Domande frequenti PSR 2014-2020

Domande frequenti sul bando "Pacchetto giovani"

Al fine di semplificare la lettura del bando pacchetto giovani, lo Staff PSR 2014-20, ha predisposto  un riepilogo con le domande frequenti fornendo le relative risposte. Per maggiori dettagli si consiglia comunque di consultare il bando.
 

  • I contributi per il Pacchetto Giovani si applicano alle aziende già esistenti o solo per la costituzione di nuove imprese?

Per accedere al bando Pacchetto Giovani il giovane deve essersi insediato per la prima volta in qualità di capo azienda nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto. Per la determinazione della data di insediamento fa fede la data di acquisizione della partita IVA.
Per esempio se un giovane presenta domanda di aiuto il 10 settembre 2015 deve essersi insediato e aver preso la partita IVA nei 6 mesi precedenti, ovvero dopo il 10 marzo 2015; se un giovane presenta domanda di aiuto il 1 novembre 2015 deve essersi insediato e aver preso la IVA nei 6 mesi precedenti, ovvero dopo il 1 maggio 2015.
Nel caso di insediamento in una società la data dell'insediamento coincide con la data di attribuzione della partita IVA alla società anche nel caso in cui il giovane sia entrato successivamente a far parte della compagine sociale.
 

  • Un giovane che aveva  già aperto una partita IVA agricola senza di fatto iniziare l'attività prima dei 6 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto può chiuderla e aprire una nuova partita IVA presentando domanda di aiuto al Pacchetto Giovani?

No. L'ultimo capoverso del paragrafo 3.1 stabilisce che il giovane precedentemente all'insediamento non deve aver acquisito la partita IVA per l'esercizio dell'attività agricola e non deve aver ricoperto la carica di amministratore né di legale rappresentante in una società di persone, di capitale o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola. Non è pertanto prevista alcuna distinzione per il solo fatto che abbia o meno effettivamente iniziato l'attività agricola o abbia aperto partiva IVA attiva o inattiva.

 

  • Al momento della presentazione della domanda di aiuto la  partita IVA  deve necessariamente essere attiva con immediato inizio dell'attività economica con conseguente iscrizione al registro delle imprese e all'inps o può anche essere inattiva ?
    • L'iscrizione  alla gestione previdenziale e assistenziale e alla camera di commercio quando devono essere effettuate?


Ai fini del bando per la determinazione della data di insediamento fa fede la data di acquisizione della partita IVA. Non vi è pertanto alcun riferimento specifico al fatto che la partita IVA sia attiva o inattiva e conseguentemente sia già stata effettuata o meno l'iscrizione al registro delle imprese e all'inps. Resta fermo tuttavia  il rispetto della normativa vigente in materia, la coerenza con l'inizio della realizzazione del piano, che sancisce di fatto lo svolgimento di un'attività economica, e il rispetto del requisito di accesso relativo all'impegno a diventare agricoltore attivo entro 18 mesi dalla data dell'insediamento e comunque non oltre la conclusione del piano aziendale, qualora questa sia antecedente al suddetto termine.
 

  • Nel caso in cui un giovane abbia una partita IVA e svolga un'attività non agricola (es. artigianale, commerciale, ecc.) e decida di aggiungere tra le attività svolte dall'azienda un codice ATECO relativo all'attività agricola, può presentare domanda per il Pacchetto Giovani?


Sì. Come indicato al paragrafo 3.1 lett. G) del bando, l'insediamento - in caso di ditta individuale - si considera avvenuto con l'acquisizione per la prima volta della partita IVA agricola. Tale condizione si ritiene soddisfatta anche mantenendo una partita Iva non agricola già aperta e variando o aggiungendo il codice ATECO relativo all'attività agricola,  in modo che l'attività agricola risulti esclusiva o principale (ai fini della Partita IVA e nel rispetto della normativa sull'Imprenditore Agricolo Professionale). Tale modifica deve essere effettuata nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.
Nel caso di costituzione di una società, come indicato al paragrafo 3.1 lett. G) del bando, questa deve invece avere per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

 

  • Quali sono i titoli di possesso delle unità produttive ammissibili ai fini della partecipazione al bando Pacchetto Giovani?
    • I terreni su cui sarà presentato il piano, devono essere posseduti formalmente alla presentazione della domanda o il contratto lo si può fare prima del completamento?
      • Possono essere sostituiti i terreni originariamente inseriti?


