Esenzioni bollo auto

Novità su alcuni veicoli (27 dicembre 2022). Presentazione richiesta esenzione anche tramite pec. Esenzione per disabili, per organizzazioni di volontariato, per i veicoli per trasporto specifico (Onlus), per i veicoli destinati al servizio antincendio, per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati. Tutti i dettagli sui requisiti e come presentare la richiesta

In evidenza

 

Sono esenti dal pagamento del bollo auto (tassa automobilistica):

1) i veicoli adattati per la guida o il trasporto delle persone disabili ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) della legge regionale 22 settembre 2003 n. 49. Gli adattamenti per la guida devono essere prescritti dalle preposte Commissioni Mediche ed annotati sulla patente speciale. Tutti gli adattamenti, sia quelli per la guida che per il trasporto del disabile, devono risultare sulla carta di circolazione del veicolo.

2) i veicoli di cui all’ dell'articolo 5 comma 1 della legge regionale 22 settembre 2003 n. 49: non vedenti o ipovedenti gravi, soggetti affetti da sordità, invalidi con handicap psichico o mentale a cui è stata concessa l’indennità di accompagnamento, soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o invalidi gravi con grave limitazione della capacità di deambulazione.

Nei casi di cui al punto 1) e 2), l'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo di proprietà del disabile o della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

3) gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). Se tali veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 29,82 (autoveicoli) e € 11,93 (motoveicoli).

4) i veicoli delle organizzazione di volontariato, i veicoli per trasporto specifico, i veicoli destinati al servizio antincendio come previsto dalla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49.

5) i veicoli consegnati ai rivenditori autorizzati ai fini della loro vendita

Vai al dettaglio:

Esenzione per disabili.

Le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle persone disabili sono disciplinate dalla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 e succ.mod."Norme in materia di tasse automobilistiche regionali", capo II artt. n.3, 4 e 5.

Soggetti beneficiari.

L'esenzione spetta alla persona disabile o alla persona di cui il disabile risulta fiscalmente a carico, a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Si definisce fiscalmente a carico il soggetto con reddito complessivo annuo inferiore o uguale a euro 2.840,51. (A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito è elevato a euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni)

I beneficiari dell'esenzione comunicano alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni.

L'omessa comunicazione inerente variazioni di natura soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo, degli interessi se dovuti e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La comunicazione tardiva inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo, degli interessi se dovuti e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa.
Nel caso la violazione sia compiuta da più eredi, ciascuno di essi soggiace alla sanzione disposta ai sensi dell’art. 5 della L. 689/1981.

Per comunicare la chiusura dell'esenzione dovrà esser utilizzato il modello E5, avvalendosi di una tra le seguenti modalità di trasmissione:

Si ricorda che il modulo non correttamente compilato in ogni sua parte e privo della documentazione richiesta non potrà essere accolto.

Disabilità.
Il beneficio fiscale spetta nel caso in cui sia riconosciuta da una Commissione Medica Pubblica una delle seguenti disabilità:

a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria.  Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida.

b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;

c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138;

d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla legge 26 maggio 1970, n. 381;

e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Nota bene: il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, ad esclusione dei soggetti minorenni.

Veicoli agevolabili.
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà di persone disabili, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della L. 99/2009. L'esenzione può esser riconosciuta per un solo veicolo.

Possono accedere all’esenzione dal pagamento del bollo auto i seguenti veicoli ai sensi dell’art. 53 comma 1 (lettera b, c ed f) e dell’art. 54 comma 1 (lettera a, c ed f) del “Nuovo codice della strada” D.Lgs 285/1992 di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. se alimentati a benzina o ibrido, di cilindrata non superiore a 2.800 c.c. se alimentati a gasolio o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico:

  • autovetture
  • autoveicoli per trasporto promiscuo
  • autoveicoli per trasporti specifici
  • motocarrozzette
  • motoveicoli per il trasporto promiscuo
  • motoveicoli per trasporti specifici
  • veicoli per uso di invalidi con le caratteristiche di cui all'art. 196 del D.P.R. n. 485/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" (velocipedi con motore ausiliario, motocicli leggeri, motocarrozzette leggere).

Nota bene: per i non vedenti e i sordi l'esenzione spetta solo per autovetture e autoveicoli, non per motoveicoli.

