Scarto della seconda copia pervenuta ai sensi del Deposito legale regionale
In base all'art. 24, comma 5, del DL n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014,
agli Istituti depositari deve essere consegnata una sola copia anziché due copie per la costituzione dell'Archivio regionale, questa previsione si applica dopo la sua entrata in vigore, quindi a partire dal 24 aprile 2014: per questo non è possibile prevedere lo scarto della seconda copia del materiale pervenuto prima di questa data.