Esposti
inquinamento acustico da rete viaria
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Gestione degli esposti per rumore da infrastrutture di trasporto
La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, nello stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, attribuisce ai Comuni (o alle Province nel caso di ambiti territoriali comprendenti più Comuni) la competenza delle attività di controllo in materia di rumore (L. 447/95, art. 6, comma 1, lettera g).
L’art. 14 della Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i. ribadisce che le funzioni di controllo previste dalla normativa nazionale sono esercitate dai Comuni avvalendosi, per le rispettive competenze, dell’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), nonché delle Aziende Unità Sanitaria Locale (AUSL) secondo quanto stabilito dalla DGR n. 856 del 21/10/2013.
La Regione Toscana, con DGR 490 del 16/6/2014, ha approvato le “Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL (Allegato A)”.
Come presentare un esposto per rumore da infrastrutture di trasporto
Per segnalare problematiche relative al rumore proveniente da infrastrutture di trasporto, è possibile rivolgersi al Comune territorialmente competente utilizzando il modulo esposti sotto riportato (Allegato 1 alla DGR n. 490 del 16/06/2014), che deve contenere tutte le informazioni utili di dettaglio per caratterizzare la sorgente e il ricettore disturbato: la localizzazione dell’edificio/edifici disturbati, il tipo di edificio (abitativo, scuola, struttura sanitaria ecc.), la tipologia di sorgente, la distanza del disturbato dalla sorgente, ecc..
- Modulo esposti