Vademecum per i privati per contributi per danni da eventi calamitosi


A. EVENTI CALAMITOSI DI RIFERIMENTO OCDPC 383/2016

ORDINANZA

EVENTO

AMBITO PROVINCIALE

OCDPC n. 126/2013

Marzo 2013

AR-FI- LU-PT- PO

OCDPC n. 134/2013

Ottobre 2013

AR- FI – GR- LU- PI- PT- PO- SI

OCDPC n. 157/2014

1 gennaio e 11 febbraio 2014

AR- FI – GR- LI – LU- MS- PI_ - PT- PO- SI

OCDPC n. 201/2014

19 e 20 settembre 2014

FI – LU- PI- PT- PO

OCDPC n. 215/2014

11-14 ottobre e 5-7 novembre 2014

GR- LI- LU- PI- MS

OCDPC n. 255/2015

5 marzo 2015

AR – FI- LU- MS- PT- PO

OCDPC n. 300/2015

24 e 25 agosto 2015

SI

 

B. EVENTI CALAMITOSI DI RIFERIMENTO DCM 6/09/2018

ORDINANZA

EVENTO

AMBITO PROVINCIALE
DCM del 6/09/2018 Alluvione Livorno 9-10
settembre 2017
LI

 

1. CONDIZIONI NECESSARIE PER AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA
a) I danni subiti devono essere in nesso di causalità con gli eventi calamitosi sopra indicati; pertanto la loro tipologia deve essere compatibile e conseguenza con la specificità dell'evento verificatosi.
b) I danni dovevano essere stati segnalati con la scheda B di ricognizione del danno  subito dopo l'evento.
c) La riparazione dei danni o la sostituzione di quelli distrutti o danneggiati e non riparabili deve essere comprovata da documentazione giustificativa di spesa.

2. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per IMMOBILI DANNEGGIATI, IMMOBILI DISTRUTTI o INAGIBILI e BENI MOBILI secondo quanto di seguito indicato:

IMMOBILI DANNEGGIATI
Sono ammissibili a contributo i danni a:
1) strutture portanti (copertura, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, strutture di contenimento per assicurare la stabilità dell'edificio)
2) impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
4) serramenti interni ed esterni;
5) parti comuni di un edificio residenziale.
I danni possono riferirsi anche alle pertinenze ma solo se non si configurano come unità strutturali distinte dalla abitazione principale.

Definizione di ABITAZIONE PRINCIPALE
- per il proprietario è quella ove alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- per soggetto diverso del proprietario:
b.1) è quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.)
b.2) è quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

IMMOBILI DISTRUTTI O INAGIBILI: sono ammissibili a contributo le spese per:
a) ricostruzione in sito dell'abitazione distrutta
b) delocalizzazione dell'abitazione distrutta, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune della stessa Regione, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 lettera b dei Criteri direttivi;
c) delocalizzazione dell'abitazione non distrutta, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi sopra indicati, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso.

BENI MOBILI
Sono ammissibili a contributo i danni ai beni mobili che si trovavano nella abitazione principale del proprietario o di un terzo limitatamente ai vani catastali principali: cucina, camera e salotto (ad titolo esemplificativo: gli arredi e gli elettrodomestici quali: frigoriferi, lavastoviglie, forno, fornello piano cottura, lavatrice, asciugatrice, televisore, personal computer con stampante …).

3. SPESE ESCLUSE
Sono da ritenersi escluse le spese relative a
1) eventuali migliorie;
2) immobili destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
3) pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, se si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione
4) aree e fondi esterni all'immobile abitativo;
5) fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
6) fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
7) fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, erano in corso di costruzione;
8) beni mobili registrati.

4. MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

      Indicazioni di carattere generale

  • Il pagamento in contanti è consentito a norma di legge solo per importi inferiori a euro 2.999,99;
  • Se i pagamenti sono stati effettuati da terzi prima dell'entrata in vigore della OCDPC/DCM per conto del richiedente il contributo, questi devono essere documentati con le modalità sopra indicate e il richiedente il contributo deve comunque produrre una dichiarazione sottoscritta anche dal soggetto terzo che ha effettuato il pagamento, in cui attesta che il bene oggetto di domanda di contributo è stato acquistato/riparato per suo conto;
  • Nel caso di fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario, sono sufficienti le diciture "pagato" e "data", riportate sugli stessi e non occorre produrre altra documentazione;
  • Le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della OCDPC sono ammissibili solo se giustificate da fattura, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario con le diciture sopra indicate.


