Normativa
inquinamento acustico da rete viaria
Normativa
Normativa europea
La Direttiva 2002/49/CE ”relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale”, Direttiva END (Environmental Noise Directive), stabilisce regole comuni a livello europeo al fine di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi del rumore prodotto dalle principali sorgenti (strade, ferrovie, areoporti e industrie). Individua nella mappatura acustica e nel piano di azione i principali strumenti di diagnosi dei livelli di esposizione della popolazione e di prevenzione e di riduzione del rumore, favorendone l’informazione e la partecipazione del pubblico. Prevede l’utilizzo dei descrittori acustici comuni Lden (day-evening-night level) ed Lnight (night level) nella determinazione dei livelli di rumorosità.
In Italia la Direttiva END è stata recepita con il DLgs. n. 194/2005 “Adempimenti direttiva comunitaria sul rumore ambientale 2002/49/CE” .
Normativa nazionale
Il DLgs. n. 194/2005 “Adempimenti direttiva comunitaria sul rumore ambientale 2002/49/CE” definisce competenze e procedure per l’elaborazione di mappature acustiche, piani di azione e per assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico. Attualmente è in corso la quarta fase di attuazione della END che prevede l’aggiornamento ogni cinque anni delle mappature acustiche e dei piani di azione.
La Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia
di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, definisce le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni e specifica le rispettive funzioni a livello normativo, amministrativo e di pianificazione acustica.
Il DM del 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” specifica i criteri per stabilire l’ordine di priorità degli interventi, gli obiettivi dell’attività di risanamento e gli obblighi a carico degli enti gestori, fissando in quindici anni il termine per l’attuazione dei piani.
Il D.P.R. n. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento del rumore relativo alle infrastrutture stradali. Definisce in particolare i valori limite di immissione sia per le infrastrutture stradali esistenti sia per quelle di nuova realizzazione.
Normativa regionale
La L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” definisce in ambito regionale il quadro di competenze e le procedure necessarie per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di inquinamento acustico. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale (Art.1 comma 4).
Il R.R. n. 2/R del 08/01/2014 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n.89” definisce in particolare la disciplina di dettaglio per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica (PCCA) e dei piani comunali di risanamento acustico (PCRA).
Con DGR n. 490 del 16/6/2014 sono state approvate le Linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico.