Apicoltura in toscana, la legge regionale
Apicoltura
Agricoltura e Alimentazione
Tutte le informazioni sui servizi della Regione su agricoltura e alimentazione: come praticare pesca e caccia, agricoltura biologica, prodotti tipici, zootecnica e servizio fitosanitario regionale.Apicoltura in toscana, la legge regionale
Il settore apistico ha nella Regione Toscana notevole rilievo sia sotto l’aspetto ambientale che economico, ed è stata la prima regione in Italia, insieme alla Provincia Autonoma di Trento, ad aver recepito nell’ordinamento regionale le novità in materia di apicoltura, introdotte a livello legislativo nazionale con la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché' sanzioni in materia di pesca illegale), adeguando con modifiche e integrazioni la L.R. 21/2009 “norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura”, alle nuove disposizioni vigenti a livello europeo (regolamento del parlamento europeo e del consiglio n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli), al fine di adeguarla alle nuove esigenze del settore.
La L.R. n. 49/2018, infatti, modifica le procedure amministrative per l'inizio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura aggiornando, anche a livello legislativo, l'ordinamento regionale, alle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale.
Attualmente in Toscana la materia è regolata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018, n. 49 “Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla L.R. 21/2009”,
Per l’avvio dell’attività di apicoltore la legge prevede:
- in forma imprenditoriale
la presentazione al SUAP di una SCIA comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014; compete al SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari della AUSL che effettuano la registrazione in BDA (banca dati apistica) e attribuiscono il codice aziendale
- per autoconsumo
esclusivamente la richiesta di assegnazione del codice identificativo aziendale, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al Decreto Ministeriale 11 agosto 2014.
Quanto sopra permette la riduzione dei tempi di registrazione, in fase di avvio dell’attività apistica.
Altro aspetto affrontato con la modifica della L.R. è la definizione della soglia, massima di 10 alveari, entro la quale si può esercitare l’attività d’autoconsumo la cui produzione non è destinata alla commercializzazione quindi rimane nella esclusiva disponibilità dell’apicoltore che voglia svolgere questa attività non per fini economici, ma esclusivamente per autoconsumo.
Al fine di garantire una maggiore tutela delle api e degli altri insetti impollinatori (pronubi), la cui presenza è fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema, la legge ha rivisto anche le disposizioni relative alle limitazioni e divieti di utilizzo nei trattamenti di prodotti fitosanitari che possano essere dannosi nei periodi di fioritura.
La normativa prevede la possibilità per la Giunta regionale di individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine.
Individua le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme vigenti in materia di apicoltura recependo quanto disposto dall’art. 34 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
Per contatti ed informazioni:
Regione Toscana
Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione"
Dirigente responsabile
Gennaro Giliberti - tel 055/4383747 e-mail: gennaro.giliberti@regione.toscana.it
Referenti:
Francesca Maria Cappè - tel. 055/4386148 e-mail: francescamaria.cappe@regione.toscana.it
Riccardo Buti - tel. 055/4383207 e-mail: riccardo.buti@regione.toscana.it