Come indicato al paragrafo 3.3 del bando Pacchetto Giovani, i titoli di possesso delle unità produttive sono definiti dal decreto di Artea n. 32/2015 e dalla circolare  AGEA n. ACIU 2012.90 del 29.02.2012 e s.mi., consultabili alla home page di ARTEA cliccando sulle news in scorrimento Pacchetto giovani https://www.artea.toscana.it/.
Al momento della presentazione della domanda devono essere indicate le unità produttive aziendali; tuttavia il loro possesso deve essere dimostrato al momento della presentazione del completamento della domanda di aiuto procedendo ad aggiornare il fascicolo aziendale, se necessario. La verifica viene fatta prima del contratto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo al momento del completamento e non alla domanda d'aiuto) e prima della liquidazione del saldo.
Dal momento della presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di presentazione del completamento della domanda di aiuto stessa, possono essere apportate modifiche alle unità produttive in termini di particelle indicate nel piano aziendale, modifiche che sono valutate in fase di istruttoria di ammissibilità. Le modifiche apportate successivamente a suddetto termine e fino alla liquidazione del saldo, sono valutate in fase di istruttoria di pagamento. In tutti i casi, le modifiche eventualmente apportate sono accolte a condizione che sia mantenuta la coerenza complessiva del piano ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione.  
Inoltre, con riferimento al possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di investimenti in fabbricati, miglioramenti fondiari, immobilizzazioni, ecc.) il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento, deve produrre titoli che indicano il possesso di tali beni immobili per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 7.3.8 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione". Il possesso delle altre particelle che compongono le unità produttive, dal momento della presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni, può variare ma deve essere mantenuta la coerenza (sia dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

 

  • Dove posso trovare i riferimenti necessari per individuare le diverse tipologie di territori previsti nei criteri di selezione?

Alla seguente pagina è possibile trovare  la classificazione territoriale di :

  • aree rurali  (A, B, C1, C2, D);
  • zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (c.d. zone svantaggiate);
  • zone Natura 2000 e aree protette;
  • - zone con vincolo paesaggistico.

 

  • Nel caso di insediamento plurimo devono essere presentate più domande, una per ciascun socio?

Nel caso di insediamento plurimo, in domanda di aiuto devono essere indicati i giovani che si insediano e che richiedono il premio.
La domanda di aiuto deve essere sottoscritta dal giovane amministratore e legale rappresentante che partecipa al pacchetto giovani e che è stato delegato a tale scopo dagli altri beneficiari.
Nella modulistica della domanda di aiuto è presente un file da compilare contenente la dichiarazione di adesione e di richiesta del premio da parte di ciascun giovane che si insedia e la delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci.
 

  • Come si determina la dimensione aziendale in termini di Standard Output?


Il dimensionamento in termini di Standard Output (S.O.) dell'azienda agricola è determinato con riferimento alle superfici colturali e/o alle tipologie di allevamento dichiarate in domanda di aiuto e alla tabella CRA-Inea.
Al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto l'azienda in cui si insedia il giovane deve avere la potenzialità di raggiungere una dimensione espressa in termini di S.O. non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro. In caso di insediamento plurimo la soglia minima è da considerarsi riferita ad ogni singolo giovane beneficiario, mentre la soglia massima non si cumula.
Ai fini del calcolo dello S.O. ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta, indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie, tenendo conto della coltivazione principale come risultante dal piano delle coltivazioni. Le attività di trasformazione, forestali e agrituristiche non sono considerate ai fini del calcolo dello S.O. in quanto non ricomprese fra le attività produttive animali e vegetali primarie. Nella tabella sono riportati alcuni esempi di produzioni vegetali/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC/codici Produzioni Standard per ciascun codice/rubrica.  
Il rispetto della soglia massima dello Standard Output deve essere mantenuto fino alla conclusione del piano aziendale
 

  • La superficie destinata alle produzioni di foraggio finalizzate al reimpiego in azienda, deve essere ricompresa nello standard output?

Sì. Le produzioni di foraggio finalizzate all'alimentazione anche di animali presenti in azienda sono ricomprese nel calcolo dello standard output.

 

  • Le autorizzazioni e i permessi necessari alla realizzazione degli interventi (es. costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati produttivi aziendali) quando devono essere presentati?


Al momento della presentazione della domanda di aiuto tale documentazione non è richiesta ma dovrà essere controllata in fase istruttoria della domanda di pagamento.
Al completamento della domanda tra la documentazione da presentare vi è, come indicato al paragrafo 10.3 del bando, il progetto dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare e gli elaborati grafici.
Resta fermo inoltre il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare in materia urbanistica, e di quanto indicato nel bando in materia di ammissibilità delle spese ed inizio dei lavori, con particolare riferimento al paragrafo 7.2.2. Ad esempio, nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'ammissibilità delle attività (inizio lavori) e delle relative spese, che può decorrere dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, è dimostrata dalla data di presentazione al comune competente della "comunicazione di inizio dei lavori".
 

