Ottenere il rimborso del bollo auto

Il rimborso può essere chiesto nei seguenti casi:

  • versamento "duplice o reiterato": effettuato più di una volta per lo stesso veicolo e per lo stesso periodo tributario;
  • versamento eccedente: per un importo superiore a quello previsto dalla normativa in relazione al veicolo ed al periodo tributario;
  • versamento su targa errata: a causa di errore targa al momento del pagamento;
  • versamento dovuto ad altra regione: per periodi tributari non di competenza della Regione Toscana;
  • versamento non dovuto: a causa di interruzione dell'obbligo tributario, come ad esempio perdita di possesso per furto, sequestro, vendita, sospensione rivenditori, esenzione ecc.

Si precisa che:

  • nel caso in cui nel mese di decorrenza avvenga sia il passaggio di proprietà sia il versamento del tributo, e quest'ultimo sia stato effettuato in pari data o in data antecedente al citato passaggio dal soggetto non più proprietario, l'istanza di rimborso dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di disinteresse (Modello B2), compilata e sottoscritta dalla parte acquirente che, ai sensi della normativa, è il soggetto obbligato al pagamento della tassa.
  • in caso di decesso del beneficiario del rimborso, l'istanza presentata dall'erede deve essere corredata dalla dichiarazione di disinteresse eredi (Modello B3), compilata e sottoscritta da tutti gli altri eredi.

E’ importante sapere che

  • il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di pagamento (legge regionale 31/2005 articolo 21 comma 3)
     
  • il conto corrente bancario o postale su cui deve avvenire il rimborso indicato nell’istanza deve esser intestato o cointestato al richiedente del rimborso
     
  • non sono rimborsabili somme per importi inferiori o pari ad € 12,00 per ogni anno d’imposta  (L.R. 31/2005 articolo 21 comma 4)
     
  • il tributo continua ad essere dovuto per l'intero periodo tributario anche nei casi di
  1. furto regolarmente denunciato,
  2. demolizione del veicolo ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22
  3. cessazione della circolazione per esportazione all'estero 

qualora questi eventi avvengano oltre l'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa auto.

  • essendo il periodo tributario non frazionabile, non sono possibili rimborsi parziali per la parte di tributo relativa ai mesi non goduti a causa di un evento interruttivo dell'obbligo tributario.


L'istanza di rimborso (modello B rimborso), unitamente all'eventuale modello B2 o B3, può esser trasmessa avvalendosi di una tra le seguenti modalità:

La documentazione da allegare è la seguente:

  • fotocopia della carta di circolazione;
  • originale e fotocopia della ricevuta di versamento della tassa automobilistica di cui si chiede il rimborso e, in caso di versamento duplice o reiterato, originale e fotocopia dei versamenti effettuati su medesima periodicità tributaria;
  • fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o del rappresentante (nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica)

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Aggiornato al:
12.01.2024
Article ID:
67890