Verbale del Senato

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Martedi 1° Ottobre 2002

2a Seduta


Presidenza del Presidente della 4a Commissione
Contestabile


Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.



In sede referente

(413) GUERZONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia

(1529)Deputati CARLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, approvato dalla Camera dei deputati

voto regionale n. 46 ad essi attinente
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce per primo alle Commissioni riunite il senatore Pellicini, relatore per la 4a Commissione, ricordando preliminarmente che nel 1994 furono ritrovati presso la sede della Procura generale militare, a seguito di una ricerca di ulteriore documentazione di riscontro relativa al processo Priebke, 695 fascicoli contenuti in un armadio con le ante rivolte verso il muro e concernenti crimini nazi-fascisti compiuti in Italia nel periodo dal 1943 al 1945, aventi ad oggetto circa 15.000 vittime. Tali fascicoli recavano sulla copertina la locuzione "provvisoria archiviazione", motivata dall'impossibilità di stabilire l'autore (o gli autori) del reato. Ricorda inoltre che il Consiglio superiore della magistratura militare aveva successivamente disposto un'indagine volta ad accertare la sussistenza di una volontà diretta all'occultamento di tali fascicoli. Altresì rammenta che nella scorsa legislatura si era svolta sul punto anche un'indagine conoscitiva presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
La vicenda affonda le radici lontano nel tempo: infatti, al termine della seconda guerra mondiale i fascicoli erano stati depositati presso la sede della Procura generale militare per essere classificati in base ai soggetti attivi dei reati: ciò era imposto dalla politica anglo-americana del tempo, in base alla quale dovevano essere riservati ai tribunali alleati i processi relativi ai crimini compiuti dai generali dell'esercito tedesco, mentre ai tribunali italiani sarebbe restata la competenza a giudicare esclusivamente in ordine ai crimini ascrivibili agli ufficiali di grado inferiore. Tuttavia, nel 1947 il nuovo scenario politico internazionale aveva determinato un sostanziale mutamento di tale politica, culminato con la rinuncia anglo-americana al giudizio sui crimini commessi dagli ufficiali generali tedeschi e con la commutazione in ergastolo di molte condanne a morte. Rileva quindi come già negli anni '50, a seguito della nascita dell'Alleanza atlantica e della conseguente divisione del mondo in due blocchi contrapposti, risultasse difficile procedere al giudizio di ex-ufficiali dell'esercito tedesco per crimini commessi nel corso della seconda guerra mondiale, in quanto ciò avrebbe potuto essere causa di problemi diplomatici con un paese, la Repubblica Federale di Germania, che si apprestava a compiere il suo ingresso nel sistema di alleanze occidentale. Nel 1954 la richiesta di estradizione di un ex gerarca nazista da parte di un procuratore italiano fu alla base di un fitto scambio di missive tra il ministero della Giustizia e quello della Difesa, nel quale si evidenziava la possibilità di effetti controproducenti a livello europeo ed internazionale. Il relatore osserva infine che i fatti da lui illustrati sono stati giudicati essenziali dal Consiglio superiore della magistratura militare allo scopo di individuare le cause dell'occultamento dei fascicoli.
Ricorda inoltre che le conclusioni del Consiglio superiore della magistratura militare sono state in gran parte condivise nel corso dell'indagine conoscitiva effettuata dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura.
Conclude osservando che la sussistenza tra i compiti della Commissione parlamentare di inchiesta della verifica dei possibili effetti di una sentenza di condanna derivanti da una tempestiva trasmissione a suo tempo dei fascicoli agli organi giudiziari competenti, potrebbe suscitare qualche perplessità sul piano del metodo: infatti, ci si espone al rischio di invadere la sfera di prerogative proprie della magistratura.

Prende poi la parola il senatore CIRAMI, relatore per la 2a Commissione, il quale si dichiara senz'altro favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta oggetto dei disegni di legge in titolo e precisa che il suo intervento si limiterà a richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di carattere tecnico sui quali sembra opportuno un approfondimento. Soffermandosi specificamente sul disegno di legge n. 1529, già approvato dalla Camera dei deputati, il relatore sottolinea, relativamente all'articolo 1, innanzitutto l'esigenza di evitare qualsiasi dubbio in ordine ad una possibile interferenza dell'attività della Commissione d'inchiesta con le competenze proprie dell'autorità giudiziaria, dovendosi escludere che iniziative della Commissione possano investire il merito dei singoli fascicoli occultati.
Passando quindi all'articolo 3 il relatore manifesta perplessità sul carattere generico della formulazione dell'articolo, con particolare riguardo all'assenza di una specifica disciplina per le testimonianze da rendere di fronte alla Commissione d'inchiesta e, soprattutto, alla mancanza di una previsione, analoga a quella contenuta in altre leggi istitutive di commissioni d'inchiesta, che preveda che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase di indagini preliminari.
Dopo avere osservato che nell'articolo 4 non vi è nessun riferimento alla figura dei collaboratori della Commissione, richiama infine l'attenzione sul disposto del comma 4 dell'articolo 5, sul quale ritiene necessaria un'attenta riflessione, ritenendo la norma o superflua alla luce delle previsioni generali in materia di concorso nel reato e di quanto previsto nel precedente comma 3 ovvero non del tutto convincente se volta a penalizzare comportamenti che, non determinando la violazione di un segreto di ufficio, non sembrano giustificare una sanzione penale o comunque una sanzione penale dell'entità di quella prevista dall'articolo 326 del codice penale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALVI, dopo essersi brevemente soffermato sulla complessiva vicenda storica in cui si inquadra l'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti oggetto dei disegni di legge in titolo, richiama con forza l'attenzione sul fatto che considerazioni di questo tipo non possono però in ogni caso indurre a trascurare il dato centrale rappresentato dall'illegittimità delle condotte sulle quali l'istituenda Commissione di inchiesta dovrebbe far luce.
Per quanto riguarda il merito del disegno di legge n. 1529, pur riservandosi di approfondire le osservazioni svolte dal relatore Cirami, fa presente di non poterle condividere allo stato e di ritenere invece che la Camera dei deputati abbia fatto sostanzialmente un buon lavoro nel definire il testo in questo momento all'esame delle Commissioni riunite. Auspica comunque una rapida conclusione dell'esame.

