Deposito legale
Deposito legale
Cultura
Tutte le informazioni e le iniziative che riguardano l'enorme patrimonio culturale toscano: i musei, l'editoria, l'arte e i beni architettonici, ma anche gli archivi, le biblioteche, il cinema e la musica.Deposito legale
A causa dell'alluvione i libri destinati alla biblioteca di Campi Bisenzio vanno temporaneamente inviati alla biblioteca Marucelliana con la seguente indicazione sulle scatole: "Deposito legale per Campi Bisenzio-Alluvione 2023"
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La Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" prevede il deposito obbligatorio di varie categorie di documenti per costituire l'Archivio nazionale e regionale della produzione editoriale con la finalità di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.
La Regione Toscana è impegnata con 13 istituti del suo territorio nella raccolta e nella conservazione del proprio Archivio della produzione editoriale regionale formato dai documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico e prodotti in Toscana.
I soggetti obbligati al deposito legale, elencati all'articolo 3 della Legge 106, sono:
- l'editore; o comunque il responsabile della pubblicazione, persona fisica o giuridica (enti pubblici, istituti di ricerca, associazioni...);
- il tipografo, ove manchi l’editore;
- il produttore o il distributore di documenti non librari;
- il produttore di opere filmiche.
L’obbligo del deposito legale viene assolto con la consegna di 2 copie per l’Archivio nazionale della produzione editoriale (collocato presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze) e di 1 copia per l’Archivio della produzione editoriale regionale (le biblioteche depositarie sono state individuate dal Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali del 28 dicembre 2007).