Istanza di esenzione.
L'istanza di esenzione deve esser presentata entro 180 giorni dalla scadenza del termine
ordinario
per il versamento della relativa tassa automobilistica, utilizzando il Modello E1 o il Modello E2.

Tale istanza può esser presentata avvalendosi di una tra le seguenti modalità di trasmissione:

Documentazione da allegare.
All'istanza, debitamente compilata, deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 49/2003.
L'istanza deve esser sottoscritta con firma in calce e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

  • Modello E1, da sottoscrivere esclusivamente da parte del diversamente abile unico o primo intestatario dell'autoveicolo.
  • Modello E2 , da sottoscrivere esclusivamente da parte dell'unico o primo intestatario del veicolo che ha il soggetto diversamente abile fiscalmente a carico.

Nel caso in cui il soggetto diventi residente toscano per trasferimento da altra regione e risulti beneficiario di un'esenzione in favore di persone disabili rilasciata dall' altra regione, può presentare l'istanza entro un anno dal trasferimento di residenza in Regione Toscana, utilizzando sempre i modelli E1 o E2.

Istanza di trasferimento.
Nel caso di trasferimento di proprietà, cessazione dalla circolazione o perdita di possesso per furto del veicolo già in esenzione, il beneficiario può chiedere il trasferimento dell'agevolazione su altro veicolo di sua proprietà o di cui sia utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, sia esso nuovo o usato, nel termine di 180 giorni da uno degli eventi sopra menzionati, utilizzando il Modello E3 o il Modello E4.

Tale istanza può esser presentata avvalendosi di una tra le seguenti modalità di trasmissione:

All'istanza, debitamente compilata, deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 49/2003.
L'istanza deve esser sottoscritta con firma in calce e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante

  • Modello E3, da sottoscrivere esclusivamente da parte del diversamente abile unico o primo intestatario dell'autoveicolo
  • Modello E4, da sottoscrivere esclusivamente da parte dell'unico o primo intestatario del veicolo che ha il soggetto diversamente abile fiscalmente a carico.

Documentazione da allegare.
a) fotocopia della carta di circolazione del veicolo da esentare;
b) nel caso di veicolo non intestato al disabile, copia della documentazione che attesti che quest'ultimo è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo;
c) copia del verbale di accertamento sanitario rilasciato da una Commissione Medica Pubblica;
d) nel caso di veicolo adattato nei comandi guida, in funzione di disabilità motoria, fotocopia della patente di guida speciale da cui risulta la prescrizione di guida con adattamenti;
e) in caso di richiesta a seguito di ingresso in Regione dovuto al trasferimento di residenza, è necessario allegare copia del provvedimento di accoglimento dell'esenzione da parte della Regione di provenienza.

In evidenza:
Il diritto all'esenzione spetta qualora vi sia una sovrapposizione temporale di proprietà di entrambi i veicoli per un massimo di 30 giorni.

Nel caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui alle lettera b), è possibile procedere ad autocertificare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 445/2000 "Testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la qualità di "fiscalmente a carico" riferita al disabile, nel caso di veicolo intestato ad altro soggetto.
Scarica Modello autocertificazione carichi fiscali.

Esenzione per soggetti minori trapiantati

Le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica a favore dei soggetti minori che hanno subito un trapianto sono disciplinate dalla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 e succ.mod."Norme in materia di tasse automobilistiche regionali", capo II artt. n. 3, 4 e 5.

Soggetti beneficiari
L'esenzione spetta ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale o al tutore di cui il minore risulta fiscalmente a carico  a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del trapiantato. Si definisce fiscalmente a carico il soggetto con reddito complessivo annuo inferiore o uguale a euro 2.840,51. (A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito è elevato a euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni)

I beneficiari dell'esenzione comunicano alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni.

L'omessa comunicazione inerente variazioni di natura soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo, degli interessi se dovuti e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La comunicazione tardiva inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo, degli interessi se dovuti e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa.
Nel caso la violazione sia compiuta da più eredi, ciascuno di essi soggiace alla sanzione disposta ai sensi dell’art. 5 della L. 689/1981.


Per comunicare la chiusura dell'esenzione può esser utilizzato l'allegato Modello E8, inviandolo attraverso uno dei sotto riportati canali:

Requisiti
Il beneficio fiscale spetta nel caso in cui il minore abbia ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche e permane sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore trapiantato.

