Guida alla tassa automobilistica

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Chi deve pagare la tassa automobilistica

Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica i residenti nella Regione Toscana che, all'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa, risultano proprietari di veicoli o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (ai sensi dell'articolo 7, comma 2, 2 bis e ter, della L.99/2009).
Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le stesse regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione.

Veicoli con diritto a riduzioni

1) È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

2) Altre riduzioni, come da tabella.

Come e dove si paga

La tassa automobilistica regionale, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del decreto legislativo 217/2017, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" come modificato dal decreto legge 76 del 16 luglio 2020, può essere versata tramite:

- la piattaforma regionale dei pagamenti IRIS

- i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito PAGOPA, e le reti ad essi aderenti (es. Delegazioni ACI, Tabaccherie, Studi di consulenza, Uffici Postali, etc).

Si precisa che gli eventuali costi di transazione sono stabiliti dal gestore del circuito.

Veicoli nuovi: primo pagamento

Il primo bollo deve essere pagato entro il mese di immatricolazione.
Quando l’immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, si può effettuare il pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo, senza sanzioni e interessi.

Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese sia un sabato o un festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.

Per la determinazione della corretta periodicità tributaria, è possibile consultare il tariffario


Veicoli usati: primo pagamento

Per i veicoli usati, l'acquirente dovrà procedere al pagamento del proprio bollo solo se l'acquisto del veicolo avviene nel mese di decorrenza tributaria; se esiste già un bollo pagato, l'acquirente dovrà effettuare il suo primo versamento collegandosi alla scadenza già definita per il veicolo.

Esempi:

  • veicolo con bollo in scadenza a dicembre 2024, acquistato a novembre 2024, il nuovo proprietario dovrà pagare il suo primo bollo entro il 31 gennaio 2025;
  • veicolo con bollo in scadenza a dicembre 2024, acquistato il 15 gennaio 2025, il nuovo proprietario dovrà pagare il suo primo bollo entro il 31 gennaio 2025;
  • veicolo con bollo in scadenza a dicembre 2024, acquistato il 25 gennaio 2025, il nuovo proprietario dovrà pagare il suo primo bollo entro il 31 gennaio 2025;

Per i veicoli usati, acquistati dai rivenditori che li abbiamo precedentemente messi in regime di sospensione, valgono le stesse regole dei veicoli di nuova immatricolazione, fatto salvo il caso in cui la periodicità tributaria risulti già precedentemente pagata.

Esempi:

  • veicolo con bollo in scadenza a dicembre 2024, acquistato a ottobre 2024 da rivenditore autorizzato che ha beneficiato della sospensione e rivenduto il 25 novembre 2024, il nuovo proprietario dovrà pagare il suo primo bollo entro il 31 gennaio 2025;
  • veicolo con bollo in scadenza a dicembre 2024, acquistato a novembre 2024 da rivenditore autorizzato che ha beneficiato della sospensione e rivenduto il 15 febbraio 2025, il nuovo proprietario dovrà pagare il suo primo bollo entro il 28 febbraio 2025;
  • veicolo con bollo in scadenza a dicembre 2024, acquistato a novembre 2024 da rivenditore autorizzato che ha beneficiato della sospensione e rivenduto il 25 febbraio 2025, il nuovo proprietario dovrà pagare il suo primo bollo entro il 31 marzo 2025.

Tassa per i ciclomotori e i quadricicli

Sono tenuti a pagare la tassa d circolazione i residenti nella Regione Toscana che risultano proprietari di ciclomotori (veicoli fino a 50 cc di cilindrata) o di quadricicli (di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 5 aprile 1994). L’importo della tassa di circolazione è pari a €23,12 per i ciclomotori e €57,75 per i quadricicli leggeri.


La tassa può essere versata in qualsiasi momento dell'anno senza l'applicazione di sanzioni purché il versamento venga effettuato prima della messa in circolazione. Qualora, infatti, il mezzo non venga utilizzato, nessuna tassa è dovuta. La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a ciclomotori e quadricicli leggeri costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria.


Le infrazioni di pagamento sono verificate dagli Organi di Polizia. In questo caso, la mancata esibizione del versamento effettuato comporta l'irrogazione di sanzioni.


Reiscrizione al P.R.A. dei veicoli radiati

Autorizzazione al pagamento forfettario delle ultime tre annualità di tasse automobilistiche.

Qualora si debba procedere alla reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico di un autoveicolo o di un motoveicolo radiato d'ufficio, sulla base dell'articolo 18 comma 1 della L.289/2002, è necessario procedere al pagamento della tassa automobilistica relativa al triennio precedente all'anno nel quale essa viene richiesta, maggiorata del 50%.
Per determinare l'importo del suddetto versamento, è necessario scaricare il modello R, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo agli Uffici Regionali, corredandolo degli allegati in esso richiesti. (mail tasseauto@regione.toscana.it - PEC regionetoscana@postacert.toscana.it).

N.B.: la reiscrizione senza reimmatricolazione di un veicolo al Pubblico Registro Automobilistico presuppone il possesso da parte del soggetto interessato dei documenti e delle targhe originali in quanto il veicolo, una volta reiscritto, circolerà con le suddette targhe. Qualora l'interessato si trovi in una diversa situazione è invece necessaria la reimmatricolazione del mezzo da effettuarsi presso il competente ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile).

Targhe prova

Sono tenuti a pagare la tassa per le targhe prova i rivenditori residenti nella Regione Toscana, per permettere la circolazione su strada di veicoli che in assenza delle stesse non potrebbero circolare, in seguito a particolari esigenze (prove tecniche, collaudi, dimostrazioni, trasferimenti). La tassa è fissa per anno solare e va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno. A seguire gli importi.

TARGHE PROVA 12 MESI
Autoveicoli 239,11
Ciclomotori 23,12
Motoveicoli 35,87

 

Perdita di possesso del veicolo per furto, demolizione o esportazione all'estero

L'intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nelle seguenti ipotesi:

  1. perdita di possesso del veicolo per furto regolarmente denunciato;
  2. demolizione del veicolo certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  3. cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato.

Gli effetti di quanto sopra decorrono dalla periodicità tributaria in essere al momento dell’evento, a condizione che l’evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo.

Nelle suddette ipotesi, limitatamente ai punti 1 e 2, qualora l'evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo, è ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata.

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Aggiornato al:
08.01.2025
Article ID:
67566