Obblighi per lo spostamento delle piante sensibili a Xylella fastidiosa

Si ricorda che l'art. 25 del Reg. UE 2020/1201 e ss.mm.ii dispone che le piante specificate sensibili a Xylella fastidiosa, che sono elencate nell’allegato II al Reg. UE 2021/2130 del 2/12/2021, possono essere spostate all'interno dell'Unione europea solo se: il sito in cui sono coltivate è stato sottoposto ad ispezione annuale da parte del Servizio fitosanitario ed appartiene ad un operatore professionale iscritto al RUOP.

Tutti gli operatori professionali che nel 2021 hanno avuto un’ispezione per Xylella fastidiosa nel sito di coltivazione di piante specificate, nell’attesa della prossima ispezione da parte del Servizio fitosanitario, da effettuarsi entro l’anno, possono movimentare le piante specificate ivi prodotte.

In tutti gli altri casi occorre attendere l’ispezione del sito da parte del Servizio fitosanitario prima di emettere i passaporti e movimentare le piante.

Per quanto riguarda il primo spostamento delle piante in prima produzione (ovvero piante che sono prodotte all’interno dell’azienda) appartenenti alle specie: Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis), è necessario che il sito sia sottoposto in ogni caso ad ispezione e a campionamento preventivi.

Pertanto gli operatori professionali che prevedono di spostare piante da essi prodotte per propagazione, appartenenti alle 6 specie di cui sopra, devono comunicare le proprie previsioni di produzione annuale tramite la sezione dedicata del portale Fitosirt/Servizi.

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Aggiornato al:
31.03.2022
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102650240