Deposito legale

La Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" prevede il deposito obbligatorio di varie categorie di documenti per costituire l'Archivio nazionale e regionale della produzione editoriale con la finalità di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana. 

La Regione Toscana è impegnata con 10 istituti del suo territorio nella raccolta e nella conservazione del proprio Archivio della produzione editoriale regionale formato dai documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico e prodotti in Toscana.

I soggetti obbligati al deposito legale, elencati all'articolo 3 della Legge 106, sono:

  • l'editore; o comunque il responsabile della pubblicazione, persona fisica o giuridica (enti pubblici, istituti di ricerca, associazioni...);
  • il tipografo, ove manchi l’editore;
  • il produttore o il distributore di documenti non librari;
  • il produttore di opere filmiche.

Cosa inviare e dove in base alla tipologia di materiale ►►

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