ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus): analisi obbligatorie per pomodoro e peperone
ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus): analisi obbligatorie per pomodoro e peperone
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1191 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/74 ha istituito vari obblighi per lo spostamento all’interno dell’Unione e l’importazione dai Paesi Terzi di sementi e piante da impianto di pomodoro (Solanum lycopersicum L.) e peperone (Capsicum spp.).
Gli adempimenti sono necessari per impedire l’introduzione e la diffusione del ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus), nel territorio dell’Unione Europea e si basano sulle più recenti informazioni scientifiche raccolte sia sulla diffusione sia sulla modalità di diagnosi di questo pericoloso virus. Si riportano alcuni degli elementi salienti dei Regolamenti, demandando agli stessi ogni eventuale approfondimento.
In particolare, agli artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2020/1191 e all’art. 1 del Reg. (UE) 2021/74 si indica che le sementi di pomodoro e/o peperone, devono obbligatoriamente essere sottoposte a campionamento ed analisi per ToBRFV ai fini del rilascio del passaporto delle piante necessario per la commercializzazione, e\o lo spostamento delle stesse.
E’ previsto l’obbligo delle analisi anche per le sementi raccolte prima del 15/08/2020, per accertare l’assenza dell’organismo nocivo, prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione Europea. Le analisi di verifica dell’assenza dell’organismo nocivo devono essere effettuate anche sulle piante madri destinate alla produzione di semente ai fini della commercializzazione e/o spostamento della semente prodotta.
Gli operatori professionali produttori di piante da impianto possono emettere il passaporto delle piante per le specie sopra menzionate solo se queste sono state coltivate in un sito di produzione indenne dall’organismo nocivo e se non sono stati riscontrati sintomi della malattia.
In presenza di sintomi sulle piante è obbligatorio il campionamento e l’analisi per dimostrare che sono indenni dall’organismo nocivo ToBRFV.
Inoltre secondo l’art. 6 par.1 lett. b i lotti delle piante da impianto di pomodoro e peperone devono essere tenuti ben separati gli uni dagli altri mediante separazione fisica, con applicazione di opportune misure igieniche.
Per importare da Paesi Terzi il regolamento (UE) 2020/1191, agli artt. 8 e 9 e il Reg. (UE) 2021/74 stabilisce che per le sementi, le piante madri, e le piante da impianto delle specie sopra dette, è necessario inserire nelle “dichiarazioni supplementari” del Certificato Fitosanitario tutti gli elementi atti a garantire l’assenza di ToBRFV.
Per ogni eventuale approfondimento sul ToBRFV, si rimanda alla scheda tecnica di riferimento >>