Raccolta prodotti dai boschi
Raccolta prodotti dai boschi
Agricoltura e Alimentazione
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La raccolta dei prodotti secondari del bosco sul territorio della Regione Toscana è disciplinata dalla legge forestale 39 del 2000 e riguarda fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro, asparagi selvatici e muschi.
Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana secondo le disposizioni normative della legge regionale n.16 del 1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".
E’ invece la legge regionale n.50 del 1995, “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni” a regolamentare la raccolta dei tartufi sul territorio toscano.
Sono considerati prodotti secondari dei boschi oltre ai funghi epigei ed ipogei:
- fragole
- lamponi
- mirtilli
- more di rovo
- bacche di ginepro
- asparagi selvatici
- muschi
La raccolta è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 19/3/01 sono stati fissati i seguenti limiti, al giorno e per persona:
- fragole: kg 2,0
- lamponi: kg 2,0
- mirtilli: kg 2,0
- more di rovo: kg 3,0
- bacche di ginepro: gr 500
- muschi: gr 500
con deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13/4/01 sono stati fissati i seguenti limiti:
-
asparagi : raccolta consentita, senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno;
La raccolta dei prodotti secondari dei boschi, deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti quali rastrelli e pettini. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta per la raccolta dei frutti.
La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.
La raccolta è vietata nei fondi per i quali il proprietario o il possessore si riserva, ai sensi del Codice Civile, il diritto di raccolta o preclude l'accesso da parte di terzi.