Veicoli agevolabili
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti al trasporto dei minori trapiantati. L'esenzione può esser riconosciuta per un solo veicolo di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.
Possono accedere all’esenzione dal pagamento del bollo auto i seguenti veicoli ai sensi dell’art. 53 comma 1 (lettera b, c ed f) e dell’art. 54 comma 1 (lettera a, c ed f) del “Nuovo codice della strada” D.Lgs 285/1992 di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. se alimentati a benzina o ibrido, di cilindrata non superiore a 2.800 c.c. se alimentati a gasolio o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico:
    • autovetture
    • autoveicoli per trasporto promiscuo
    • autoveicoli per trasporti specifici
    • motocarrozzette
    • motoveicoli per il trasporto promiscuo
    • motoveicoli per trasporti specifici

Istanza di esenzione
L'istanza di esenzione deve esser presentata entro 180 giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica, utilizzando il Modello E1 o il Modello E2.

Tale istanza può esser presentata avvalendosi di una tra le seguenti modalità di trasmissione:

All'istanza, debitamente compilata, deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 49/2003.
L'istanza deve esser sottoscritta con firma in calce e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Nel caso in cui il soggetto diventi residente toscano per trasferimento da altra regione e risulti beneficiario di un'esenzione in favore di minori trapiantati rilasciata dall' altra regione, può presentare l'istanza entro un anno dal trasferimento di residenza in Regione Toscana, utilizzando sempre il Modello E6.

Istanza di trasferimento
Nel caso di trasferimento di proprietà, cessazione dalla circolazione o perdita di possesso per furto del veicolo già in esenzione, il beneficiario può chiedere il trasferimento dell'agevolazione su altro veicolo, sia esso nuovo o usato, nel termine di 180 giorni da uno degli eventi sopra menzionati, utilizzando il Modello E7, inviandolo tramite:

All'istanza, debitamente compilata, deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 49/2003.
L'istanza deve esser sottoscritta con firma in calce e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante

Documentazione da allegare
a) fotocopia della carta di circolazione del veicolo da esentare;
b) copia della documentazione che attesti che il minore trapiantato sia fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo;
c) copia della documentazione sanitaria relativa al trapianto;
d) in caso di richiesta a seguito di ingresso in Regione dovuto al trasferimento di residenza, è necessario allegare copia del provvedimento di accoglimento dell'esenzione da parte della Regione di provenienza.

In evidenza: Nel caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui alle lettera b), è possibile procedere ad autocertificare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 "Testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" , la qualità di "fiscalmente a carico" riferita al minore trapiantato, nel caso di veicolo intestato ad altro soggetto:

Esenzione per organizzazioni di volontariato

Le esenzioni dei veicoli di proprietà delle Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 e succ. mod., art.6.

Soggetti beneficiari e veicoli agevolabili
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto o automediche, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale di cui alla L.R. 28/1993 o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della L. 99/2009.

Istanza di esenzione
La domanda di esenzione può esser presentata avvalendosi di una tra le seguenti modalità di trasmissione:

La richiesta di esenzione dovrà contenere (come allegato a parte ovvero in calce alla domanda medesima) anche una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione), nella quale si attesta che l'Organizzazione è iscritta nel registro del volontariato della Toscana con indicazione degli estremi dell'atto di iscrizione nonché l'attestazione che i mezzi esentabili sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.

Documentazione da presentare
In allegato alla domanda dovrà essere prodotta copia del libretto di circolazione dei veicoli di cui si richiede l'esenzione.

Decorrenza dell'esenzione
L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza.

Esenzione per i veicoli per trasporto specifico (Onlus)

L'esenzione di tali veicoli è disciplinata dalla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (e successive modificazioni), art. 7.

Soggetti beneficiari e veicoli agevolabili
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte nell'anagrafe delle Onlus, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali, o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della L. 99/2009.

Istanza di esenzione
La domanda di esenzione può esser presentata avvalendosi di una tra le seguenti modalità di trasmissione:

La richiesta di esenzione dovrà contenere (come allegato a parte ovvero in calce alla domanda medesima) anche una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione), nella quale si attesta che l'Organizzazione ha presentato domanda di iscrizione all' Anagrafe Unica delle Onlus, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia 18 luglio 2003 n. 266, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, con indicazione della data di presentazione della domanda.

