Obblighi dei beneficiari
Po Feamp, obblighi dei beneficiari
Il beneficiario di contributi del Fondo europeo attività marittime e pesca (Feamp) erogati attraverso bandi del Programma operativo (Po) Feamp 2014-2020, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
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rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo Feamp (art. 125 par 4 lett. b) del Reg. UE 1303/2013);
- conservare e rendere disponibili tutti i documenti, in originale, giustificativi delle spese sostenute per il periodo di tempo indicato. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti
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realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Po Feamp e da queste disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
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presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione stabilita;
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rispettare gli obblighi in materia di divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento (il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese);
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal Feamp sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115 Informazione e comunicazione", comma 3 > Allegato XII secondo il quale i beneficiari di un contributo Feamp sono tenuti a:
a. informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;
b. informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del Po Feamp 2014-2020;
c. fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
Vai alle specifiche tecniche >>> Po Feamp, obblighi dei beneficiari a informare e comunicare
- rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni. In proposito, per "stabilità delle operazioni", ai sensi dell'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve intendere che la partecipazione del Feamp resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale (data del decreto di liquidazione finale), il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della
sovvenzione. Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:
a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.
Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui all'art. 71 del Regolamento UE n.1303/2013 gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
- Nel caso di investimento in infrastrutture ovvero di investimento produttivo il contributo è revocato laddove, entro 10 anni dal pagamento finale, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione.
- Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.
In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.
- Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'atto di assegnazione dell'aiuto