Annuario statistico Toscana 2009: sezione Credito


Il contenuto della sezione è tratto dalla Base Informativa Pubblica della Banca d'Italia che riporta i dati del Bollettino statistico della Banca d'Italia. Il Bollettino statistico contiene informazioni relative alla struttura, alla situazione contabile e all'operatività degli intermediari bancari e non bancari.
I fenomeni considerati si riferiscono, ove non altrimenti indicato, alle operazioni, in qualunque divisa regolate, effettuate dagli intermediari creditizi e finanziari con soggetti residenti.
Sono, di norma, esclusi i rapporti interbancari. I rapporti denominati in valute diverse dall'euro sono contabilizzati in euro al tasso di cambio di fine periodo.

Le informazioni contenute nel Bollettino statistico sono desunte dalle segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari inviano alla Banca d'Italia e in particolare: segnalazioni di vigilanza, segnalazioni della Centrale dei rischi, rilevazioni sui tassi d'interesse attivi e passivi, archivi anagrafici degli intermediari.
Le segnalazioni di vigilanza sono richieste dalla Banca d'Italia alle istituzioni creditizie in forza dell'art. 51 del Testo Unico Bancario; alle società di intermediazione mobiliare (art. 12 T.U.); agli intermediari finanziari (art. 107 T.U.), alle società di gestione del risparmio e alle società di investimento a capitale variabile (Sicav) in forza dell'art.12 del D.Lgs. n.58 del 24/2/98. Detti intermediari, sulla base degli schemi segnaletici e con la periodicità specificamente previsti, sono tenuti a inviare flussi informativi sulle poste patrimoniali ed economiche, sulle operazioni (ad es. forma tecnica, tipologia dei titoli negoziati o gestiti, durata originaria e residua, divisa) e sulle controparti (localizzazione e attività economica) nonché ulteriori elementi utili per l'analisi dei diversi profili tecnici (concentrazione degli impieghi, struttura della raccolta, esposizione verso l'estero, rapporti creditizi ad andamento anomalo, ecc.).

La Centrale dei rischi è disciplinata dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 29/3/94 assunta ai sensi degli artt. 53, 67 e 107 del Testo unico bancario. Partecipano al servizio centralizzato dei rischi le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo dei gruppi bancari, e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del Testo Unico bancario, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento. Sono esonerati gli intermediari finanziari per i quali i crediti al consumo rappresentino oltre il 50 per cento dell'attività di finanziamento. Di conseguenza gli intermediari finanziari che segnalano alla Centrale dei rischi non coincidono con quelli che inviano segnalazioni di vigilanza. Gli intermediari partecipanti segnalano anche le posizioni di rischio di pertinenza delle proprie eventuali filiali estere, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti in Italia.
Tutte le distribuzioni statistiche considerano tali finanziamenti. Gli intermediari sono tenuti a segnalare mensilmente alla Banca d'Italia la posizione debitoria di cui risulta titolare ciascun cliente singolarmente e in coobbligazione con altri soggetti (cointestazioni e società di persone).
Per ulteriori informazioni: http://www.bancaditalia.it/statistiche

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Aggiornato al:
28.06.2013
Article ID:
68520