Documentazione da presentare
In allegato alla domanda dovrà essere prodotta copia del libretto di circolazione dei veicoli di cui si richiede l'esenzione.

Decorrenza dell'esenzione
L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza.

Esenzione per i veicoli destinati al servizio antincendio

L'esenzione di tali veicoli è disciplinata dalla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (e successive modificazioni).

Soggetti beneficiari
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente
destinati al servizio di estinzione degli incendi
, individuati dai piani operativi annuali provinciali
dell'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74, comma 6, della legge regionale 21
marzo 2000, n. 39
(legge forestale della Toscana), di proprietà o  utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della L. 99/2009:
a) dei Comuni, delle Unioni di comuni, delle Province, degli Enti parco regionali e nazionali;
b) delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 28/1993;
c) delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte nell'anagrafe delle
ONLUS.

Documentazione da presentare
La domanda di esenzione può esser presentata avvalendosi di una tra le seguenti modalità di trasmissione:

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta copia del libretto di circolazione dei veicoli di cui si richiede l'esenzione.

Decorrenza dell'esenzione
L'esenzione decorre dall'anno tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza di esenzione.

 

Esenzione per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto della L.R. 37/2022, non sarà più necessario spedire l'elenco dei veicoli consegnati per la rivendita (c.d. “RIVENDI”), in quanto la formalità di minivoltura verrà acquisita direttamente dal PRA e sarà sufficiente per ottenere il riconoscimento automatico della sospensione. Parimenti, le formalità di vendita o di radiazione (per rottamazione o esportazione) saranno acquisite dal PRA e automaticamente interromperanno la sospensione precedentemente aperta.

Si precisa che la minivoltura deve essere registrata al PRA entro il mese successivo al quadrimestre con scadenza ad aprile, agosto e dicembre dopo l'acquisto (come disposto dall'articolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982).

A titolo esemplificativo:
    • un veicolo acquistato nel primo quadrimestre dell'anno deve essere registrato al PRA entro il 31 maggio del medesimo anno;
    • un veicolo acquistato nel secondo quadrimestre dell'anno deve essere registrato al PRA entro il 30 settembre del medesimo anno;
    • un veicolo acquistato nel terzo quadrimestre dell'anno deve essere registrato al PRA entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Qualora i suddetti termini ricadano in un giorno festivo, il termine per l'adempimento è spostato al  primo giorno feriale successivo .

Si precisa, altresì, che se i suddetti termini non fossero rispettati, il regime di sospensione verrà riconosciuto a decorrere dal periodo tributario successivo alla data di presentazione al PRA della minivoltura.

Tenuto conto di quanto sopra, per beneficiare del regime di sospensione, si ricorda in particolare che:
- per i veicoli facenti parte dei beni strumentali è necessario trascrivere al PRA una nuova formalità di minivoltura all’azienda stessa: con questa operazione, il veicolo cessa di essere un bene strumentale dell’azienda e viene destinato alla vendita, con il relativo beneficio della sospensione;
- per i veicoli acquisiti in prima immatricolazione, nel mese di scadenza, per attivare la sospensione nel caso in cui ancora i mezzi non siano già stati venduti, è necessaria la trascrizione della minivoltura all’azienda stessa;
- per i veicoli concessi a noleggio o in leasing, nel momento in cui il veicolo viene restituito e si
chiude il relativo contratto, è necessaria la trascrizione della minivoltura all’azienda stessa;
- per i veicoli acquisiti a noleggio o in leasing, non è prevista l’agevolazione.

Nel caso di vendita già trascritta al PRA ma successivamente annullata per rientro in possesso del veicolo da parte del venditore, si invita a segnalare tale evento allo scrivente Ufficio, indicando la targa per la quale il passaggio di proprietà non si è effettivamente concretizzato, così da consentire la verifica della riapertura della sospensione, evitando così di trascrivere nuovamente una minivoltura.

Sempre con decorrenza 1° gennaio 2023, per i veicoli di cui all'articolo 8, comma 2 bis della L.R. 49/2003, è abrogato l'obbligo di corrispondere il diritto fisso di € 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita.

 

Per qualsiasi informazione scrivere a sospensionirivenditori@regione.toscana.it

 

 

 

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Aggiornato al:
07.02.2024
Article ID:
67557