Dichiarazione immediata disponibilità DID
Stato di disoccupazione
Lavoro
Tutte le misure di sostegno e tutela all’occupazione e al reddito messe in campo dalla Regione per cittadini, lavoratori e imprese.Dichiarazione immediata disponibilità DID
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro (DID) è necessaria per acquisire lo stato di disoccupato, e può essere rilasciata dai soggetti che sono privi di impiego oppure occupati “a basso reddito”, e cioè il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR di cui al DPR 917/1986 (€ 8.145 prospettici annui per lavoro dipendente, € 4.800 annui per lavoro autonomo, € 8.145 annui per lavoro parasubordinato, come da Circolare ANPAL 1/2019.
L'utente può rilasciare la DID secondo le seguenti modalità:
- sul portale nazionale www.anpal.gov.it
- recandosi personalmente presso il Centro per l'Impiego di riferimento che, con modalità intermediata, potrà inserire la DID per conto del cittadino.
I soggetti privi di impiego che presentano all'INPS domanda di NASPI o DIS-COLL non sono tenuti ad effettuare ulteriori adempimenti in quanto tale domanda equivale alla DID.
Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui viene rilasciata la DID.
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della DID (15 giorni se è collegata ad una domanda di prestazione di sostegno al reddito), il lavoratore deve contattare il Centro per l'Impiego per la stipula di un Patto per il Lavoro.
Non possono rilasciare la DID
- i soggetti occupati, ad eccezione dei soggetti il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR di cui al DPR 917/1986 (€ 8.145 prospettici annui per lavoro dipendente, € 4.800 annui per lavoro autonomo/parasubordinato, come da Circolare ANPAL 1/2019)
- gli utenti che frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) incompatibile con l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, ad eccezione degli studenti disabili ai sensi della ex L.68/99;
- i minori di 18 anni che non hanno assolto all'obbligo scolastico e formativo;
- i titolari di attività commerciale, artigianale ecc.. in quanto non "privi di impiego";
- i percettori di pensione di anzianità e di vecchiaia.
Centro per l'Impiego di riferimento
Per i soggetti percettori di NASpI e DIS-COLL, il centro per l'impiego di riferimento, presso il quale deve essere stipulato il patto per il lavoro, è quello del domicilio del lavoratore, come risultante dalla domanda inviata all'INPS.
Per i soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza, il centro per l’impiego di riferimento presso il quale deve essere stipulato il patto per il lavoro, è quello di residenza del lavoratore.
Gli utenti non percettori di ammortizzatori o percettori di altri ammortizzatori sociali/altri strumenti di sostegno al reddito residenti nel territorio nazionale, possono invece scegliere il centro per l'impiego di riferimento, a prescindere dalla Regione o Provincia Autonoma di residenza (art. 11, comma 1, lettera. c del D.lgs. 150/2015).
È possibile l’iscrizione in un solo CPI del territorio italiano; fanno eccezione i centralinisti telefonici ex L. 113/85, come stabilito dal punto 2 della Circolare del MLPS n. 7 dell'11.02.2016.