie locali e programmato il percorso di razionalizzazione e semplificazione della finanza pubblica regionale del nuovo modello amministrativo, che si contraddistingue  in particolare per l'estinzione delle Comunità montane e la creazione delle Unioni di Comuni.
Si tratta di una legge quadro regionale che si incardina nel processo del federalismo fiscale, nella quale le norme cardine riguardano la cooperazione finanziaria, il patto di stabilità territoriale, la cooperazione per l'accertamento di tributi regionali e per il contrasto all'evasione, le norme per l'esercizio associato di funzioni (mediante convenzione, mediante Unione di comuni, esercizio associato di funzioni fondamentali), le Unioni di Comuni a disciplina differenziata, la fusione di Comuni, politiche per i territori (territori disagiati, territori montani e insulari, premialità per le buone pratiche).

Riforma del Titolo V della Costituzione: modifica dell'art. 119

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con la legge costituzionale n. 3/2001, la disciplina in materia di federalismo fiscale e  le relazioni tra i diversi livelli di governo sono state profondamente modificate. In particolare la modifica dell'articolo 119 del Titolo V della Costituzione, concernente  "Le Regioni, le Province, i Comuni", ha disegnato il nuovo modello di finanza degli enti territoriali.
Attraverso i principi fondamentali del nuovo testo dell'articolo 119 si supera il sistema di finanza regionale e locale derivata, improntato a meccanismi di trasferimento, in cui le risorse finanziarie di Regioni ed enti locali derivano in misura significativa dallo Stato: i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le  Regioni hanno risorse autonome e stabiliscono e applicano tributi propri, oltre a disporre di compartecipazioni del gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio.

Legge n. 42 del 5 maggio 2009: delega al Governo in materia di federalismo fiscale

La legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 stabilisce i principi generali del federalismo fiscale da attuare con l'emanazione di una serie di decreti legislativi;  rappresenta quindi  la legge guida del processo legislativo che presiede all'attuazione del federalismo, attraverso quelli che possono essere indicati come i suoi contenuti più significativi.
La legge delega stabilisce un regime transitorio da adottare nel periodo di esercizio della delega attuativa da parte del Governo, la quale scade nel maggio 2011 (5 anni a decorrere dalla legge 42).  Stante la necessità di proprogare i tempi di attuazione, è stata presentato al Parlamento un disegno di legge che proroga la scadenza al novembre 2011.
La legge n. 42/2009 prevede inltre che siano creati specifici organi per l'attuazione ed il coordinamento del processo di federalismo fiscale:
- l'istituzione (art. 3) della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e, al fine di assicurare il raccordo con le Regioni e gli altri Enti locali,  il Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali;
- l'istituzione (art. 4) della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;
- l'istituzione (art. 5) della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, è composta dalla Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
 

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Aggiornato al:
14.10.2019
Article ID:
285480

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