Informazione e partecipazione per la modifica del Piano Ambientale ed Energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti per la produzione di energia geotermica in Toscana
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Territorio e Paesaggio
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Sezione informazione per la modifica del Piano Ambientale ed Energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti per la produzione di energia geotermica in Toscana
Avvio del procedimento ai sensi dell' art. 17 della l.r. 65/2014
- Delibera n. 223 del 25/02/2019
Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana - Avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014.
Allegato A – Documento di avvio
- Documento preliminare n. 1 del 25/02/2019
Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione di Aree Non Idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Informativa preliminare ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Regionale.
- Allegato A – Informativa al Consiglio Regionale
AVVISO Si informa che è stata revocata la delibera di adozione del Consiglio Regionale 41 del 7 luglio 2020 perchè per mero errore materiale, in fase di adozione e successiva fase di prima pubblicazione, il “Rapporto Ambientale” e la relativa “Sintesi non tecnica” sono stati allegati alla deliberazione del Consiglio regionale 41/2020 e pubblicati inizialmente in una versione non definitiva. La Delibera CR 39/2021, assieme a tutti i documenti, è stata pubblicata sul sito del Consiglio e della Giunta alla pagina: https://www.regione.toscana.it/-/aree-non-idonee-geotermia |
Il Consiglio Regionale della Toscana, con Deliberazione 41 del 7 luglio 2020, ha adottato la modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 65/2014.
La delibera di adozione ed il relativo avviso sono pubblicati sul BURT 31 – parte seconda – del 29 luglio 2020. Il provvedimento di adozione, comprensivo degli allegati, è depositato in formato digitale presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio Regionale (via Cavour 2 – 50129 Firenze) per 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Tutta la documentazione è disponibile e consultabile anche sul sito web della Giunta della Regione Toscana all'indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/aree-non-idonee-geotermia
Entro il termine di sessanta giorni e quindi entro il 27 settembre 2020, chiunque può far pervenire:
-osservazioni in base all'art. 19 comma 2 della lr 65/2014 al Presidente del Consiglio Regionale tramite:
• protocollo interoperabile per gli Enti attivi sul sistema InterPRO;
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: consiglioregionale@postacert.toscana.it (per gli Enti ancora non attivi sul sistema InterPRO)
- contributi e osservazioni ai sensi dell'art.25 della legge regionale 12 febbraio 2010 n.10, specificando nell'oggetto Contributo al rapporto ambientale per la VAS – Modifica PAER Aree Non Idonee Geotermia.
I contributi e le osservazioni dovranno essere inviati a:
- Presidente del Consiglio Regionale tramite:
• protocollo interoperabile per gli Enti attivi sul sistema InterPRO;
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: consiglioregionale@postacert.toscana.it (per gli Enti ancora non attivi sul sistema InterPRO)
- Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
- Autorità competente in materia di VAS e VIA della Regione Toscana (Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica NURV);
tramite:
• protocollo interoperabile per gli Enti attivi sul sistema InterPRO;
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it (per gli Enti ancora nonattivi sul sistema InterPRO e per tutti gli altri soggetti).
Sezione partecipazione per la modifica del Piano Ambientale ed Energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti per la produzione di energia geotermica in Toscana
Secondo incontro pubblico di presentazione della modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica Interverranno: |
Primo incontro pubblico di presentazione della modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica Interverranno: |
E' attivo dall'11 marzo 2019 al 10 maggio 2019 un form per l'invio di un contributo partecipativo per la modifica del PAER al Garante della informazione e della partecipazione per il governo del territorio della Regione Toscana.
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Nella seduta del 1° febbraio 2017 il Consiglio Regionale ha approvato la Risoluzione n.140 "in merito alla definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana.
La Risoluzione sottolinea l'importanza che la geotermia riveste nella politica energetica della Toscana e richiama la LR 17/2015 "Disposizioni urgenti in materia di geotermia" e la LR 52/2016 "Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005", entrambe volte a garantire un corretto inserimento territoriale dell'attività geotermoelettrica.
