Verifiche sismiche

Calcolatrice scientificaL'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 2 comma 3) ha istituito l'obbligo per i proprietari, pubblici e privati, di effettuare le verifiche tecniche delle opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della stessa O.P.C.M. 3274, l'obbligo non sussiste nel caso di opere progettate secondo norme vigenti successivamente al 1984, eccetto quelle situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione.

Il deposito delle verifiche tecniche degli edifici e delle opere strategiche e/o rilevanti previsto ai sensi dell’articolo 5 bis della L.R. 58/2009, dal giorno 13 settembre 2021, avviene esclusivamente tramite il portale regionale PORTOS e pertanto non è più consentito il depositi mediante diverse procedure (es. PEC, consegna a mano, in forma cartacea).

Con D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con L. 24 febbraio 2023 n. 14 (GU n. 49 del 27/02/2023), è stata disposta (art. 2 c. 4) la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l’effettuazione delle verifiche tecniche di cui all'art. 2 c. 3 dell'Ordinanza P.C.M. 3274/2003.

Gli elenchi degli edifici e delle opere infrastrutturali strategici, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali rilevanti, in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, sono stati aggiornati con il Regolamento n. 1/R del 19 gennaio 2022 BURT del 21/01/ 2022) – Allegato A

Per approfondimenti si vedano le sezioni:

Per informazioni rivolgersi a:
ing. Gabriella Bortone -  gabriellafrancesca.bortone@regione.toscana.it - tel. 055-4387109
arch. Vanessa Prestifilippo - vanessa.prestifilippo@regione.toscana.it - tel. 055-4387125

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Aggiornato al:
29.03.2023
Article ID:
175528