  • Un giovane che sia stato o sia socio di società agricola operante da più di 6 mesi, ma che non ha mai ricoperto incarico di amministratore e/o legale rappresentante in una società avente per oggetto l'attività agricola, può costituire una nuova impresa (individuale o società) ed accedere al bando Pacchetto Giovani?

Sì. La sola qualifica di socio senza aver ricoperto o ricoprire la carica di amministratore o legale rappresentante non preclude la possibilità di accedere al bando.
 

  • Un imprenditore titolare di un'azienda individuale e beneficiario del "vecchio" bando "Pacchetto Giovani" annualità 2012, decade dal beneficio derivante dal PSR 2007-2013 se conferisce la propria azienda in una società di nuova costituzione insieme ad un giovane che partecipa al bando Pacchetto Giovani annualità 2015 del nuovo PSR 2014-2020?

Sì. Con la partecipazione al bando Pacchetto Giovani del PSR 2007-2013 era previsto l'impegno del giovane a condurre l'azienda in qualità di capo azienda e nel rispetto del piano aziendale presentato per almeno 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

 

  • Un imprenditore con meno di 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di aiuto, titolare di un'azienda individuale e beneficiario di una misura ad investimento (ad esempio la mis. 121) sulla quale è previsto un impegno ex-post, decade dai benefici derivanti dal PSR 2007-2013 se conferisce la propria azienda in una società di nuova costituzione insieme ad un giovane che partecipa al bando Pacchetto giovani del nuovo PSR 2014-2020?

No. Se l'imprenditore con meno di 40 anni di età conferisce la propria azienda individuale sulla quale grava un impegno ex-post in una nuova società con un giovane che partecipa al bando Pacchetto Giovani PSR 2014-2020, può diventare amministratore e legale rappresentante della nuova società e quindi mantenere gli impegni ex-post assunti sulla misura 121(o altre misure ad investimento) con il precedente PSR.

 

  • Un imprenditore con più di 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di aiuto, titolare di un'azienda individuale e beneficiario di una misura ad investimento (ad esempio la mis. 121) su cui è previsto un impegno ex-post, decade dai benefici derivanti dal PSR 2007-2013 se conferisce la propria azienda in una società di nuova costituzione insieme ad un  giovane che partecipa al bando Pacchetto giovani del nuovo PSR 2014-2020?

Sì. Se l'imprenditore con più di 40 anni di età conferisce la propria azienda individuale sulla quale grava un impegno ex-post in una nuova società con un giovane che partecipa al bando Pacchetto Giovani PSR 2014-2020, NON può diventare amministratore e legale rappresentante della nuova società e quindi NON può mantenere gli impegni ex-post assunti sulla misura 121(o altre misure ad investimento) come richiesto dal Documento Attuativo Regionale del PSR 2007-2013.

 

  • Nel caso di una società avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola senza specifica indicazione nell'atto costitutivo dei soci amministratori, il giovane socio con meno di 40 anni di età può insediarsi in una nuova impresa e richiedere il premio?

Ai fini della verifica della mancata attribuzione della carica di amministratore e dei poteri di legale rappresentanza si ritiene probante la visura camerale del registro delle imprese.
Qualora dalla visura camerale non risulti indicato nessun amministratore in linea generale si può affermare che si applica la disciplina prevista dal C.C. pertanto:

  • se si tratta di società di persone, se non indicato diversamente nell'atto costitutivo, l'amministrazione della società spetta a tutti i soci e quindi, anche se non indicato espressamente nella visura camerale, ogni socio è amministratore. Fa eccezione la S.A.S. nella quale l'amministrazione spetta ai soli soci accomandatari
  • se si tratta di società di capitale, l'amministrazione spetta soltanto ai membri del consiglio di amministrazione designato o all'amministratore delegato

 

  • Nel caso di insediamento in società di capitale (S.r.l.), costituita da due soci giovani agricoltori e richiedenti il contributo, entrambi amministratori e rappresentanti legali della società, può essere nominato un ulteriore amministratore, non socio, di oltre 40 anni? Il terzo rivestirebbe esclusivamente la qualifica di amministratore ma non sarebbe socio della società.

No. In caso di insediamento in società di persone, di capitale o cooperative deve comunque essere assicurato il controllo dell'azienda da parte dei giovani che si insediano, sia da soli o congiuntamente con altri giovani agricoltori, pertanto non è ammesso neppure il caso in cui l'amministratore di oltre 40 anni non sia un socio ma un amministratore esterno.

 

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Aggiornato al:
16.10.2015
Article ID:
11854017