Viene tuttavia evidenziata la necessità di regolamentare in maniera più stringente il tema dell'inserimento nel territorio, attraverso l'individuazione di aree non idonee (ANI), in analogia con le restanti fonti di energia rinnovabile.
Con DGRT 516/2017 sono state quindi approvate le linee guida per l'identificazione delle Aree Non Idonee (ANI) all'attività geotermoelettrica in Toscana, sulla scorta dei contenuti dell'Allegato 3 del D.M. 10/9/2010 "Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". Cinquantuno Amministrazioni Comunali della Toscana hanno fatto pervenire le loro proposte, che sono state valutate da una commissione interna agli uffici regionali al fine di verificarne la coerenza con le linee guida regionali di cui alla DGRT 516/2017. E' stata pertanto predisposta una relazione istruttoria, illustrata nella seduta n.120 della Quarta Commissione Consiliare del 18/09/2018.
Successivamente, con la Risoluzione n. 223, approvata nella seduta del 20 novembre 2018, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a predisporre la proposta di adeguamento del PAER, individuando le ANI all'attività geotermoelettrica in Toscana, ed a valutare la necessità di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale regionale.
Il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) individua, negli allegati al disciplinare, le aree non idonee alla produzione di energia elettrica da impianti eolici, a biomasse e fotovoltaico.
Scopo della presente modifica è appunto definire le aree non idonee anche per l'attività geotermoelettrica, aree che tengano conto delle caratteristiche e dei vincoli paesaggistici e ambientali insistenti sulle diverse zone della regione, nonché della presenza di produzioni agricole di particolare pregio.
Le ANI, strumento introdotto dal DM 10/9/2010 "Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" consentono di individuare delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; è disposto che vengano individuate dalle Regioni nell'ambito dei propri atti di pianificazione energetica. Si tratta di uno strumento che non si configura come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.
La modifica del PAER prevede l'individuazione di ANI per impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica: la non idoneità si riferisce all'impianto nella sua complessiva filiera di estrazione (pozzo) ed utilizzo della risorsa (centrale), non si riferisce alle infrastrutture di collegamento quali linee elettriche, termodotti, strade.
Inoltre, il tema della non idoneità non investe l'intera fase della ricerca: le limitazioni in tal senso sono soltanto quelle eventualmente imposte in sede di valutazione di impatto ambientale. Ciò anche in considerazione del fatto che per la risorsa geotermica, diversamente dalle altre fonti (sole, vento, biomassa, acqua, ecc.) è fondamentale conoscere nel dettaglio le caratteristiche del campo geotermico e del fluido stesso: solo a partire da tali acquisizioni è possibile infatti determinare se sia praticabile lo sfruttamento della risorsa e, in caso positivo, stabilire tipologia e potenza degli impianti.
Pertanto le ANI non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria.
Il PAER sarà dunque modificato attraverso uno specifico allegato che andrà ad individuare le aree non idonee. Tali aree costituiranno una sorta di inquadramento delle vincolistiche a tutela del paesaggio, dell'ambiente e della produzione agricola, offrendo ai potenziali produttori un quadro certo e chiaro di riferimento per orientare le scelte localizzative degli impianti. Poiché quindi la modifica del PAER in esame produce effetti territoriali e comporta variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, i criteri individuati a tale scopo dovranno essere coerenti con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
Ai fini della valutazione di non idoneità del territorio alla realizzazione di impianti geotermici occorre infatti considerare, oltre alla vincolistica di legge prima richiamata, fattori quali la tipologia di impianto da realizzare, la vocazione economica del territorio (nelle sue caratteristiche sia di stato che dinamiche), il grado di saturazione rispetto alla presenza di impianti geotermici o altri impianti agricolo-industriali.
In merito alla vocazione economica e alle dinamiche che caratterizzano lo sviluppo socioeconomico delle realtà locali, si segnala che anche in questo caso non vi può derivare una valutazione univoca né avulsa da considerazioni di ordine politico. L'aspetto da considerare riguarda infatti l'effetto compensativo di cui la realizzazione di un impianto geotermico dovrà accompagnarsi (in aggiunta a quanto previsto dalla normativa specifica).