Come funziona

La protezione civile è definita come servizio di pubblica utilità dal Codice di protezione civile (Decreto legislativo 1/2018).

Le Autorità di protezione civile sono individuate in:

  • il Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità nazionale;
  • i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali autorità territoriali limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
  • i Sindaci e i Sindaci metropolitani, quali autorità territoriali limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

 

Il Servizio nazionale è articolato in:

  1. componenti: lo Stato, le Regioni e Province Autonome, gli enti locali;
  1. strutture operative nazionali e regionali: oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera anche quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

le Forze armate;

le Forze di polizia;

gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;

le strutture del Servizio sanitario nazionale;

il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

Le Regioni possono individuare nell’ambito del proprio territorio e nei limiti delle proprie competenze, altre strutture operative in ambiti operativi diversi da quelli sopra indicati.

  1. soggetti concorrenti: l’articolo 13 comma 2 del Codice li individua negli ordini e collegi professionali e nei rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e negli enti, istituti ed agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
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Aggiornato al:
07.03.2022
Article ID:
284819