Segue un breve intervento del presidente CONTESTABILE, il quale evidenzia che il rilievo del relatore Cirami concernente il mantenimento del segreto sugli atti di indagine appare difficilmente superabile.

Il senatore GUBERT osserva che il Parlamento dovrebbe essere chiamato ad esprimere esclusivamente giudizi di natura politica e non anche ad accertare la sussistenza di violazioni penali, compito, questo, riservato dalla Costituzione e dalle leggi alla magistratura. Invita quindi a riflettere sull'opportunità di procedere all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, considerato anche il lungo periodo di tempo trascorso dal verificarsi degli eventi criminosi in questione. Osserva inoltre che il disposto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 413 sembra garantire in modo più convincente il principio della rappresentatività fra tutti i gruppi parlamentari in seno all'organo bicamerale rispetto all'articolo 2 del disegno di legge n. 1529.

Il presidente CONTESTABILE replica al senatore Gubert, osservando che l'impostazione ideologica in base alla quale il giudizio su eventi passati sia da considerarsi di esclusiva competenza degli storici non è universalmente condivisa: in base ad altre premesse, ben potrebbe giustificarsi l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta relativa ai crimini nazifascisti commessi in Italia nel corso della seconda guerra mondiale. Soggiunge che la rappresentatività è comunque garantita dall'articolo 82 della Costituzione (e dall'articolo 162 del Regolamento del Senato).

Il senatore DALLA CHIESA, nel dichiarare la sua adesione ai motivi ispiratori del disegno di legge, sottolinea altresì come alla ricerca della verità giudiziaria debba accompagnarsi quella storico-politica sulle ragioni che hanno impedito di perseguire i crimini di guerra, ricorrendo all'archiviazione dei fascicoli. Ritiene, in questa prospettiva, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta sia condivisibile sia per ragioni di sensibilità umana, sia perché non si tratta di fatti collocabili in un tempo remoto, bensì di comportamenti prolungatisi nel tempo fino al 1994.
Dopo aver sottolineato l'opportunità di una riduzione del numero dei componenti la Commissione al fine di perseguire con maggiore celerità gli obiettivi dell'indagine, conclude evidenziando che una volta risolte le perplessità sollevate dal relatore Cirami in ordine alla previsione del comma 4 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1529, il disegno di legge potrebbe in tempi rapidi giungere all'esame dell'Assemblea.

Interviene quindi il senatore FASSONE per esternare una sua unica preoccupazione relativa a quanto previsto nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, nella quale tra i compiti d'indagine figura l'accertamento delle cause dell'archiviazione dei fascicoli: è sua convinzione che non può rientrare nei compiti della Commissione il sindacato su una decisione che è di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria. Il senatore CALVI, nell'interloquire con il senatore FASSONE, sostiene non essersi trattato di una vera e propria archiviazione, quanto invece dell'apposizione di un timbro sui fascicoli e della loro fisica collocazione in un armadio. Il Presidente Antonino CARUSO interviene per rilevare, invece, che dai risultati delle indagini a suo tempo svolte dal Consiglio Superiore della Magistratura militare emerge che si è trattato di archiviazioni disposte in seguito a provvedimenti formali dell'autorità giudiziaria militare.

Ha quindi la parola il senatore CALLEGARO il quale, nel condividere i rilievi mossi dal senatore Fassone, sottolinea come inoltre potrebbe risultare non realistico l'obiettivo di voler individuare i responsabili dell'occultamento dei fascicoli dopo il decorso di un periodo di tempo così lungo. Appare comunque connotata da "stranezza" la circostanza che nel corso di tanti anni sia passata inosservata l'esistenza di un armadio le cui ante erano rivolte verso il muro.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di assumere a testo base il disegno di legge n. 1529, d'iniziativa dei deputati Carli ed altri.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente CONTESTABILE propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo-base per le ore 19 di lunedì 14 ottobre.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

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