Come inviare i documenti

Come inviare i documenti

Le informazioni complete sulle modalità di invio sono date dal D.P.R. n 252 del 3 maggio 2006 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico".

L’editore e gli altri soggetti obbligati inviano, con qualsiasi mezzo a loro scelta, i documenti destinati a costituire l’archivio della produzione editoriale regionale entro 60 giorni dalla loro prima distribuzione al pubblico accompagnandoli con un elenco in duplice copia che contiene le informazioni essenziali utili ad una loro agevole identificazione (Autore, titolo, editore, anno di pubblicazione, ISSN/ISBN se presenti) anche utilizzando la modulistica predisposta allegata a questa pagina, il cui uso non è obbligatorio.

  • Per le informazioni da inserire sui documenti sonori e video consultare l’articolo 17 del D.P.R. 252/2006.​​​
  • ​​​​​Per le informazioni da inserire sui documenti cinematografici consultare  l’articolo 29 del D.P.R. 252/2006.
  • Per le informazioni da inserire sui documenti di grafica d’arte, video d’artista e documenti fotografici  consultare l’articolo D.P.R. 252/2006.

L’attestazione dell’avvenuta consegna è data dall’istituto depositario, che, controllato il plico dei documenti ricevuti, restituisce al depositante (anche via mail) una copia vidimata dell’elenco che li accompagna. In caso di contestazioni sul regolare invio dei documenti entro i termini e nei modi previsti dal regolamento, è necessario che il depositante sia in grado di attestare la spedizione.

Scarica i moduli predisposti per inviare i documenti:

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