Registrarsi come Operatore Professionale che svolge attività sementiera

Registrarsi come Operatore Professionale che svolge attività sementiera

Per attività sementiera si intende: la produzione di sementi finalizzata alla loro commercializzazione, oppure la sola commercializzazione delle sementi ed è riferita esclusivamente ai semi intesi in senso botanicodestinati alla semina per la produzione di vegetali.

Chi può svolgere attività sementiera

In applicazione degli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, gli Operatori Professionali (OP) per svolgere l’attività sementiera, devono essere registrati dal Servizio fitosanitario regionale (SFR) nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP)

Sono invece esonerati dalla registrazione al RUOP:

  • a) i produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente ed esclusivamente a ditte sementiere registrate
     
  • b) i commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri già confezionati ed etichettati.


Sementi per lei quali è richiesta l’autorizzazione all’emissione del passaporto

Gli OP che svolgono attività sementiera relativamente alle specie elencate nell’allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 - “Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione”, devono essere in possesso dell’ autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante, da richiedere al Servizio fitosanitario regionale.

Obblighi per l’emissione del passaporto

L’operatore professionale per poter emettere il passaporto delle piante oltre a possedere l’autorizzazione deve rispettare tutti i seguenti obblighi:

  • assicurare la tracciabilità: registrando i dati dei passaporti relativi a ciascuna unità di vendita ricevuta e ceduta, e conservando i dati per almeno 3 anni (art. 69)

  • identificare e controllare i punti critici dei processi di produzione e degli spostamenti delle sementi e conservare i dati di identificazione e controllo per almeno 3 anni (art. 90);

  • effettuare esami scrupolosi per verificare che le sementi siano indenni da organismi nocivi da quarantena, da organismi nocivi soggetti a misure di emergenza e che rispettino le misure relative agli Organismi nocivi Regolamentati Non da Quarantena (ORNQ). I risultati degli esami devono essere registrati e conservati per almeno 3 anni (art. 87).

Rispetto a tali obblighi, si precisa che la normativa UE non vincola ad un determinato formato per i registri, ma deve essere l’OP che, in funzione della sua organizzazione aziendale, valuta in quale forma tenere le registrazioni.

Per quanto riguarda l'identificazione dei punti critici occorre analizzare i processi aziendali e stabilire quali attività comportano un rischio fitosanitario. Una volta che sono stati identificati è necessario elencarli in un documento (forma tabellare, discorsiva) consultabile dal SFR su richiesta.

A titolo di esempio si riporta:


Obbligo di comunicazione annuale dell’ ubicazione colture da seme per le ditte iscritte al RUOP

Gli Operatori Professionali registrati al Ruop sono tenuti, in applicazione dell’articolo 66 del Regolamento 2016/2031, a comunicare annualmente al Servizio Fitosanitario Regionale l’ubicazione delle colture da seme che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • colture per la produzione di sementi che hanno l'obbligo di essere accompagnate dal PASSAPORTO
     
  • colture destinate all'Esportazione verso paesi terzi (extra UE) che richiedono la conformità a determinate prescrizioni fitosanitarie per l'importazione nei loro territori.


Normativa di riferimento

  • Regolamento(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/2031

  • Regolamento (UE) 2019/2072

  • D.Lgs n. 20\2021

 

Condividi
Aggiornato al:
18.04.2023
Article ID:
24509772