      Indicazioni per interventi di ripristino dei beni immobili distrutti o danneggiati

  • La spesa è documentabile solo con fatture o ricevute fiscali.
  • Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio) sono ammissibili le spese per l'acquisto dei materiali necessari per la loro esecuzione e dei materiali di ricambio necessari, sostenute e documentate come sopra indicato.


     Indicazioni per spese per i beni mobili
Se attestate da documentazione non intestata (esempio scontrini fiscali) sono ammissibili solo se emessi prima dell'entrata in vigore della OCDPC/DCM e alle seguenti condizioni:
   a) in caso di pagamento in contanti, il richiedente il contributo dovrà produrre documentazione fotografica  dimostrante l'inserimento del bene nel  contesto abitativo ed auto-dichiarazione che lo scontrino fiscale è riconducibile all'acquisto oggetto di domanda di contributo;
   b) in caso di pagamento diverso dal contante il richiedente il contributo deve allegare copia dell'estratto conto e di eventuali assegni bancari o postali o bonifici bancari al fine di verificare che la data, l'importo e il beneficiario del pagamento siano quelli indicati nella documentazione fiscale.

5.CHI PUO' FARE DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE
 

Criteri direttivi generali per i privati cittadini - Allegato 1
 

SOGGETTO

TITOLATO

MODELLO DA UTILIZZARE

NECESSITÀ PERIZIA

1) proprietario unico dell'abitazione

Allegato A e Allegato A1

Perizia - Allegato A2

2) comproprietario dell'abitazione

Allegato A

Perizia - Allegato A2

3) titolare del diritto reale o personale di godimento dell'abitazione (usufrutto, locazione, comodato, etc.) solo se quest'ultimo, oltre ad aver presentato la scheda B, si sia accollato la spesa e questa sia stata già sostenuta alla data di presentazione della domanda)

 

 

 

Allegato A e Allegato A1

 

 

 

Perizia - Allegato A2

4) proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'abitazione

Allegato A e Allegato A1

NON NECESSARIA

5) condomino delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, in cui non è stato nominato l'amministratore condominiale

 

Allegato A4 e Allegato A3

 

Perizia - Allegato A2

6) amministratore condominiale per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale

 

Allegato A e Allegato A1

 

Perizia - Allegato A2


E' sempre necessaria la perizia redatta secondo l'allegato A2 a cura di un  professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, tranne che per i danni ai soli beni mobili. Le spese della perizia non sono oggetto di contributo e restano a carico del privato.

6. TEMPO LIMITE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata al comune a pena di decadenza entro 40 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della OCDPC/DCM.

7. COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

8. VALORE MASSIMO DEL CONTRIBUTO (determinazione a cura del comune)
Relativamente al contributo massimo si precisa che
1. Il contributo è concesso entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nella scheda di segnalazione B e quello risultante dalla perizia asseverata redatta con l'allegato A2.
2. Dal minor valore sono detratti eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi erogati al medesimo fine. Per quanto riguarda i contributi previsti dalle leggi regionali n.72/2013, n. 8/2014, n. 54/2014, n. 70/2014, n. 31/2015, i medesimi vanno indicati nella domanda. Verranno date indicazioni ai Comuni sulla detraibilità o meno degli stessi.
3. Il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato al Comune.
4. Tale finanziamento sarà disponibile per il beneficiario, per il pagamento, a cura dell'istituto di credito alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o liquidato a titolo di parziale rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.


Contributi massimi riconoscibili

Destinazione

Stato immobile

Limite massimo contributo

Abitazione Principale

Danneggiato

Fino a 80% (max 150.000,00)

Abitazione Principale

Distrutto

Fino a 80% (max 187.500,00)

Abitazione Non Principale

Danneggiato

Fino a 50% (max 150.000,00)

Abitazione Non Principale

Distrutto

Fino a 50% (max 150.000,00)

 

Altre Voci di Spesa

Limite massimo contributo

Demolizione

Fino a 10.000,00

Parti comuni

Fino a 80% o 50% (max 150.000,00)

Beni mobili

Fino a 300,00 a vano catastale (max 1.500,00)

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE

ULTERIORE MODULISTICA


Il presente vademecum è una sintesi dei Criteri direttivi approvati dalla OCDPC a cui si rimanda per la disciplina integrale della procedura.. Tutti i testi integrali dei provvedimenti statali si trovano sul sito regionale di protezione civile nella sezione dedicata.

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Aggiornato al:
23.10.2018
Article ID:
13599438